Gazzetta n. 69 del 2000-03-23 |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 2 marzo 2000 |
Attribuzione di un numero nazionale di identificazione alla specialita' medicinale per uso veterinario "Econor valnemulina cloridrato". |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria Visto il regolamento del Consiglio delle comunita' europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la decisione della Commissione europea n. C/99/578 del 12 marzo 1999 ed i relativi allegati, notificati alla Repubblica italiana il 16 marzo 1999, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "Econor valnemulina cloridrato" della ditta Novartis Animal Health GmbH - Biochemiestrasse 10, 6250 Kundle Osterreich, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata; Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero di identificazione nazionale, nonche' precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del medicinale in questione; Decreta: Art. 1. Al medicinale veterinario ECONOR VALNEMULINA CLORIDRATO gia' inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/2/98/010/012 sacco da 25 kg di polietilene; EU/2/98/010/013 sacco da 1 kg di plastica rivestito internamente di alluminio; EU/2/98/010/014 sacco da 25 kg di plastica rivestito internamente di allumino, viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: AI.C. n. 102897016 sacco da 1 kg di plastica; A.I.C. n. 102897028 sacco da 25 kg di polietilene; A.I.C. n. 102897030 sacco da 25 kg di plastica. |
Art. 2. La vendita del medicinale per uso veterinario di cui trattasi potra' essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. |
Art. 3. Gli interessati possono richiedere notizie della decisione della Commissione europea relativa alla specialita' di cui al presente decreto del Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria. |
Art. 4. Il presente decreto sara' notificato alla ditta interessata. Roma, 2 marzo 2000 Il direttore generale: Marabelli |