Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2000 (vai al sommario)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CIRCOLARE 22 marzo 2000, n. 1236
Circolare attuativa del decreto 28 gennaio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Mutui alle comunita' montane con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna.

Alle regioni
Alle province autonome di Trento e
Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e
comunali
Alle comunita montane
e, per conoscenza:
Alla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province
autonome
Alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e
Bolzano
Alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali
All'Associazione nazionale comuni
italiani (A.N.C.I.)
All'Unione nazionale comuni montani
(U.N.C.E.M.)
All'Unione provincie italiane
(U.P.I.)

ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI MUTUI CON ONERI A CARICO DEL FONDO PER LA MONTAGNA.

Premessa.
In data 3 febbraio 2000 e' stato pubblicato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 gennaio 2000 con il quale sonostati fissati, ai sensi dell'art. 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i criteri e le modalita' per la concessione dei mutui con oneri di ammortamento a carico del fondo nazionale per la montagna.
La legge ha individuato come destinatari dei finanziamenti le comunita' montane e ha fissato, come limite di impegno annuale sul bilancio dello Stato, complessivi 30 miliardi di lire per quindici anni.
Il decreto ha indicato quale unico soggetto abilitato a concedere i mutui la Cassa depositi e prestiti. Qualora le risorse erariali non fossero sufficienti, gli enti possono contrarre contestualmente mutui integrativi a carico dei propri bilanci.
Tutto cio' premesso, al fine di agevolare e rendere spedite le operazioni di finanziamento, sono rese note le principali modalita' operative, distinte a seconda delle diverse destinazioni previste all'art. l del decreto citato. Procedura per il finanziamento degli interventi
Art. 1. - Comma 1.
Oggetto dei finanziamenti.
Elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo socioeconomico previsti dall'art. 29, comma 3, della legge n. 142/1990, e dall'art. 7 della legge n. 97/1994. Qualora i piani siano gia' stati elaborati, le risorse possono essere destinate al loro aggiornamento, completamento ovvero alla realizzazione degli interventi previsti.
I piani devono essere approvati entro il 15 dicembre 2000, ovvero, per le comunita' montane costituite dopo il 1o gennaio 2000, entro il 15 giugno 2001.
Risorse disponibili.
La norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 25 per cento delle risorse complessive (30 miliardi di lire) che e' pari a 7,5 miliardi di lire.
Poiche' tale ammontare va ripartito, in egual misura, tra tutte le comunita' montane, ogni singolo ente dispone di una rata annuale a carico dello Stato di L. 20.832.509 per assumere uno o piu' mutui per complessive L. 208.860.000 di capitale concedibile al tasso fisso attuale per mutui a 15 anni (allegato 1).
Istruttoria.
Termine di presentazione delle domande: le domande di mutuo devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto, pertanto la scadenza e' fissata al 3 maggio 2000. Per le comunita' montane costituite dopo la pubblicazione del decreto il termine e' prorogato ai tre mesi successivi alla loro costituzione.
Gli enti che intendono destinare una quota delle risorse disponibili anche alla realizzazione di interventi previsti nel piano gia' elaborato, devono specificare il relativo importo in questa fase.
Concessione mutuo/mutui: determinazione del dirigente/segretario generale dell'ente, di assunzione del mutuo (allegato 3); nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad opere, e' necessaria l'attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo e l'inserimento nel piano pluriennale. Per le comunita' montane di nuova costituzione occorrera' acquisire l'attestazione circa la data di costituzione.
Revoche.
Entro trenta giorni dall'adozione del piano da parte dell'assemblea della comunita' montana deve essere trasmessa alla Cassa depositi e prestiti una dichiarazione del segretario attestante l'avvenuta adozione della delibera di approvazione, di aggiornamento o completamento. Considerato che il termine ultimo per adottare i piani e' il 15 dicembre 2000, l'adozione del piano dovra' essere certificata entro e non oltre il 14 gennaio 2001 (salvo che per le comunita' di nuova costituzione), pena la revoca del finanziamento che da' luogo all'obbligo di restituire alla cassa le somme erogate e di pagare gli oneri di ammortamento del mutuo, per la quota interessi, sino al 31 dicembre dell'anno in cui e' intervenuta la revoca.
Devoluzioni e riduzioni.
Qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo concesso e' possibile devolvere la parte residua del mutuo al finanziamento di opere previste nel piano. L'utilizzazione della quota di mutuo non impegnata per il finanziamento di specifici interventi previsti nel piano e' subordinata all'acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti della delibera consiliare di adozione del piano ovvero di approvazione dell'aggiornamento o del completamento. Se la comunita' montana non intende devolvere le risorse ad altri interventi si procedera' alla riduzione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti si attivera' affinche' non restino residui inutilizzati, ma vadano a confluire nelle disponibilita' di cui al terzo comma dell'art. 1.
