Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2000 (vai al sommario)
LEGGE 22 marzo 2000, n. 69
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.
2. L'intero incremento di cui al comma 1 e' destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti.
3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilita' per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica.
4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: "Istruzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome".



 
Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell' ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n 4164):
Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (Berlinguer) il 20 luglio 1999.
Assegnato alla commissione 7a (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 26 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1a, 5a e 12a.
Esaminato dalla 7a commissione il 28 luglio 1999 e approvato il 15 settembre 1999. Camera dei deputati (atto n. 6348):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, V, XI e XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 6, 14, 19, 21 ottobre 1999; 9 novembre 1999 e 12 gennaio 2000.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 18 gennaio 2000, con pareri delle commissioni I, V, XI e XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 19 gennaio 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4164/B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 25 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1a, 5a e 12a.
Esaminato dalla 7a commissione il 2 e 3 febbraio 2000 e approvato il 2 marzo 2000.
 
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