Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 550
Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripiananento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto ed, in particolare, l'articolo 5, che prevede l'emanazione di un regolamento di amministrazione e contabilita';
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che lo schema di regolamento e' stato sottoposto al parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso nell'adunanza delle sezioni riunite del 18 febbraio 1999;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997 e del 26 luglio 1999;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 maggio 1998 e del 3 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Organizzazione dei servizi amministrativi contabili

1. L'organizzazione dei servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' articolata in centrale e periferica.
2. In attesa della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in sede centrale, l'attivita' amministrativa e contabile e' svolta dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
3. In sede periferica detta attivita' e' espletata dal comandante delle scuole centrali antincendi, dal direttore del centro studi ed esperienze, dagli ispettori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco e dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco, quali funzionari delegati di contabilita' ordinaria.
4. L'attivita' amministrativa e contabile degli Ispettorati aeroportuali e portuali viene espletata del locale comando provinciale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante:
"Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per
l'impiego del personale nei servizi d'istituto":
"Art. 5 (Norme di amministrazione e contabilita'). - 1.
Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
emanate le norme di amministrazione e contabilita' del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno
contenere disposizioni anche in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire
obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure,
per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di
emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il
Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del
Regolamento di amministrazione e contabilita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.
417.
2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere
sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo'
essere comunque adottato".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogato dall'art. 74 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 109 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 109 (Riordino di strutture e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Nell'ambito del riordino di cui
all'art. 9, sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede al riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri".



 
Art. 2
Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita'

1. Le attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita' sono le seguenti: a) trattamento economico del personale: predisposizione degli atti
relativi alle attribuzioni di stipendio ed altri assegni fissi;
trattamenti pensionistici e di fine rapporto; riscatti;
ricongiunzioni di servizio; costituzione di posizioni assicurative
I.N.P.S.; trattamenti speciali; equo indennizzo; b) adempimenti per la liquidazione di competenze accessorie e di
eventuali altri emolumenti dovuti al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco; c) gestione patrimoniale: mobilio, arredi, vestiario,
equipaggiamento, casermaggio, altri materiali e mezzi;
manutenzione locali ed impianti; d) servizio di cassa: riscossioni e pagamenti; e) servizi vari: mense di servizio; pulizia dei locali, sedi di
servizio; spese varie, sanitarie, ginnico-sportive, d'ufficio.
 
Art. 3
Emolumenti fissi

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera a), sono espletate dalla Direzione generale, in attesa del decentramento di funzioni in base alla riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.



Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in
materia di pubblico impiego e norme dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421".



 
Art. 4
Emolumenti accessori

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletate dagli uffici amministrativo-contabili delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali, e dei comandi provinciali per tutto il personale in servizio presso le stesse sedi.
2. Per il personale in servizio presso la Direzione generale le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletati dagli uffici della Direzione stessa.
3. Per provvedere alle spese di cui al comma 1, l'Amministrazione centrale dispone aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
 
Art. 5
Contratti

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede con contratti a tutte le forniture, servizi e lavori, nonche' all'approvvigionamento di quant'altro occorre per il raggiungimento delle proprie finalita', in conformita' alle normative vigenti in materia contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal successivo capo IV.
2. In caso di eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione ed in genere, in ogni altro caso in cui ricorrano speciali od eccezionali circostanze per le quali non possano essere seguite le forme procedurali ordinarie, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza nonche' per i relativi servizi e lavori accessori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, potranno stipularsi contratti a trattativa privata, con enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, in deroga alle norme vigenti in materia di pareri. Le speciali ed eccezionali circostanze, che sono quelle che richiedono interventi tecnici straordinari ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, devono essere debitamente motivate nel decreto di approvazione del contratto.
3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, lettera
b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge
quadro in materia di lavori pubblici":
"1. L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i
solo appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti
casi:
a) (omissis);
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000
ECU, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti
dalle altre procedure di affidamento degli appalti".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza
alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile):
"Art. 1. - Ai fini della presente legge s'intende per
calamita' naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni
che comportino grave danno e pericolo di grave danno alla
incolumita' delle persone e ai beni e che per la loro
natura o estensione debbano essere fronteggiate con
interventi tecnici straordinari".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante:
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421":
"3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni
di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere
indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art.
8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali
casi le amministrazioni richiedono direttamente al
Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene
espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti
della meta'".



