Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 13 marzo 2000
Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione "UNICO 2000 - Societa' di persone ed equiparate" che le societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in qualita' di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non piu' di venti soggetti. Approvazione, altresi', del modulo RW concernente i trasferimenti da e perl'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 2000 dalle societa' di persone ed equiparate soggette alle predette imposte.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;
Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che ha istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei
tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, com-ma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472;
Visto il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999, di approvazione del modello 770/2000 concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi e relative istruzioni;
Visto il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2000, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1999 e relative istruzioni;
Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legis-lativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una piu' celere acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;
Considerata l'opportunita' di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, al fine di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione;

Decreta:
Art. 1.
Modelli di dichiarazione unificata
delle societa' di persone ed equiparate
1. E' approvato, con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000, il modello "UNICO 2000 - Societa' di persone ed equiparate" da presentare nell'anno 2000 da parte delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate.
2. Il modello e' composto da:
a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RX, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' il modello RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente decreto;
b) i quadri costituenti il modello IVA/2000, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto - con esclusione del frontespizio e del quadro VX - approvato con il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2000;
c) i quadri costituenti il modello 770/2000, con esclusione del frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomini nonche' i moduli per la consegna alle banche convenzionate, alle agenzie postali e agli intermediari abilitati, dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, approvati con il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel sup-plemento n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999;
d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999, da approvare con successivo decreto;
e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di natura extra contabile rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che verranno approvati con successivo decreto. Con il medesimo decreto verranno individuati altresi' gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.
 
Art. 2.
Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa
1. I modelli di dichiarazione "UNICO 2000 - Societa' di persone ed equiparate" sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4.
2. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dal comma 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.
3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui all'art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4 e all'allegato 1 al presente decreto. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:
nell'allegato 1 al presente decreto, per i quadri indicati all'art. 1, comma 2, lett. a);
nei relativi decreti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati all'art. 1.
Per tutti i tipi di modelli di cui all'art. 1, compreso il mod. IVA/2000, e' consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
5. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate e alle agenzie postali, si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 1998.
 
Art. 3.
Trasmissione telematica delle dichiarazioni
1 Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.
2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, ai sensi all'art. 3, comma 6, del predetto decreto, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2000
Il direttore generale: Romano
 
Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli.
I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".
E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".
E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. Caratteristiche della carta dei modelli.
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche dei modelli.
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.
Le marche devono avere le seguenti dimensioni:
larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;
altezza: 1 (uno) sesto di pollice.
Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina e' individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, cosi' come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.
La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.
Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.
Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.
La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.
I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "Courier", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.
L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.
Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 064 devono riportare stampate, con tipo di carattere "Courier", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:
il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;
il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella "Mod. N." della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per il quadro RU).
Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", alla "Ragione sociale", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. N.", devono essere stampate in colore rosso medio su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore rosso medio.
La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.
La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.
La zona riservata alla "Ragione sociale", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.
Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.
Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.
La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 055, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.
Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 111, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.
Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 064, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.
Colori.
Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del presente decreto deve essere utilizzato il colore rosso medio con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:
la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.
E' altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente decreto.

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