Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 4 febbraio 2000, n. 73 |
Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale. |
|
|
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi; Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni; Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio; Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/122492 del 3 febbraio 2000;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
1. L'Autorita' di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' detta di seguito "Autorita'". 2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo l del decreto legislativo n. 261 del 1999. 3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999. 4. E' necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999; b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999. 5. Il rilascio della licenza e' necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizi'oni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di faciIitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998". "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni". - Per opportuna conoscenza si riporta l'allegato B della predetta legge n. 25/1999: "Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. 97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM. 97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio". - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' di servizio": "Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il Ministero delle comunicazioni. 2. In particolare l'autorita' di regolamentazione: a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; b) definisce l'ambito dei servizi riservati; c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2; d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale; e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso; f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale; g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti: 1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata; 2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita; 3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie; h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione; i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate; l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'; m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo del servizio universale; n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali; o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali; p) definisce la nozione di "numero significativo di persone di cui all'art. 1; comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicaz:ione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; q) provvede all'emissione delle carte valori postali; r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe; s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta; t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti". "Art. 5 (Licenza individuale). - 1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, e' soggetta al rilascio di licenza individuale. 2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi in questione. 3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto e' di novanta giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al ricevimento di questi ultimi. 4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per l'art. 2 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: "Art. 1 (Definizioni). - 1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonche' la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attivita' di preminente interesse generale. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "servizi postali : i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali; b) "rete postale pubblica : l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio; c) "punto di accesso : ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti nella rete postale pubblica; d) "raccolta : l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso; e) "distribuzione : il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari; f) "invio postale : l'invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari, nonche' di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale; g) "invio di corrispondenza : la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari; h) "pubblicita' diretta per corrispondenza : comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera p), consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indizizzo e del numero di identificazione del destinatario nonche' altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita' diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non e' considerata pubblicita' diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicita' transfrontaliera e quella interna; i) "invio raccomandato : servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario; l) "invio assicurato : servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento; m) "posta transfrontaliera : posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un Paese terzo; n) "scambio di documenti : la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio; o) "fornitore del servizio universale : l'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale; p) "prestatori del servizio universale : i soggetti che forniscono prestazioni singole dei servizio universale; q) "autorizzazioni : ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale "oppure di licenza individuale definite come segue: 1) per "autorizzazione generale si intende ogni autorizzazione che non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell'Autorita' di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione; 2) per "licenza individuale si intende ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell'Autorita' di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale; r) "spese terminali : la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un Paese terzo; s) "mittente : la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli invii postali; t) "utente : qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualita' di mittente o di destinatario; u) "esigenze essenziali : le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione dei dati comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonche' la tutela della vita privata". "Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti. 2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende: a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. 3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle seguenti connotazioni: a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea; b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno; c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso; d) la determinazione del "prezzo accessibile deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale. 4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorita' di regolamentazione: a) una raccolta; b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate. 5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita': a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali; b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico; c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore; e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza". "Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata piu' rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi. 2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in se' considerata. 3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero. 4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche. 5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica".
|
| Art. 2 Procedura di rilascio della licenza individuale
1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorita' una domanda redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato l al presente decreto contenente le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attivita' che si intende svolgere nonche' le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta. 2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa e' di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte dell'Autorita', che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. 3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorita'. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata. 4. L'offerta del servizio non puo' essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale. 5. La licenza individuale non puo' essere rilasciata se gli amministratori della societa' richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione. 6. Il rilascio di licenza individuale a societa' non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e' subordinato al rispetto del principio di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali. 7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, e' comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorita' la quale, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza. 8. La licenza individuale ha una validita' non superiore a sei anni, e' rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non puo' essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorita'.
Nota all'art. 2: - La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993".
|
| Art. 3 Obblighi connessi alla licenza individuale
1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 e' tenuto: a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999; b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualita', dandone comunicazione all'Autorita'; c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione; d) ad adottare un sistema di contabilita' separata e certificata che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attivita' non soggette a licenza; e) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999; f) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo; g) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.
