Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 7 marzo 2000 |
Autorizzazione all'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso ad includere sanitari nell'e'quipe responsabile delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie e risorse umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1999 con il quale l'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso e' stata autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, in data 27 settembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione a cancellare e ad includere sanitari nell'e'quipe autorizzata all'espletamento delle predette attivita' nonche' la rettifica dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista l'ordinanza 1o giugno 1999, n. 91, del Ministro della sanita' che dipone, in via povvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanita' che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' al disposto recato dall'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidato dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso e' autorizzata ad includere nell'e'quipe responsabile delle attivita' di tra-pianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999, i seguenti sanitari: Cionfoli dott. Mario, medico dirigente - primo livello della IV Divisione di chirurgia della U.L.S.S. n. 9 di Treviso; Massani dott. Marco, medico dirigente - primo livello della IV Divisione di chirurgia della U.L.S.S. n. 9 di Treviso; Recordare dott. Alfonso, medico dirigente - primo livello della IV Divisione di chirurgia della U.L.S.S. n. 9 di Treviso; a cancellare i seguenti sanitari: Di Natale dott. Ignazio e Ferramosca dott.ssa Maria Luisa. |
| Art. 2. All'art. 2 del decreto minsiteriale 29 marzo 1999, di cui alle premesse, la denominazione della voce "I e III Chirurgia" viene rettificata in "III e IV Chirurgia". |
| Art. 3. Il direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso e' incaricato nell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2000 Il dirigente generale: D'Ari |
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