Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 9 febbraio 2000
Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dell'ospedale generale di zona Buccheri La Ferla, unita' di Palermo. (Decreto n. 27809).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
Visto l'art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;
Vista l'istanza della provincia religiosa dell'ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, datata 9 gennaio 1992, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore, tra l'altro, del personale dipendente dal complesso ospedaliero Buccheri La Ferla, con sede in Palermo;
Vista la nota del 12 giugno 1993 con la quale l'ispettorato provinciale del lavoro competente, in merito alla situazione dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, ha accertato che, in assenza di un regolamento organico, rapporti di lavoro con il personale dipendente erano instaurati secondo le norme del diritto privato e pertanto non era garantita la stabilita' di impiego;
Vista la nota datata 4 agosto 1993, con la quale la Provincia religiosa sopracitata, ha chiesto espressamente di escludere dalla predetta istanza del 9 gennaio 1992 la posizione dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, riservandosi di riproporre in un momento successivo la richiesta per l'ottenimento dell'esonero dal versamento della contribuzione per la disoccupazione involontaria del personale dipendente dal predetto complesso ospedaliero;
Vista la nota datata 20 luglio 1999, con la quale la Provincia religiosa dell'ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, ha reiterato l'istanza gia' presentata il 9 gennaio 1992, in favore del personale dipendente dall'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;
Visti gli accertamenti effettuati dall'ispettorato provinciale del lavoro di Palermo, che con lettera del 15 dicembre 1999, ha comunicato che in data 21 dicembre 1998 il Ministero della sanita' ha approvato l'ordinamento organico del personale dipendente dall'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.
Considerato, pertanto, alla luce del predetto decreto del Ministero della sanita', che solo a far data dal 21 dicembre 1998, i dipendenti dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo godono del requisito della stabilita' di impiego previsto dalle disposizioni soprarichiamate;
Ritenuto, pertanto, di poter accertare per l'ospedale in questione il citato requisito della stabilita' di impiego solo a far data dall'approvazione del regolamento organico del personale, avvenuta con decreto del Ministero della sanita' in data 21 dicembre 1998;
Ritenuto, conseguentemente, di poter esonerare l'ospedale medesimo dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;
Decreta:
Art. 1.
Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera d), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' accertata la sussistenza del requisito della stabilita' di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dall'ospedale generale di zona Buccheri La Ferla, con sede in Palermo.
 
Art. 2.
A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, l'ospedale in questione e' esonerato dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.
 
Art. 3.
L'accertamento di cui all'art. 1 nonche' l'esonero di cui all'art. 2 decorrono dal 21 dicembre 1998, data dell'approvazione del regolamento organico del personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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