 
Art. 6
Capitolati d'oneri

1. Per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del proprio capitolato generale d'oneri, approvato previo parere del Consiglio di Stato. Nelle more dell'emanazione del predetto capitolato o per le materie non previste in esso o quando la specificita' della fornitura o del servizio lo richieda, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' avvalere anche di capitolati generali d'oneri di altre amministrazioni, laddove applicabili.
2. I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purche' in essi se ne faccia esplicita menzione e se ne indichi espressamente la fonte di accesso.
3. I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro o servizio, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro o servizio in base al capitolato speciale o disciplinare tecnico posti a base della gara o a campione approvato dall'Amministrazione.
 
Art. 7
Aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione delle forniture, lavori e servizi si seguono i criteri indicati nei rispettivi bandi di gara secondo la disciplina della normativa vigente in materia contrattuale.
2. Qualora l'iter procedimentale che precede l'aggiudicazione, richieda valutazioni tecnico-economiche e, comunque, per ogni parere su qualsiasi argomento inerente le forniture, l'Amministrazione potra' avvalersi dell'apporto tecnico di propri esperti nello specifico settore nominati con apposito provvedimento e, se necessario, anche di esperti di altre Amministrazioni.
 
Art. 8
Collaudi

1. I lavori, i servizi e le forniture sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione.
2. I membri delle commissioni di collaudo non possono essere nominati fra coloro che abbiano avuto ingerenza nella procedura di aggiudicazione, fermo restando, per i lavori quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera r) e dall'articolo 28, commi 2, 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi per forniture e servizi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, lettera r),
e dell'art. 28, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori
pubblici":
"Art. 3 (Delegificazione). - 1 - 5. (Omissis).
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui
alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a)-q) (Omissis);
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si
effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita'
dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di
rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione degli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori".
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. (Omissis).
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e'
redatto un certificato di collaudo secondo le modalita'
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorche' l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nel caso di lavori di importi sino a 200.000 ECU
il certificato di collaudo e' sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedenti il milione di ECU, e' in facolta' del
soggetto appaltante di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
giudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' ed all'importo degli stessi. I
tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono aver avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali".



 
Art. 9
Natura e limiti di spesa

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte degli uffici centrali e periferici per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono i seguenti: a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e
suppellettili per ufficio; acquisto e abbonamento a riviste e
giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa;
acquisto e rilegatura libri, stampe, gazzette ufficiali e
collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per
disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche e
telegrafiche; b) spese per la stampa, la litografia e la diffusione di varie
pubblicazioni o riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa
la corresponsione di compensi ai collaboratori per prestazioni di
lavoro autonomo rese dai medesimi; acquisto, riparazione,
manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per
tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria,
cinematografia e fotografia; servizi di microfilmatura; c) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree,
locali, infissi, impianti ed altri manufatti ad uso
dell'Amministrazione e realizzazione di manufatti ed
infrastrutture per le esigenze di addestramento del personale e di
protezione civile; d) acquisto, riparazione e manutenzione di materiale di vestiario ed
equipaggiamento, di attrezzatura antincendio e di apparati e di
sistemi di difesa passiva; e) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti,
aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di
ricambio e accessori; spese per il funzionamento dei magazzini,
dei laboratori delle autorimesse e delle officine e relativi
impianti ed apparecchiature; acquisto, noleggio e installazione di
impianti di distribuzione carburanti, acquisto, manutenzione e
noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di
attrezzature per la loro manutenzione; f) provviste di combustibile, di carburanti di lubrificanti e di
altro materiale di consumo; g) spese relative all'accasermamento e spese per la pulizia,
derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle
infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la
climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed
energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e
relative spese di allacciamento; h) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio,
immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo
scarico dei materiali; i) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni,
riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione
attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attivita'
ricreative, scientifiche e culturali; acquisto di medaglie,
nastrini, distintivi, croci di anzianita', diplomi, fasce
tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a
solennita' feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
spese per l'assistenza morale e spirituale, nonche' per il
benessere del personale; spese per i musei storici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; spese per la banda musicale; l) spese per lo svolgimento, all'interno e all'estero, di corsi per
il personale; partecipazione alle spese per corsi indetti, anche
all'estero da enti, istituti ed amministrazioni varie; m) spese per il funzionamento delle sale mediche, delle infermerie e
dei centri di prevenzione; acquisto di medicinali, apparecchiature
e materiali sanitari; spese per accertamenti sanitari; n) spese per onoranze funebri; spese per funerali e trasporto salme
del personale deceduto per causa di servizio e spese di viaggio
dei parenti del personale medesimo in pericolo di vita o deceduto,
per causa di servizio; o) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per
l'acquisto di generi sostitutivi, di integrazione vitto e di
conforto; p) spese per il funzionamento e per i relativi servizi ausiliari
degli istituti di istruzione del personale, di scuole, di centri e
laboratori tecnici, di gabinetti scientifici, di ricerca, di
istruzione e di segnalamento; spese per studi, ricerche,
progettazioni e sperimentazioni e spese per la realizzazione di
prototipi inerenti ai servizi d'istituto; q) spese per l'educazione fisica e l'attivita' sportiva; acquisto,
manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali
ginnico-sportivi; r) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli
impianti di riproduzione telefonici, telegrafici, radiotelefonici,
radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di
amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di
consumo e fornitura di servizi per i centri radiotelegrafici,
elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati; s) locazione d'uso temporaneo di immobili con attrezzature gia'
installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi
e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze,
riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche,
nonche' per urgenti esigenze di accasermamento; t) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per la
difesa da inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei
comprensori inondati e per la riparazione di danni causati da
esercitazioni, da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da
altre calamita'; attivita' connessa alla bonifica da ordigni
esplosivi e residuati bellici; lavori di somma urgenza concernenti
la stabilita' degli edifici, sia che essi risultino di proprieta'
privata sia che riguardino edifici assegnati in uso governativo; u) provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di
qualunque genere alla navigazione aerea e marittima, nonche' per
l'agibilita' dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati
all'ammaraggio di aerei; v) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la
continuita' dei servizi d'emergenza, la cui interruzione comporti
danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi
medesimi; z) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano
stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le
licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita
l'esecuzione; aa) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano
essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione
del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
lavori di completamento o di riparazioni in dipendenza di
deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti
delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico
dell'appaltatore; bb) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbono rimanere
segrete, nell'interesse della sicurezza dello Stato; cc) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino
all'importo di lire dieci milioni, al netto dell'IVA.
2. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture, servizi o lavori, il ricorso al servizio in economia per le spese di cui al comma 1 puo' avvenire entro il limite massimo d'importo corrispondente a 200.000 euro, al netto dell'IVA, per quanto riguarda i lavori, ed entro il limite massimo d'importo corrispondente al contro valore euro di 130.000 diritti speciali di prelievo, al netto dell'IVA, per quanto riguarda le forniture ed i servizi.
3. La spesa e' disposta dai dirigenti della struttura centrale e dal funzionario delegato della struttura periferica, anche se non riveste la qualifica di dirigente, entro il limite massimo di cui al comma 2 e nei limiti delle somme messe a disposizione con aperture di credito.
4. Nei casi di urgenza, determinati da esigenze di carattere straordinario, puo' eseguirsi in economia l'acquisto di automezzi, natanti e macchine da soccorso anche da parte dei funzionari delegati, previa autorizzazione della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, entro i limiti di cui al comma 2.
5. Nessuna fornitura, servizio o lavoro puo' essere artificiosamente frazionato.
 
