Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2000
Approvazione di modificazioni al piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio, relative alla proroga dei termini di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;
Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio" pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione n. 13/99, adottata in data 28 ottobre 1999 con la quale, al punto 5 del dispositivo, la Commissione ex lege n. 270/1997, nell'intento di assicurare la realizzazione del maggior numero di interventi ricompresi nel piano, ha stabilito il differimento al 31 dicembre 1999 del termine di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), della legge 7 agosto 1997, n. 270, subordinandolo all'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge concernente: "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo del 2000";
Visto il parere favorevole n. 777, reso in data 4 novembre 1999, dalla Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 13/99 della commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;
Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante: "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000";
Considerato che la suddetta legge, all'art. 7, comma 4, prevede che il termine della lettera d) dell'art. 1, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1999;
Ritenuto, in coerenza con la volonta' espressa dalla commissione, di dover assentire il differimento dei termini di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/1997, al 31 dicembre 1999, per tutti gli interventi ricompresi nel piano;
Decreta:
1. I termini di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999.
Roma, 19 gennaio 2000
Il Presidente: D'Alema Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 115
 
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