Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 24 gennaio 2000 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Sangemini", in comune di San Gemini. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la societa' Italaquae S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Sangemini" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di San Gemini (Terni); Vista la delibera 7 ottobre 1992 della giunta regionale dell'Umbria, con la quale la concessione mineraria Sangemini e' stata trasferita ed intestata dalla societa' Italaquae alla societa' Sangemini S.p.a. con sede in Roma, via Fiume Giallo 3; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla do-manda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: favorevole affinche' la societa' Sangemini S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sangemini di San Gemini (Terni) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici; facilita l'eliminazione dell'acido urico; puo' essere utilizzata nella preparazione degli alimenti del neonato". Per le altre indicazioni (facilita i processi digestivi nell'alimentazione del lattante, del bambino e dell'adulto; apporta elementi minerali utili al fabbisogno del bambino, della gestante e dell'anziano e nelle situazioni da affaticamento da attivita' sportive; puo' assicurare il necessario ricambio idrico a livello cellulare; puo' favorire i processi enzimatici cellulari e le funzioni depuratrici del fegato e del rene. Modalita' d'uso: per l'alimentazione dei lattanti nella preparazione del latte in polvere e nella diluizione del latte vaccino, secondo necessita'; per favorire i processi digestivi: 1-2 bicchieri durante e subito dopo i pasti; per favorire il ricambio idrico e la depurazione epatorenale va bevuta al mattino. Il calcio contenuto nell'acqua Sangemini, bevuta a digiuno e' altamente assimilabile.) necessitano dati clinici evidenti; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sangemini" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di San Gemini (Terni). |
| Art. 2. L'indicazione che ai sensi dell'art, 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici; facilita l'eliminazione dell'acido urico; puo' essere utilizzata nella preparazione degli alimenti del neonato". |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 24 gennaio 2000 p. Il dirigente generale: Scriva |
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