IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la propria ordinanza del 15 giugno 1998, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative modalita' di distruzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998; Considerato che in Danimarca e' stato confermato un caso autoctono di encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., a seguito del quale le autorita' danesi hanno adottato, sul proprio territorio, specifiche misure sanitarie finalizzate all'eliminazione dal consumo umano ed animale, con successiva distruzione, del materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina; Ritenuto necessario evitare che il materiale specifico a rischio ottenuto dagli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina di origine danese, macellati in Italia, possa entrare nella catena alimentare umana o animale; Ritenuto di dover intervenire urgentemente, applicando anche alla Danimarca le disposizioni di cui alla citata ordinanza del 15 giugno 1998, adottata per i Paesi in cui si era registrato analogo fenomeno; Considerata la necessita' di disporre misure cautelari sull'intero territorio nazionale; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Ordina: Art. 1. 1. Si applicano alla Danimarca le disposizioni di cui all'ordinanza 15 giugno 1998, citata in preambolo. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per il previsto controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2000 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2000 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 58 |