Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 marzo 2000
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole e agroindustriali nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione fra le altre della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sentite le regioni;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la segnalazione inoltrata da parte dell'Associazione produttori olivicoli - A.P.O., con la quale la suddetta associazione ha proposto, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21;
Vista la nota n. 3076 del 28 dicembre 1999 della regione siciliana che, preso atto della rinuncia da parte dell'Assolivo - Associazione produttori olivicoli Sicilia, che inizialmente aveva proposto altro organismo privato, ha confermato la segnalazione inoltrata dall'Associazione produttori olivicoli - A.P.O.;
Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali sentite le regioni in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999
Considerato, che "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." risulta gia' iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificita' (S.T.G.) di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Visto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." - in seguito denominato "Agroqualita'", con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21 iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, e' autorizzato ai sensi del comma 11 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei" registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2325/97.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per "Agroqualita'" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3.
L'organismo privato autorizzato "Agroqualita'", non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalita' di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.
Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata.
I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei".
 
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Agroqualita'" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 5.
L'organismo autorizzato "Agroqualita'" comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato "Agroqualita'" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei" rilasciate agli utilizzatori.
Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
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