Art. 1. - Comma 2.
Oggetto dei finanziamenti.
Progetti, in linea con le priorita' indicate nei piani di sviluppo, valutati dai nuclei di valutazione di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 entro il 15 marzo 2001, ovvero dall'assessorato regionale competente, se i nuclei non sono stati costituiti.
Risorse disponibili.
La norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 65 per cento delle risorse complessive (30 miliardi di lire) pari a 19,5 miliardi di lire.
L'ammontare va ripartito, su base regionale, per il 50 per cento con riferimento al territorio montano delle comunita' e per l'altro 50 per cento con riferimento alla popolazione residente secondo gli indicatori forniti nel decreto stesso (allegato 2).
Istruttoria.
Presentazione delle domande: le domande di mutuo/mutui devono essere presentate entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto da parte della regione.
Per le comunita' montane associate, la domanda di mutuo dovra' essere trasmessa dall'ente coordinatore, a cui viene intestato il mutuo, che deve dare conto dell'intervenuta convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990.
Concessione mutuo/mutui: attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 2 e art. 4, comma 1, del decreto 28 gennaio 2000.
Per le comunita' montane associate l'ente coordinatore deve dar conto dell'approvazione del progetto da parte degli enti convenzionati.
Determinazione del dirigente/segretario generale dell'ente, di assunzione del mutuo; nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad enti convenzionati ex art. 24 della legge n. 142/1990 la determinazione e' assunta dall'ente coordinatore (allegato 3).
Devoluzioni e riduzioni.
Qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo concesso non e' possibile devolvere la parte residua del mutuo al finanziamento delle altre opere previste nel piano, in quanto il decreto limita tale facolta' agli interventi di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi residui accertati andranno in riduzione. La Cassa depositi e prestiti si attivera' affinche' non restino residui inutilizzati, ma confluiscano nelle disponibilita' di cui al terzo comma dell'art. 1.
Art. 1. - Comma 3.
Oggetto dei finanziamenti.
Progetti, presentati in forma associata dalle comunita' montane, selezionati dal comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) entro il 15 marzo 2001.
La norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 10 per cento delle risorse complessive (30 miliardi di lire) pari a 3 miliardi di lire.
Per le ulteriori risorse che si renderanno disponibili saranno emanate istruzioni integrative.
Istruttoria.
Presentazione delle domande: le domande di mutuo dovranno pervenire entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto da parte del CTIM. Considerato che il CTIM deve selezionare i progetti entro il 15 marzo 2001, il termine di presentazione non dovrebbe comunque andare oltre il 15 giugno 2001. Poiche' beneficiarie del finanziamento sono le comunita' montane associate, la domanda di mutuo deve essere trasmessa dall'ente coordinatore, a cui viene intestato il mutuo, che deve dare conto dell'intervenuto convenzionamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990.
Concessione mutuo/mutui: determinazione del dirigente/segretario generale dell'ente coordinatore, di assunzione del mutuo (allegato 3);
attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo da parte delle comunita' montane interessate ai sensi dell'art. 1, comma 3 e art. 4, comma 1, del decreto 28 gennaio 2000.
Devoluzioni e riduzioni.
Qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo concesso non e' possibile devolvere la parte residua del mutuo al finanziamento delle altre opere previste nel piano, in quanto il decreto limita tale facolta' agli interventi di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi residui accertati andranno in riduzione. La Cassa depositi e prestiti si attivera' affinche' non restino residui inutilizzati, ma confluiscano nelle disponibilita' di cui al terzo comma dell'art. 1.
Condizioni generali per i mutui
di cui all'art. 1, commi 1-2-3
Erogazioni: sono disposte su domanda dell'ente beneficiario o coordinatore in una o piu' soluzioni sulla base della dichiarazione del dirigente competente/segretario generale ove e' attestata l'avvenuta esecuzione della spesa finanziata.
Interessi di pre-ammortamento: sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data d'inizio dell'ammortamento (che decorre dal primo gennaio successivo alla concessione del mutuo), sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento, calcolati al medesimo tasso di concessione, per il periodo che va dalla data di erogazione al 31 dicembre successivo. Gli interessi di preammortamento sono a carico delle comunita' montane che, pertanto, se non vogliono sopportare il relativo onere, devono attendere per le erogazioni l'inizio dell'ammortamento ovvero se vi sia capienza far gravare tale onere sul finanziamento.
Se l'ente intende far gravare gli interessi di preammortamento sul mutuo deve comunicarlo alla Cassa depositi e prestiti quando gli verra' richiesto a fine anno il versamento dell'importo dovuto per gli interessi di pre-ammortamento.

Il direttore generale del Dipartimento impieghi Salvemini
 
Allegato 1 ----> vedere ALLEGATO <----
 
Allegato 2 ----> vedere ALLEGATO <----
 
Allegato 3 ----> vedere ALLEGATO <----
 
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