Art. 10
Forme di esecuzione dei servizi in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'articolo 9, possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) in cottimo fiduciario; c) con sistema misto, e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dell'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprieta' od in uso all'Amministrazione medesima.
3. Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto dell'IVA, lire venti milioni, preventivi con offerte ad almeno tre soggetti od imprese, salvo che la specialita' o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa.
4. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste e i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.
5. L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
 
Art. 11
Modalita' di esecuzione

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente, previa acquisizione della documentazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le garanzie, le penalita' previste in caso di ritardata esecuzione ovvero di non conformita', qualora quest'ultima risulti tale da non incidere sulla idoneita' del lavoro, provvista o servizio, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' per l'Amministrazione di provvedere, nei casi di inadempienza dello stesso, secondo quanto indicato al successivo comma 8 del presente articolo.
2. Qualora i tempi tecnici necessari per l'adozione delle formali procedure non siano compatibili con l'urgenza del lavoro, provvista o servizio, questi possono essere commissionati anche sulla base di preventivi di massima. Alla completa esecuzione dei lavori, provviste o servizi, deve essere presentato un dettagliato consuntivo che sara' soggetto, ai fini del pagamento, all'apposizione del visto di congruita' di cui al comma 6 del presente articolo.
3. Le commesse dei lavori, dei servizi e delle forniture debbono essere effettuate, ove possibile, anche ai fini della comparabilita' dei preventivi, sulla base di progetti esecutivi o di specifiche indicazioni delle caratteristiche tecniche predisposti dai competenti organi.
4. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo 9, devono essere richiesti ed acquisiti ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei.
5. E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando, nonostante richiesti, ne sia pervenuto uno solo da formalizzarsi in atti a cura del responsabile del procedimento, ovvero nei casi in cui la specialita' o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto dell'IVA, non superi l'importo di lire quindici milioni.
6. I prezzi indicati nei preventivi sono da sottoporre al visto di congruita' degli organi tecnici.
7. La scelta del contraente avviene in base al prezzo piu' basso ovvero all'offerta piu' vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.
8. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente Capo, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - rimasta senza esito, potra' disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa medesima, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.



