Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 16 marzo 2000 |
Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per contributi di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 3, comma 4, della legge 29 luglio 1996, n. 402, e dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso; Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1o luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la quale all'art. 14 stabilisce che ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui al suddetto art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, e' preso a base il tasso ufficiale di sconto; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il quale dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni, la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento; Visto il provvedimento della Banca d'Italia in data 4 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2000, con il quale il tasso ufficiale di riferimento viene fissato al 3,25% a decorrere dal 9 febbraio 2000; Considerato che occorre provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e' fissato nella misura del 9,25 per cento, a decorrere dal 9 febbraio 2000. Roma, 16 marzo 2000
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi |
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