Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 3 marzo 2000
Autorizzazione all'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo ad espletare attivita' di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale
Vista l'istanza del 21 maggio 1997 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo, successivamente perfezionata in data 30 novembre 1999, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 19 marzo 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999, del Ministro della sanita' che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanita', che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo, e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone, devono essere effettuate dai seguenti sanitari:
Ferrazzi dr. Paolo, dirigente medico di secondo livello, primario dell'unita' operativa di cardiochirurgia presso l'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;
Annecchino dr. Francesco Paolo, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;
Crupi dr. Giancarlo, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;
Gamba dr. Armando, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;
Giordano dr. Domenico, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;
Merlo dr. Maurizio, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;
Tiraboschi dr. Roberto, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;
Terzi dr. Amedeo, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo, e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2000
Il dirigente generale: D'Ari
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone