Gazzetta n. 69 del 2000-03-23 |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 17 marzo 2000 |
Variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali. |
|
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, il quale, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha rideterminato, a decorrere dal 1o novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali; Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma 1 dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, con il quale le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state prorogate fino al 3 gennaio 2000 nonche' ulteriormente ridotte a decorrere dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2000, con il quale le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state ulteriormente ridotte a decorrere dal 1o marzo 2000 e fino al 30 aprile 2000; Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali sul petrolio nell'anno 1999 e quello previsto per il primo quadrimestre del 2000, consente di ridurre ulteriormente le aliquote delle accise su alcuni oli minerali fino al 30 aprile 2000; Decreta: Art. 1. 1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2000, sono stabilite nelle seguenti misure: benzina: L. 1.077.962 per mille litri; benzina senza piombo: L. 1.007.486 per mille litri; olio da gas o gasolio: usato come carburante: L. 739.064 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: L. 739.064 per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL): usati come caburante: L. 509.729 per mille chilogrammi; usati come combustibile per riscaldamento: L. 324.603 per mille chilogrammi; gas metano: per autotrazione: L. 7,11 per metro cubo; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 72,44 per metro cubo; b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 138,79 per metro cubo; c) per altri usi civili: L. 321,68 per metro cubo; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 60,95 per metro cubo; b) per altri usi civili: L. 226,63 per metro cubo. 2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 66 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto. | Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2000 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 185 |
|
|