Nota all'art. 3: - Per l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano note all'art. 2. - L'art. 10 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 10 (Fondo di compensazione). - 1. E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso e' alimentato nel caso e nella mira in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso. 2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attivita' autorizzata. 3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata dall'autorita' di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati. 4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4. 6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo di compensazione".
|
| Art. 4 Obblighi di servizio universale
1. L'Autorita' di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessita', puo' disporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, obblighi di servizio universale al momento del rilascio della licenza individuale, valutando la possibilita' di concedere una riduzione della misura della contribuzione al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Note all'art. 4: - Per l'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note all'art. 3.
|
| Art. 5 Contributi
1. La licenza individuale, nonche' le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorita': a) per l'istruttoria della pratica; b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni. 2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita'. 3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, sono stabiliti: a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi; b) le modalita' di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attivita' ed all'attivita' medesima a regime; c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento. 4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 5: - L'art. 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 15 (Contributi). - 1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorita' di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita' stessa, aderenti ai costi. 2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato".
|
| Art. 6 Pubblico registro
1. Presso l'Autorita' e' tenuto un pubblico registro delle licenze individuali rilasciate ai sensi del presente regolamento. |
| Art. 7 Controlli e verifiche
l . Il titolare di licenza individuale e' sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facolta' di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalita' di svolgimento del servizio e di richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attivita' oggetto della licenza. 2. Il titolare di licenza individuale tiene presso ciascun ufficio o sede idonea documentazione, anche fiscale, che renda possibile la verifica del rispetto della riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' dei dati relativi alla raccolta, al trasporto, allo smistamento ed alla distribuzione degli invii postali di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.
Nota all'art. 7: - Per l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note all'art. 1.
|
| Art. 8 Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, la licenza individuale, previa diffida, puo' essere sospesa fino a trenta giorni. 2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 3. La decadenza dalla licenza individuale e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento. 4. L'Autorita' irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Nota all'art. 8: - L'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso. 3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale. 4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. 7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni".
|
| Art. 9 Disposizione transitoria
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all'articolo 2: in attesa del rilascio della licenza nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, e' consentita la prosecuzione dell'attivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 febbraio 2000 Il Ministro: Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000 Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 125 |
| Allegato 1 (articolo 2) Al Ministero delle comunicazioni Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 Roma-EUR
Il sottoscritto ............................. luogo e data di nascita ......................... residenza e domicilio ........................... cittadinanza .................................... societa'/ditta ................................... sede ........................................... codice fiscale e partita IVA ................... nazionalita' .................................... dati del rappresentante legale ................. cognome e nome ................................. luogo e data di nascita ........................ residenza e domicilio .......................... codice fiscale ................................. Chiede (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e del decreto del Ministro delle comunicazioni ....................) il rilascio di una licenza individuale, con validita' di anni........... (massimo sei), per lo svolgimento del seguente servizio: .................................................................... .................................................................... Dichiara a tal fine di essere in possesso dei requisiti prescritti e fornisce i seguenti dati e notizie in ordine: 1) al capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato; 2) alla composizione dell'azionariato ed al possesso delle quote sociali; 3) al numero e tipo di licenze individuali eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE; 4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari; 5) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso. Allega: a) certificato di nazionalita' della societa' della ditta; b) documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che gli amministratori della societa' richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad organismo equivalente; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il modulo riportato nell'allegato 2; e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato; f) bilancio dell'ultimo esercizio; nel caso di societa' di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo all'ultimo anno; g) attestato dell'avvenuto versamento dei contributi di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, limitatamente alle spese amministrative di istruttoria. Si impegna: 1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda; 2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica; 3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni ....; 4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo. Notizie facoltative: chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): ................................................................ segnala il seguente nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: ................................................. data ....................... Timbro del richiedente ................................... |
| Allegato 2 (allegato 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15
Il sottoscritto .................................. nato a .............................................. residente in ................. via ............... n. ........... nella qualita' di ................................................ ................................................................. Dichiara: in riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:
Cognome e nome Grado di parentela Nato a il -- -- -- -- .............. (*) ............... ......... ........ .............. (*) ............... ......... ........ .............. (*) ............... ......... ........ .............. (*) ............... ......... ........
ovvero: che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato. (Data) ................... (Firma) ...................... (*) Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente. |
|
|
|