IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Visto il proprio decreto 8 marzo 2000 recante "Modalita' di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000; Preso atto delle difficolta' oggettive riscontrate dal Dipartimento per l'organizzazione logistica del personale da adibire all'elaborazione dei dati; Ritenuto pertanto di dover posticipare il termine previsto dall'art. 1 del suindicato decreto 8 marzo 2000 al fine di consentire alle aziende farmaceutiche di utilizzare il citato programma software ministeriale; Decreta: Articolo unico Per le motivazioni nelle premesse esplicitate, il termine utile entro il quale le aziende farmaceutiche devono trasmettere i dati, di cui all'art. 1 del suindicato decreto 8 marzo 2000, e' posticipato al 1 giugno 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2000 Il direttore generale: Martini |