Nota all'art. 11:
- La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: "Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale".



 
Art. 12
Collaudi

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'articolo 9, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo o deve esserne accertata la regolare esecuzione.
2. Per i lavori, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo, secondo i limiti fissati dall'articolo 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" modificato dall'articolo 9, comma 48, della legge 18 novembre 1998, n. 415, sono rilasciati: da un tecnico dell'Amministrazione o da una commissione appositamente designata dall'Amministrazione.
3. Per le provviste ed i servizi, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo sono rilasciati da un esperto ovvero da un tecnico o da una commissione appositamente designati dall'Amministrazione.
4. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
5. Al collaudo non puo' partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione della spesa.



Note all'art. 12:
- Per l'art. 28, comma 3, della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, modificato dall'art. 9, comma 48,
della legge 18 novembre 1998, n. 415, si veda in nota
all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 48 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per
l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato":
"Art. 48. - Nei contratti per forniture, trasporti e
lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e
giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui
sono ammessi dalla legge non possono eccedere i diciannove
ventesimi dell'importo contrattuale.
E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale,
per le quali puo' farsi il pagamento dell'intero prezzo
delle materie gia' accettate in rate complete.
Se i contratti per provviste o forniture hanno durata
di piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi
trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei
contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti
alle opere eseguite od alle materie consegnate".



 
Art. 13
Documenti giustificativi

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non corredate dall'autorizzazione di spesa - salvo il caso di cui all'articolo 50, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni - nonche' dalla dichiarazione od attestazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento e se non sono munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio centrale o periferico liquidatore.
2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale - da allegare al titolo di spesa - e in copia conforme - da conservare agli atti - e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti di facile consumo.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 50, quarto comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "Nuove
disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato":
"Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto
stesso in cui occorrera' disporne il pagamento, il titolo
di pagamento puo' valere altresi' come atto di
autorizzazione della spesa".



 
Art. 14
Custodia dei fondi

1. Presso ciascuna sede cui e' preposto un funzionario delegato puo' essere istituito il servizio di cassa.
2. Per la custodia dei fondi e dei valori viene utilizzata una cassaforte a uno o piu' congegni di chiusura, le cui chiavi con i relativi duplicati, sono custodite separatamente dal titolare dell'ufficio e da un agente appositamente incaricato.
3. I consegnatari delle chiavi sono responsabili della relativa custodia.
 
Art. 15
Casse degli uffici periferici

1. Nelle casseforti possono essere custoditi denaro contante, marche da bollo ed altre carte valori e qualsiasi altro titolo che sia considerato come denaro dell'Amministrazione.
2. Nelle casseforti non possono essere custoditi denaro, oggetti o valori di proprieta' privata, tranne quelli del personale defunto o disperso.
3. L'ammontare dei fondi in denaro contante custoditi nella cassaforte deve essere valutato secondo le esigenze previste nella giornata: in chiusura tale somma non puo' comunque superare il limite di L. 5.000.000. Si prescinde da tale limite per le esigenze proprie delle scuole centrali antincendi.
 
Art. 16
Registri di cassa

1. Nella cassa, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 15 sono custoditi: a) il registro o giornale di cassa sul quale verranno annotate e
sottoscritte, dagli agenti responsabili, tutte le operazioni nel
momento in cui si compiono. Il registro e' chiuso al termine di
ogni giornata con la verifica dell'effettivo fondo cassa
esistente; b) un registro dei valori in cui sono descritti i valori in custodia.
I singoli movimenti di introduzione e di prelievo devono essere
registrati e sottoscritti dagli agenti responsabili.
2. Per le registrazioni di cui al comma 1 e la tenuta delle scritture possono essere utilizzati sistemi elettronici protetti. Al termine di ciascuna giornata in cui sono stati eseguiti i movimenti, devono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento che devono contenere l'indicazione del numero progressivo e devono essere sottoscritte dall'agente incaricato.
 
Art. 17
Nomina

1. Le funzioni di agente di cassa e del suo sostituto sono conferite con provvedimento del titolare dell'ufficio. Il provvedimento deve essere inviato alla ragioneria provinciale dello Stato, dandone comunicazione alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio.
2. L'incarico, che e' rinnovabile, e' conferito per un periodo di cinque anni ad impiegati appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta e con un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di agente di cassa e del suo sostituto possono essere conferiti rispettivamente al consegnatario in carica e al suo sostituto.
 
