IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per i beni e le attivita' culturali
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1998 e recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della localita' denominata "Riotorto sita nel territorio dei comuni di Gambassi Terme e di Montaione in provincia di Firenze" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1999; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, venuta a conoscenza della realizzazione di una discarica per l'accatastamento dei rifiuti nella localita' denominata "Torrente Fregione" sita in frazione di Villamagna del comune di Volterra in provincia di Pisa (dietro richiesta dell'amministrazione comunale di Volterra) e rilevandone in seguito ad indagini e sopralluoghi effettuati il notevole interesse paesaggistico-ambientale, con nota prot. n. 9303/Qg del 27 maggio 1998 aveva richiesto all'assessorato tutela ambientale della regione Toscana di adottare un provvedimento di vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'area in questione; Considerato che con nota n. 9304/Qg del 27 maggio 1998 la predetta soprintendenza, rilevando che la realizzazione della discarica avrebbe occupato parte del territorio della provincia di Pisa e del comune di Volterra, al confine col comune di Gambassi Terme in provincia di Firenze, e che avrebbe interessato la localita' "Torrente Fregione", area di notevole interesse paesaggistico e sottoposta anche a vincolo idrogeologico zona II e piano delle aree protette ai sensi della legge n. 296/1988, informava l'ufficio centrale di aver invitato la regione Toscana a formulare una proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 precisando che in caso di inerzia avrebbe provveduto ad avviare le procedure di imposizione di vincolo sull'area predetta, in virtu' del disposto dell'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale e l'urgenza e l'indifferibilita' dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 17581/Qg del 16 ottobre 1998 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939 per la localita' denominata "Torrente Fregione" sita in frazione di Villamagna del comune di Volterra in provincia di Pisa e cosi' perimetrata: ad ovest costeggia il "Torrente Fregione" fino ad incontrare il confine provinciale che separa la provincia di Pisa da quella di Firenze, per poi intersecare la strada provinciale 15 Volterrana al km 13+200; discende nel versante est lungo il medesimo confine provinciale delineato e sovrapposto al percorso del "Botro di Quercelina", fino all'immissione di questi nel "Torrente Capriggine"; da quest'ultimo seguendo il deflusso delle acque fino all'immissione nel "Fiume Era"; per chiudere nel medesimo fiume nel tratto terminale compreso tra l'immissione del "Torrente Capriggine" ad est e quella del "Torrente Fregione" ad ovest; Considerato che detta localita', situata nel cuore della campagna toscana, risulta circondata e caratterizzata da aree boscate e vaste aree adibite a pascolo nonche' ad agricoltura intensiva e da corsi d'acqua gia' sottoposti alle norme di cui all'art. 1 lettera c) del legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312; Considerato che l'area tutelata, collocata all'interno di un ventaglio immaginario ai margini delle province di Pisa e Firenze, e' di grande interesse paesaggistico in quanto caratterizzata da una morfologia particolare, costituita da un insieme di poggi e colline generalmente aperte con altitudini modeste, che si alternano nel sinuoso susseguirsi di ampi spazi seminativi; Considerato che trattasi di un biotopo naturale che costituisce la fascia di protezione dell'equilibrio floro-faunistico dell'intera zona; Considerato che il territorio, delimitato da strade panoramiche lungo i crinali che conducono alle localita' storiche ed ai monumenti sparsi sull'area, riveste un elevato interesse culturale in quanto arricchito da numerosi piccoli centri storici che si raffrontano con il paesaggio agrario in un rapporto costante tra uomo e natura che trova la sua massima espressione nelle case coloniche ubicate per la maggior parte al culmine di poggi e colline tali da dominare le valli circostanti e caratterizzate da una armonica semplicita' di volumi; Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, e' di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante; Considerato che la zona, oltre alle notevoli valenze di interesse paesaggistico-culturale, presenta anche caratteri di risorsa economica meritevole di tutela particolarmente atta alla difesa del territorio come bene culturale, improntata alla valorizzazione del tessuto storico-artistico-antropologico presente negli edifici rurali e nel paesaggio; Considerato che tale area dal punto di vista geologico e' caratterizzata da terreni argillosi del Pliocene, la cui altitudine massima e' di m 258 slm, ben noti per la loro poca coerenza, con un regime di corsi d'acqua nettamente torrentizio che ne costituiscono i presupposti basilari per la classificazione come zona II nel vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge n. 3267 del 1923, ed e' stata inserita come zona A nelle perimetrazioni delle aree protette previste dalla legge regionale n. 52/1982; Considerato che la zona sopra descritta non e' attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939; Considerato che la presente proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 integra il vincolo posto con decreto ministeriale 28 settembre 1998 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della localita' denominata "Riotorto sita nel territorio dei comuni di Gambassi Terme e di Montaione in provincia di Firenze" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1999; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa sub-delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 cosi' come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale; Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo ex lege n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela; Considerato che la sentenza n. 334/1998 della Corte costituzionale ha riconosciuto allo Stato la facolta' impositiva di vincoli anche "per localita' per le quali vi sia stata una espressa determinazione negativa da parte della regione, oltre a quelle non incluse per non essere state neanche prese in considerazione a tali fini, per difetto di iniziativa dei soggetti che concorrono nel procedimento regionale"; Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 5 luglio 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza sull'area in questione riconoscendole un grande interesse paesaggistico per le caratteristiche peculiari; Decreta: L'area sita nel comune di Volterra in provincia di Pisa, cosi' come sopra delimitata e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Volterra e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 21 dicembre 1999 Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2000 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 12 |