Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2000 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI |
DELIBERAZIONE 29 marzo 2000 |
Comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per elezioni amministrative nel Trentino-Alto Adige. |
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LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a) Visto il decreto della presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 80/A del 15 marzo 2000, che fissa la data della prossima tornata elettorale comunale nella regione; b) Visti, quanto alla propria potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai, e di disciplinare direttamente le tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; c) Vista la legge 22 febbraio 2000, recante disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; vista altresi' la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; d) Visti i contenuti e le motivazioni del proprio provvedimento recante comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per le elezioni amministrative del 16 aprile 2000, approvata il 1o marzo 2000; e) Visto il decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali; f) Vista la propria precedente delibera relativa a consultazioni elettorali nella regione Trentino-Alto Adige, approvata il 14 ottobre 1998; g) Ritenuto, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di poter disciplinare la programmazione radiotelevisiva in periodo elettorale nella regione autonoma Trentino-Alto Adige con riferimento prioritario ai contenuti del proprio provvedimento del 1o marzo 2000; h) Considerato che il proprio provvedimento del 29 marzo 2000 reca disposizioni finalizzate a disciplinare la sovrapposizione di campagne elettorali e della campagna per i referendum del 21 maggio 2000; i) Consultata in via informale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Rinvio al provvedimento della Commissione del 1o marzo 2000 1. In occasione della consultazione elettorale amministrativa prevista per il 14 ed il 28 maggio 2000 nella regione autonoma Trentino-Alto Adige, la programmazione radiotelevisiva della Rai e' disciplinata dal provvedimento approvato dalla Commissione il 1o marzo 2000, limitatamente alle disposizioni relative alle elezioni comunali, in quanto compatibili, e con le ulteriori precisazioni di cui al presente provvedimento. |
| Art. 2. Ambito di applicazione e disposizioni speciali riferite a tutto il provvedimento 1. Ove non diversamente stabilito, il presente provvedimento si applica alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. 2. Il presente provvedimento trova applicazione a partire dalla data di convocazione dei relativi comizi elettorali, intendendosi a tal fine quella di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L. Esso si applica sino a tutta la giornata delle votazioni di ballottaggio, qualora vi si dia luogo anche in un solo comune, ovvero, qualora non si dia luogo ad alcun ballottaggio, sino a tutta la giornata della votazione del primo turno. 3. L'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione il 1o marzo 2000 si applica anche alle trasmissioni informative diffuse nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, e continua a trovare applicazione, per tutto il periodo di vigenza del presente provvedimento, anche in riferimento alle trasmissioni a diffusione nazionale. 4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il riferimento alle potesta' della Commissione di approvare calendari e di definire questioni applicative ed interpretative, di cui, in particolare, all'articolo 11 del provvedimento del 1o marzo 2000, si intende nel senso che tali questioni sono deferite preventivamente ai Corerat, o, se istituiti, ai Corecom competenti, i quali possono investirne la Commissione, alla quale comunque trasmettono i calendari della programmazione. 5. Le tribune ed i messaggi di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento si riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, nei quali si svolgano elezioni. |
| Art. 3. Disposizioni speciali riferite alle trasmissioni di comunicazione politica 1. Alle trasmissioni di comunicazione politica precedenti la data di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento della Commissione del 1o marzo 2000, prendono parte o un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari dei comuni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento, oppure un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari di ciascuna provincia autonoma della regione. 2. Alle tribune elettorali successive alla data di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 9 del provvedimento della Commissione del 1o marzo 2000, prendono parte tutti i candidati a sindaco ed i rappresentanti di tutte le liste che concorrono al rinnovo dei consigli dei comuni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento. Il tempo delle tribune e' suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco ed i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del consiglio comunale. 3. Per data di presentazione delle candidature si intende il termine stabilito al trentunesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto del presidente della giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L. 4. Salvo il caso nel quale la Rai ritenga di effettuare le trasmissioni di cui al comma 1 con la presenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari provinciali, ogni trasmissione o tribuna e' riferita esclusivamente alle elezioni in un solo comune. Essa e' irradiata esclusivamente nella relativa provincia autonoma. 5. La Rai puo' organizzare le trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 con la formula dell'intervista, ovvero con quella del confronto, o con altre formule che assicurino il raffronto delle diverse opinioni e dei diversi programmi dei competitori elettorali. 6. Ogni ciclo di tribune elettorali, di cui al comma 2, comprende almeno un confronto. I partecipanti concordano la lingua o le lingue da utilizzare nei confronti. Le tribune consistenti in confronti possono essere riferite a temi singoli e specifici, preventivamente concordati con i partecipanti. 7. Le tribune consistenti in interviste sono condotte da un giornalista della RAI, o da piu' giornalisti, anche di altre testate. La lingua o le lingue utilizzate devono essere preventivamente indicate dal candidato. 8. Le trasmissioni di cui al presente articolo possono essere registrate, purche' tra la registrazione e la trasmissione intercorra il minor tempo possibile, e la registrazione sia contestuale per tutti i partecipanti. |
| Art. 4. Disposizioni speciali per i messaggi autogestiti 1. I messaggi autogestiti gratuiti di cui all'articolo 4 del provvedimento della Commissione del 1o marzo 2000 sono predisposti e trasmessi distintamente per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, e si riferiscono alle elezioni nei comuni indicati all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento. 2. I messaggi di cui al comma 1 sono trasmessi su richiesta dei soggetti aventi diritto a partecipare alle tribune di cui all'articolo 3, comma 2. Le richieste: a) sono presentate alla relativa sede provinciale della Rai entro il quinto giorno successivo al termine di cui all'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento; b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge; c) indicano, per i messaggi destinati alla provincia autonoma di Bolzano, in quale o in quali delle lingue ufficiali debba essere trasmesso ciascun messaggio, e se essi debbano essere trasmessi sulla rete Rai Tre o sulla rete Rai Tre bis; d) specificano se ed in quale misura i richiedenti intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, oppure fare riferimento a filmati e registrazioni realizzate in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. |
| Art. 5. Disposizioni speciali per l'illustrazione delle modalita' di voto 1. Le schede televisive e radiofoniche di cui all'articolo 7 del provvedimento della Commissione del 1o marzo 2000 sono predisposte e trasmesse separatamente per le province autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 6. Pubblicita' del provvedimento 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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