Art. 18
Responsabilita'

1. Le operazioni di riscossione e pagamento sono giustificate da ordini scritti firmati dal titolare dell'ufficio.
2. L'agente di cassa risponde della regolarita' delle riscossioni, dei pagamenti e delle relative scritture, fermo restando la responsabilita' di cui all'articolo 14, comma 3.
 
Art. 19
Assenza o cessazione dalle funzioni di cassiere

1. In caso di assenza o di cessazione dalle proprie funzioni dell'agente responsabile di cassa, si procede alla ricognizione e consegna, al suo sostituto, del denaro e dei valori custoditi in cassa, nonche' alla consegna della chiave e del duplicato.
2. Tali operazioni debbono risultare da una dichiarazione, debitamente sottoscritta, da annotarsi sui registri di cui all'articolo 16, previa chiusura delle scritture contabili.
3. In caso di cessazione dall'incarico, oltre alla dichiarazione di cui al comma precedente, deve essere redatto apposito verbale di passaggio delle consegne.
 
Art. 20
Disposizioni particolari per il passaggio di consegna

1. Nel caso in cui l'agente responsabile della cassa, per malattia o per altra causa, non possa essere presente alle operazioni indicate nell'articolo 19, deve darne tempestiva comunicazione al titolare dell'ufficio o a chi ne fa le veci ed inviare al titolare medesimo le chiavi della cassa che ha in consegna a mezzo di altro dipendente, munito di delega a rappresentarlo e a sottoscrivere, per suo conto, gli atti relativi al passaggio di consegne.
2. Qualora il responsabile della cassa sia nell'impossibilita' di ottemperare agli adempimenti di cui al comma precedente, il titolare dell'ufficio incarica un altro impiegato, non corresponsabile dell'ufficio cassa, perche' provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare l'agente impedito nelle suddette operazioni.
 
Art. 21
Verifiche

1. Il titolare dell'ufficio deve procedere trimestralmente al riscontro dei fondi e dei valori depositati nella cassa e della regolarita' dei relativi conti. Per l'attestazione dell'avvenuto riscontro deve sottoscrivere, unitamente al cassiere, una apposita dichiarazione nei registri di cui all'articolo 16.
 
Art. 22
Disciplina del servizio

1. Il servizio di mensa obbligatorio e' disciplinato dalle norme contenute nel decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendio e di protezione civile, da quelle contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 28 agosto 1976, n. 4622/3701, relativo alla durata ed alle modalita' di svolgimento dei turni di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' da quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, cosi' come del pari accordo 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.



Note all'art. 22:
- Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, reca: "Regolamento
per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990, concernente il
personale del comparto delle aziende e delle
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68".
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e
composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di
cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego
29 marzo 1983, n. 93), e' il seguente:
"Art. 5 (Comparto del personale delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo). - 1.
Il comparto di contrattazione collettiva del personale
delle aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
(PP.TT.);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
Corpo nazionale di vigili del fuoco.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la
presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
dal Ministro delle finanze;
dal Ministro dei lavori pubblici;
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
dal Ministro dell'interno.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non
sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo'
delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione di parte pubblica possono
delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai
rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui
al presente articolo; delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".



 
Art. 23
Modalita' di espletamento del servizio

1. Il servizio mensa e' gestito dai funzionari delegati attraverso l'affidamento a ditte esterne in conformita' alle norme vigenti in materia contrattuale e secondo le istruzioni emanate in materia dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi.
 
Art. 24
Spese per la mensa obbligatoria di servizio

1. Le spese di impianto e di funzionamento della mensa obbligatoria sono a carico dell'Amministrazione, che porra' a disposizione i locali e le attrezzature necessarie, fatte salve specifiche diverse clausole contrattuali.
 
Art. 25
Beneficiari della mensa obbligatoria di servizio

1. Ha diritto a fruire gratuitamente della mensa il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i dirigenti, in servizio presso gli uffici e le sedi centrali e periferiche, che effettua, nel rispetto della vigente normativa, prestazioni lavorative in turnazione o con orari articolati anche in fasce pomeridiane; la mensa deve essere fruita di regola nella stessa sede ove il personale presta servizio.
2. E' altresi' ammesso a fruire della mensa gratuita il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato - per esigenze di servizio - in esami, convegni, manifestazioni e corsi indetti dall'Amministrazione.
3. E' ammesso alla mensa di servizio il personale appartenente al ruolo del supporto tecnico ed amministrativo contabile, secondo le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni.
 
Art. 26
Vigilanza per il vitto

1. Ogni funzionario delegato, attraverso propri incaricati, svolge un'accurata e costante funzione di vigilanza e controllo, anche presso le sedi distaccate, al fine di verificare sia la legittimita' delle presenze del personale ammesso alla mensa, sia il puntuale espletamento del servizio in conformita' al contenuto del contratto.
 
