IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 che, all'art. 30, ha fissato al 31 gennaio di ciascun anno il termine entro cui versare gli oneri per le pesche speciali; Visto il regolamento (CE) 1448/99 del Consiglio del 24 giugno 1999 che ha introdotto misure transitorie per la gestione di alcune attivita' di pesca nel Mediter-raneo fino al 31 maggio 2000; Considerate le richieste presentate dalle associazioni di categoria intese ad ottenere una proroga del termine entro cui versare le somme dovute a titolo di onere per le pesche speciali; Ritenuto opportuno consentire, alla luce delle disposizioni del citato regolamento (CE) 1448/99, la proroga del termine di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 27 gennaio 2000, hanno espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. Per il corrente anno, il termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali, di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 e' prorogato al 31 maggio 2000. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno della pubblicazione. Roma, 29 gennaio 2000 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 78 |