Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 24 gennaio 2000
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Sovrana", in comune di Castelletto d'Orba.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione

Vista la domanda in data 21 aprile 1992 con la quale la societa' Fonti Feja S.p.a., con sede in Arcore (Milano), via A. Casati 100, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Sovrana" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Feja" sita in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: "favorevole affinche' la societa' Fonti Feja S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sovrana di Castelletto d'Orba (Alessandria) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere azione diuretica, puo' favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico . La dicitura "attiva i processi digestivi potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto digestiva";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sovrana" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Feja" sita in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere azione diuretica, puo' favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 24 gennaio 2000
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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