Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 66 |
Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista a legge 5 febbraio 1999, n. 25; Vista legge 21 dicembre 1999, n. 526; Vista la direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Vista la direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Disposizioni generali
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.". 2. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituita dalla seguente: "Protezione da agenti cancerogeni mutageni". 3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o: "cancerogeni" sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: "o mutageno" e "o mutageni".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998". - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999". - La direttiva 97/42 del Consiglio del 27 giugno 1997 e' stata pubblicata nella G.U.C.E n. L 179/4 dell'8 luglio 1997. - La direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e' stata pubblicata nella GUCE n. L 138 del 1o giugno 1999. - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al quale si fa riferimento anche nel testo degli articoli del presente decreto, reca: "Attuazione delle direttive 98/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
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| Art. 2 Campo di applicazione
1. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita' disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.".
Note all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 60, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal presente decreto e' il seguente: "Art. 60. - 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivita' nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attivita' lavorativa. 2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita' disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, capo III. 3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica". - Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. Il capitolo III concerne "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro".
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| Art. 3 Definizioni
1. L'articolo 61 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Art. 61 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII; b) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285; c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.".
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose". - Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, reca: "Atuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128".
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| Art. 4 Valore limite di esposizione
1. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".
Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".
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| Art. 5 Valutazione del rischio
1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.". |
| Art. 6 Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. L'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Art. 70 (Registro di esposizione e cartele sanitarie). - 1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore di lavoro. 3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni o mutageni. 7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali. 8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1; c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. 9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. 10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.".
Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, e' il segnente: "2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacita' degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatte o in scaglie o in forma polverulenta o se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo".
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| Art. 7 Monitoraggio dei tumori
1. L'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonche' i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanita' ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicita' annuale.".
Nota all'art. 7: - Il testo vigente dell'art. 71 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 71. - 1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonche' i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni, pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanita' ed alle regioni i ristiltati del monitoraggio con periodicita' annuale. 3. Con decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonche' le modalita' di registrazione di cui al comma 2, e le modalita' di trasmissione di cui al comma 1. 4. Il Ministero della sanita' fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1".
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| Art. 8 Adeguamenti normativi
1. L'articolo 72 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Art. 72 (Adeguamenti normativi). - 1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. 2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.".
Nota all'art. 8: - Per il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, si veda nelle note all'art. 3.
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| Art. 9 Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni
1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Allegato VIII art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a) ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI 1. Produzione di auramina col metodo Michler. 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1). (1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.". |
| Art. 10 Elenco dei valori limite di esposizione professionale
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente allegato VIII-bis: Allegato VIII-bis (art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a) VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
===================================================================== Nome EINECS(1) CAS(2) Valore limite Osserva- Misure tran- agente di esposizione zioni sitorie professionale 3 Mg/m(3) ppm(4) Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25(5) 1(5) Pelle(6) Sino al 31 Dicembre 2001 il va- lore limite e' di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
Cloruro di 200-831 75-01-4 7,77(5) 3(5) - - vinile mo- nomero
Polveri di - - 5,00(5)(7) - - - legno (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service. (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). (4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). (5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea. (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione". |
| Art. 11 Sanzioni
1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono sostituite dalle seguenti: "70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;". 2. All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: ", e 70, comma 2.".
Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera b), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4". - Il testo vigente dell'art. 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 92. - Il medico competente e' punito: a) (Omissis); b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f, g) ed i), nonche' del comma 3, e 70, comma 2".
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| Art. 12 Norme transitorie
1. I datori di lavoro che gia' svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002. |
| Art. 13 Abrogazione
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza spciale Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Bianco, Ministro dell'interno Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 13: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, concerne l'attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile di monomero.
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