Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PADOVA
DECRETO RETTORALE 1 marzo 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di farmacia in data 8 giugno 1999, dal consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1999 e dal senato accademico in data 22 giugno 1999;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1.
I commi 6, 10 e 17 dell'art. 16 concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
6. L'attivita' didattica formativa e' organizzata sulla base di corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attivita' didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive.
10. Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi ufficiali della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.
17. Gli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento purche' siano in possesso di tutte le richieste attestazioni di frequenza o siano in grado di conseguirle prima della disattivazione dei corsi. La facolta', inoltre, provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida degli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.
 
Art. 2.
I commi 6, 10 e 16 dell'art. 17 concernente l'ordinamento del corso di laurea in farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
6. L'attivita' didattica formativa e' organizzata sulla base di corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attivita' didattiche.
10. Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi ufficiali della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.
16. Gli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento purche' siano in possesso di tutte le richieste attestazioni di frequenza o siano in grado di conseguirle prima della disattivazione dei corsi del precedente ordinamento. La facolta', inoltre, provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida degli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Padova, 1o marzo 2000
Il rettore: Marchesini
 
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