Gazzetta n. 69 del 2000-03-23
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 9 febbraio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabbricati Perugia - gia' Vibrocemento Perugia, unita' di Perugia. (Decreto n. 27807).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazini, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto n. 7/1999 del 17 dicembre 1999 emesso dal tribunale di Perugia, con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.r.l. Prefabbricati Perugia - gia' Vibrocemento Perugia;
Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 17 novembre 1999;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabbricati Perugia - gia' Vibrocemento Perugia, sede in Perugia, unita' di Perugia (NID 9910PG0016), per un massimo di 72 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre 1999 al 16 maggio 2000.
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogato dal 17 maggio 2000 al 16 novembre 2000.
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2000
Il direttore generale: Daddi