Art. 27
Attivita' di gestione

1. La gestione amministrativa dei beni mobili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), comprende tutto cio' che comporta una modificazione nella consistenza e nel valore dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione e che riguarda l'approvvigionamento, la ricezione, il collaudo, la custodia, la conservazione, la distruzione con eventuale recupero di parti, la manutenzione, la distribuzione, la revisione, la riparazione e la trasformazione dei materiali, nonche' l'alienazione dei beni dichiarati fuori uso.
 
Art. 28
Organi preposti

1. I materiali comunque acquisiti, devono essere introdotti nei magazzini, salvo le eccezioni previste e assunti in carico da agenti contabili denominati consegnatari, che si distinguono in: a) consegnatario del magazzino centrale per gli effetti di vestiario
e di equipaggiamento e materiali di accasermamento, nonche' per i
beni non compresi nei successivi punti, nell'ambito del servizio
gestioni contabili; b) consegnatario degli elicotteri e dei relativi materiali,
nell'ambito dell'Ispettorato aereomarittimo; c) consegnatario dei materiali telecomunicazioni, statistica e
automazione, nell'ambito dell'Ispettorato impianti
telecomunicazioni e reti ionometriche, statistica ed automazione; d) consegnatario del servizio documentazioni e relazioni pubbliche,
nell'ambito dell'Ispettorato formazione professionale; e) consegnatari delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed
esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali e dei
comandi provinciali.
2. I consegnatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono nominati con decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e sono responsabili per debito di custodia, con obbligo di ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali destinati al rifornimento delle strutture periferiche. Tali consegnatari sono tenuti alla resa del conto giudiziale della propria gestione.
3. I consegnatari di cui al comma 1, lettera d), sono nominati con decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi e sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 20 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
4. I consegnatari di cui al comma 1, lettera e), sono nominati con provvedimento del titolare dell'ufficio presso cui sono in servizio, e sono responsabili per debito di vigilanza. Ad essi sono affidati i materiali d'uso, d'impiego e di consumo necessari per il funzionamento degli ispettorati regionali ed interregionali, dei comandi provinciali e dei distaccamenti. Tali agenti non rendono il conto giudiziale, ma assumono in carico i materiali e ne dimostrano le consistenze e i movimenti a mezzo di apposite scritture e ottemperano alle formalita' prescritte per il rendimento di conti amministrativi ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio.
5. Nei confronti dei consegnatari di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
6. La gestione dei consegnatari di cui al comma 1, sono sottoposte al controllo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.
7. I conti giudiziali della gestione dei consegnatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono altresi' soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato":
"Art. 20. - Il controllo tecnico-amministrativo della
gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri e'
affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui
approvazione i consegnatari delle rispettive
amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione
per ogni esercizio finanziario.
E' in facolta' del Ministro del tesoro di disporre la
concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di
renderne la gestione piu' economica e di migliorare
l'efficienza dei servizi.
Alle forniture di carta per le necessita' di tali
tipografie provvedera' l'Istituto Poligrafico dello Stato".
- Il D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, reca:
"Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri
e dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 26 luglio
1939, n. 1037, recante: "Ordinamento della Ragioneria
generale dello Stato":
"Art. 3. - All'ispettorato generale di finanza e'
affidato il compito di verificare:
1) che l'effettuazione delle spese proceda in
conformita' delle rispettive leggi e norme di attuazione e
nel modo piu' proficuo ai fini dello Stato;
2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni
dello Stato siano regolarmente condotte;
3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i
servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o
indiretto, la finanza dello Stato.
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza
provvede in conformita' alle disposizioni di volta in volta
impartite dal Ministro del tesoro al ragioniere generale
dello Stato.
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a
comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e
documenti che esso ritenga necessari per i suoi
accertamenti.
L'ispettorato generale predetto, secondo le
disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede
inoltre:
1) ad assicurare, con opportune verifiche, la
uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili,
nonche' la puntuale resa dei conti;
2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili
previste da particolari ordinamenti;
3) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed
applicazione delle disposizioni della contabilita' generale
dello Stato;
4) ad accertare il regolare adempimento delle
funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o
societa', da parte dei designati dal Ministro del tesoro, e
a riassumere e coordinare i risultati.
Il ragioniere generale dello Stato sottopone al
Ministro del tesoro le proposte per le designazioni alle
funzioni sindacali e di revisione predette".
- Il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti".



