Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 9 marzo 2000 |
Scioglimento della cooperativa a r.l. "Itaca", in Tursi. |
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IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Matera Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica; Atteso che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visto il verbale di ispezione del 19 novembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. "Itaca", con sede in Tursi, nel quale e' attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi; Decreta: Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. "Itaca", con sede in Tursi, e' sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalita' giuridica. Matera, 9 marzo 2000 Il direttore: Marseglia |
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