Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 31 gennaio 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, unita' di Catania. (Decreto n. 27688). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 22 ottobre 1999 con il quale la societa' S.r.l. Telejonica, e' stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 21 ottobre 1999 Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di inte-grazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 ottobre 1999; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, sede in Misterbianco (Catania), unita' in Catania, (NID 9919CT0038), per un massimo di nove unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 ottobre 1999 al 21 aprile 2000. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 22 aprile 2000 al 21 ottobre 2000. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2000 Il direttore generale: Daddi |
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