Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 16 marzo 2000
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2000.

IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione autotrasporto persone e cose

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1o marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1o agosto 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992;
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992);
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1996, il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996, il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998, il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale 25 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1999 e il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999;
Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Considerato il nuovo sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;
Decreta:
Art. 1.
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese avente diritto viene calcolata, per il secondo quadrimestre 2000, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento CE n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 2000).
2. Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre del 1999 viene determinato in base ai dati rilevati dal sistema informativo della Kapsch.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo oppure al fine di ammettere al sistema di distribuzione ecopunti nuove imprese interessate ad attraversare il territorio austriaco.
 
Art. 2.
1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto superi, per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani per il medesimo periodo (1.286.180), il numero di ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il secondo quadrimestre dell'anno 2000.
2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio e' riservata una percentuale ecopunti pari al 5% (64.309) del numero degli ecopunti assegnati ai vettori italiani secondo quadrimestre dell'anno 2000.
 
Art. 3.
1. Gli ecopunti riservati alle imprese che esercitano autotrasporto di merci in conto proprio affluiscono nel conto nazionale ecopunti conto proprio che e' costituito dal 5% (64.309) degli ecopunti assegnati per il secondo quadrimestre dell'anno 2000 ai vettori italiani.
2. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda in qualunque periodo dell'anno per accedere al conto nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al precedente comma.
3. Le domande devono essere formulate secondo l'allegato 1o al presente decreto. La mancata indicazione del numero di ecopunti che l'impresa richiedente ritiene di poter utilizzare nel corso del secondo quadrimestre costituisce motivo di rigetto.
 
Art. 4.
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio che, attualmente, non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione, debbono presentare, insieme alla richiesta di ecopunti, la domanda ai sensi della circolare n. 11 del 15 marzo 2000 per l'emissione dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli.
2. Il rilascio di nuovi certificati di registrazione e' previsto soltanto per i veicoli che hanno un valore NOx almeno pari a quello previsto per l'anno in corso dalla normativa europea (7,57).
3. Il numero di certificati di registrazione richiesto deve essere proporzionale al numero di ecopunti indicato nella domanda.
4. La domanda per ottenere certificati di registrazione deve essere formulata secondo l'allegato 2 e corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 e da una attestazione di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 per ogni certificato di registrazione.
 
Art. 5.
1. Le imprese di cui al 1o comma dell'art. 1 del presente decreto, interessate ad ottenere ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, possono presentare domanda dal 30 marzo al 17 aprile 2000 secondo allegato 3, corredandola dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028.
2. Le assegnazioni di ecopunti per il secondo quadrimestre effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del presente decreto vanno a sommarsi, per le singole imprese all'eventuale residuo degli ecopunti assegnati per il primo quadrimestre dell'anno 2000.
3. Gli ecopunti dell'assegnazione del 1o quadrimestre 2000 non assegnati ad alcuna inpresa sono destinati al fondo nazionale ecopunti conto terzi.
 
Art. 6.
Il fondo nazionale ecopunti conto terzi e' costituito da:
1. Ecopunti assegnati alle imprese che nel secondo quadrimestre dell'anno 1999 hanno effettuato transiti pari o inferiori a 16.
2. Ecopunti che nel primo quadrimestre 2000 non sono stati assegnati ad alcuna impresa.
3. Ecopunti della riserva comunitaria prevista dalla normativa europea in materia.
 
Art. 7.
1. Le imprese di cui all'art. 5 per ottenere ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2000 debbono presentare istanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 del presente decreto.
2. Le imprese che nel secondo quadrimestre 2000 hanno effettuato un numero di transiti pari o inferiore a 16 possono presentare domanda per accedere al conto nazionale ecopunti conto proprio nel periodo dal 30 marzo al 17 aprile 2000.
3. Le domande di cui ai comma precedenti devono essere indirizzate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Autotrasporto internazionale di cose - via Caraci n. 36 (00157) Roma.
 
Art. 8.
1. Le imprese titolari di ecopunti, una volta utilizzato almeno il 90% della propria assegnazione, possono accedere al fondo nazionale ecopunti conto terzi, presentando una domanda, nella quale deve essere indicato il numero di ecopunti che l'impresa ritiene necessario per poter far fronte regolarmente agli impegni di trasporto assunti per il secondo quadrimestre 2000.
2. Le imprese che ai sensi del precedente comma usufruiscono del conto nazionale ecopunti conto terzi non possono, fino al termine del secondo quadrimestre, ottenere certificati di registrazione per l'installazione dell'ecopiastrina, a meno che il nuovo veicolo non sostituisca uno gia' dotato di ecopiastrina appartenente alla medesima impresa.
 
Art. 9.
Il testo del presente decreto e della circolare indicata all'art. 4, sono disponibili nel sito del Ministero dei trasporti e della navigazione all'indirizzo:
www.trasportinavigazione.it
 
Art. 10.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.
2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 16 marzo 2000
p. Il direttore: Ricozzi
 
Allegato 1
Al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento tra-
sporti terrestri - Unita' di
gestione autotrasporto persone e
cose A.P.C. 3 - Via Caraci 36 -
00157 Roma
Codice Austria: ...........................
La sottoscritta impresa ............. con sede legale in .... numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto proprio, .... chiede per il per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, una quota di ecopunti pari a ....
Firma
..........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ............, ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.
Firma
..........................................
(del titolare o del legale rappresentante)
Firma .......................
(per accettazione)
 
Allegato 2
Al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento tra-
sporti terrestri - Unita' di
gestione autotrasporto persone e
cose A.P.C. 3 - Via Caraci 36 -
00157 Roma
Codice Austria: ...........................
La sottoscritta impresa ........... con sede legale in .... numero di iscrizione all'albo autotrasportatori o all'elenco dei trasportatori in conto proprio ...., assegnataria di ecopunti per l'anno ...., chiede il rilascio dei certificati di registrazione, per l'inizializzazione delle ecopiastrine, per i seguenti veicoli:
Targa: ......... Targa .........
Targa: ......... Targa ..........
Targa: ......... Targa ..........
Targa: ......... Targa ..........
Targa: ......... Targa ..........
Firma
..........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ............, ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.
Firma
..........................................
(del titolare o del legale rappresentante)
Firma .......................
(per accettazione)
 
Allegato 3
Al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento tra-
sporti terrestri - Unita' di
gestione autotrasporto persone e
cose A.P.C. 3 - Via Caraci 36 -
00157 Roma
Codice Austria: ...........................
La sottoscritta impresa ........ con sede legale in .... numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto terzi .... chiede il rinnovo dell'assegnazione per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, della quota di ecopunti spettante sulla base del D.D. (data del decreto).
Firma
..........................................
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ............, ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.
Firma
..........................................
(del titolare o del legale rappresentante)
Firma .......................
(per accettazione)
 
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