 
Art. 29
Disposizioni particolari

1. Per particolari esigenze connesse al funzionamento del Nucleo elicotteri e del Centro di telecomunicazione nazionale, i materiali acquistati dagli uffici centrali dell'Amministrazione possono essere assegnati anche temporaneamente in sedi distaccate sul territorio. In tal caso i materiali temporaneamente assegnati, rimangono in carico nei conti giudiziali dei consegnatari indicati nel precedente articolo 28, comma 1, lettere b) e c), ma sono dati in consegna ad appositi agenti, responsabili per debito di vigilanza, nominati dal titolare dell'ufficio presso cui sono in servizio, che rispondono della consistenza e della conservazione dei materiali ad essi affidati e ne dimostrano i movimenti ai consegnatari per debito di custodia dai quali ricevono i materiali stessi, con l'osservanza delle istruzioni impartite dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
2. I consegnatari per debito di custodia, di cui al predetto articolo 28, comma 1, lettere b) e c), non rispondono delle perdite e dei danni causati ai materiali se non limitatamente ai fatti ad essi imputabili per colpa o negligenza, atteso che gli stessi materiali, pur essendo compresi nelle proprie contabilita', sono affidati ad altri agenti consegnatari per debito di vigilanza.
 
Art. 30
Scritture

1. Tutti i consegnatari sono tenuti alla compilazione dell'inventario, di un registro contenente tutte le movimentazioni dei beni e di un registro di carico e scarico per i beni di facile consumo.
2. I consegnatari possono avvalersi anche di altre scritture sussidiarie, che possono consistere in registri o schede.
 
Art. 31
Modalita' per il fuori uso

1. La richiesta di dichiarazione di fuori uso di materiali ritenuti non piu' idonei all'impiego in relazione alla loro prima destinazione o non suscettibili di ulteriore impiego o che siano superati per motivi di natura tecnica, ovvero l'utilizzazione di parti di un bene, e', di regola, formulata dall'agente che ha in consegna i materiali stessi.
2. La richiesta di cui al primo comma, e' trasmessa ad una apposita commissione, nominata con provvedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio per le sedi centrali, ivi comprese le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze e dal prefetto per le sedi periferiche, con la partecipazione di un funzionario del locale ufficio tecnico erariale ovvero, in mancanza, di un proprio funzionario tecnico.
3. L'accertamento di cui al comma 1 e la determinazione del valore di stima deve risultare da apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo.
4. Il verbale deve essere trasmesso alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che autorizza la procedura da seguire ritenuta piu' idonea per la cessione dei beni e, al termine della procedura stessa, quando previsto, emette il provvedimento di discarico dei beni.
 
Art. 32
Alienazioni

1. I beni mobili acquistati dall'Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o tecnicamente superati possono essere alienati a cura della stessa Amministrazione, o ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana in caso di accertata impossibilita' di alienazione, ovvero quando lo scarso valore dei materiali medesimi sconsigli l'espletamento di qualsiasi procedura di vendita.
2. Nel caso in cui la Croce rossa italiana non provveda al ritiro dei mobili e materiali ceduti entro un termine concordato, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ad enti assistenziali o di volontariato, previa l'acquisizione della documentazione dell'avvenuta cessione gratuita ovvero avviati alla pubblica discarica.
 
Art. 33
Perdite o smarrimenti

1. Le perdite di materiali impiegati in operazioni di soccorso o nelle calamita', quando non ne sia possibile il recupero, devono essere tempestivamente comunicate con apposito rapporto al titolare dell'ufficio o constatate direttamente da questi, che si pronuncia sulle cause dell'evento dannoso, l'entita' del danno e sulle eventuali responsabilita', se l'entita' del danno non supera lire un milione. Nel caso in cui l'entita' del danno sia superiore a lire un milione, dovra' pronunciarsi una apposita commissione, presieduta dall'ispettore regionale e composta da due ispettori tecnici antincendio e da un funzionario del ruolo amministrativo contabile ovvero dal consegnatario dell'ufficio in cui si e' verificata la perdita, che svolge anche le funzioni di segretario. Per le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze la commissione e' presieduta dal dirigente del servizio tecnico centrale.
2. Il titolare dell'ufficio effettua immediatamente la denuncia alla procura della Corte dei conti di ogni fatto da cui deriva un danno all'erario, specificando le cause della perdita o del danno.
3. Nei casi in cui la perdita o il danno sia conseguente a reato o qualora sussista fondato sospetto di reato, il titolare dell'ufficio deve farne denuncia all'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 331 e 333 del codice di procedura penale.
4. Il titolare dell'ufficio che provvede alla gestione delle risorse strumentali, emette il decreto di discarico amministrativo che dovra' essere corredato dai documenti giustificativi da cui risulta che il danno subito dall'Amministrazione non e' imputabile al titolare stesso o al consegnatario dell'ufficio.



Note all'art. 33:
- Si riporta il testo degli articoli 331 e 333 del
codice di procedura penale:
"Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorita'
che procede redige o trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero".
"Art. 333 (Denuncia da parte di privati). - 1. Ogni
persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio
puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la
denuncia e' obbligatoria.
2. La denuncia e' presentata oralmente o per iscritto,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al
pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria;
se e' presentata per iscritto e' sottoscritta dal
denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denuncie anonime non puo' essere fatto alcun
uso, salvo quanto disposto dall'art. 240".



 
Art. 34
Donazioni

1. L'accettazione delle donazioni o delle altre liberalita' a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di competenza del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il quale provvede con proprio decreto, previo parere dell'ufficio centrale competente per materia.
 
Art. 35
Corone e onoranze funebri

1. Le spese per l'acquisto di corone di fiori e per le altre forme di cordoglio e partecipazione, in occasione di celebrazioni e ricorrenze, sono a carico della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
 
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Art. 36
Servizio di pulizia

1. L'Amministrazione provvede all'affidamento dei servizi di pulizia delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante contratti stipulati dai propri funzionari delegati con ditte idonee e specializzate nel settore.
2. Fermo restando la possibilita' dell'affidamento dei servizi di pulizia anche in economia, entro i limiti previsti dall'articolo 9 del presente regolamento, detto servizio sara' svolto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983, n. 67.
3. La valutazione di congruita' del prezzo da porre a base delle licitazioni private dovra' essere espressa dal funzionario responsabile del procedimento secondo le modalita' indicate dall'articolo 11, comma 7.



Nota all'art. 36:
- Il D.P. R. 13 gennaio 1983, n. 67, reca: "Regolamento
per l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei
comandi provinciali dei vigili del fuoco".



 
Art. 37
Fondo scorta

1. Per sopperire alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
2. La ripartizione di detto fondo e' disposta dal direttore generale della protezione civile e servizi antincendio.
3. L'utilizzo del fondo scorta e' disposto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco previa autorizzazione del competente ufficio della Direzione generale.
4. Relativamente alle somme utilizzate, il comandante provinciale dei vigili del fuoco provvede, a ricezione dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo, all'immediato reintegro del fondo scorta mediante versamento all'apposito capitolo di entrata presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato.



Nota all'art. 37:
- Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge
27 ottobre 1995, n. 437, reca: "Differimento dei termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
interventi concernenti la pubblica amministrazione".



 
Art. 38
Adempimenti contabili

1. Il responsabile amministrativo contabile della qualifica settima o, laddove esista, il direttivo del ruolo esaurimento di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, firma, insieme al funzionario delegato, gli atti previsti dalla normativa di contabilita' e quelli derivanti dal presente regolamento.



Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 4 marzo
1982, n. 66, recante: "Aumento degli organici e norme
integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco":
"Art. 8. - Il termine di cui al terzo comma dell'art.
21 della legge del 23 dicembre 1980, n. 930, per la
presentazione delle domande per il trasferimento del
personale delle amministrazioni provinciali, contemplato
nell'articolo medesimo, nei ruoli di supporto
ammi-nistrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e' prorogato sino al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
E' istituito il ruolo ad esaurimento della carriera
direttiva di supporto amministrativo-contabile del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la cui dotazione stesso ai
sensi dei successivi commi, con decreto del Ministro
dell'interno.
I posti di cui al comma precedente sono soppressi man
mano che si rendano vacanti per qualsiasi causa.
Il personale della carriera direttiva o di livello
equiparabile delle amministrazioni provinciali che alla
data di entrata in vigore della presente legge presta
servizio presso i comandi provinciali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e' inquadrato, a domanda da
presentarsi entro i termini di cui al primo comma, nel
ruolo ad esaurimento, previsto dal secondo comma, con
l'ottava qualifica funzionale di cui all'art. 2 della legge
11 luglio 1980, n. 312, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione.
Il personale di cui ai precedenti commi e quello
transitato nel ruolo amministrativo-contabile del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 21 della
legge 23 dicembre 1980, n. 930, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 28 della stessa legge, sara' inquadrato,
conservando agli effetti economici l'anzianita' di servizio
di ruolo e non di ruolo posseduta presso l'ente di
provenienza, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.
Al personale medesimo, nel passaggio ai ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dovra' essere assicurato,
mediante l'attribuzione delle classi e degli aumenti
periodici eventualmente necessari, uno stipendio di importo
pari o immediatamente superiore a quello in godimento
all'atto del trasferimento".



 
Art. 39
Rendicontazione

1. Alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito, il funzionario delegato provvede con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di contabilita' di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1999
CIAMPI
D'alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 13
Registrato ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 16 marzo 2000
 
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