Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1o marzo 2000).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e
l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Ambito di applicazione delle gestioni
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attivita' ausiliarie;
b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche: per le relative attivita' ausiliarie;
d) altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attivita' protette di cui all'articolo 1 del testo unico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 1 dell'art. 55 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) e' il seguente:
"Art. 55 (Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a
decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito della gestione
industria dell'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, di seguito denominato "testo unico , delle
seguenti gestioni separate:
1) industria:
2) artigianato;
3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi
comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione
e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
4) altre attivita' di diversa natura, quali
credito, assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui
alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori
di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni
di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione
dell'enorme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni, nonche' del tasso
di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio,
determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma del
testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di
cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui
alla lettera c) anche per le attivita' svolte dai
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di
cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con
modificazioni, della legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche'
previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di un premio integrativo a
copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuzione di nuovi parametri per la
determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera
che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile,
salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico,
fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque
risultare inferiori al mininale di legge stabilito ai sensi
degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a
situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del
testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali
certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei
propri provvedimenti errati in materia di prestazioni,
precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi
medica e della valutazione da parte dell'INAIL
successivamente al riconoscimento delle prestazioni
conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o
strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a
dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione
dell'istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del
testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita'
delle rendite, non integra gli estremi di un errore
rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi
in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del
datore agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per
i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli
anni successivi, della loro rideterminazione con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio
compatibile con le specificita' che caratterizzano il
settore ed ad assicurare il risanamento, l'efficacia e
l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione fermo restando quanto disposto dagli
articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione
dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni
contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli
sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all'articolo 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori
parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici;
individuazione dei relativi riferimenti retributivi e
classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali
dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse
economiche, la cui entita' sara' definita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare,
in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle
strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie
imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative
di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione
degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n.
626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e
prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche
dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita
o a costo di produzione; i progetti sanno approvati dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i
criteri di priorita' che dovranno essere determinati
attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio
della delega di cui al presente comma; nella direttiva
saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei
progetti ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle
risorse che annualmente l'Istituto destinera' al
finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la
revisione periodica dell'elenco delle malattie
professionali, fermo restando che sono considerate
professionali anche quelle non comprese nell'elenco, delle
quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle
rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la
rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento
nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente
legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione
delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amninistrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra
il trattamento di revendita a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL
spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad
infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi
dell'articolo 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL, sulla
base degli indirizzi emanati dal proprio organo di
indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative
delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente
incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro,
nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte,
sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio
di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
i progetti di cui alla lettera l), progetti per
l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della
gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i
gestori pubblici e provati di forme di assicurazione
infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
al Casellario le informazioni necessarie per identificare
il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i
postumi nei modi e nei termini disciplinati da apposito
regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai
soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
sull'esistenza di precedenti, con modalita' che utilizzino
nella misura massima possibile le moderne tecnologie
comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma
restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL,
ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata
gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo
di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguanento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure,
anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari
adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza
all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la
tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi
giurisprudenziali consolidati in materia".
- L'art. 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' il
seguente:
"Art. 1. - E' obbligatoria l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle
condizioni previste dal presente titolo, siano addette a
macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa,
ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti
elettrici o termici, nonche' delle persone, comunque
occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati
per lavori, opere o servizi quali comportino l'impiego di
tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le
macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al
precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
non servano direttamente ad operazioni attinenti
all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti
opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale
comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione
pratica o esperimento.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando
non ricorrano le ipotesi di cui al commi precedenti per le
persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, comprese le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di
formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione
di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di
innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione,
modificazione, rimozione degli impianti all'interno o
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli
apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per
la sistemazione delle frane dei bacini montani, per la
regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi
di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo
dei canali e il drenaggio in galleria:
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori
di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di
ferrovie, trainvie, fliovie, teleferiche e funivie o al
loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di
approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua,
dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle
aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e
radiotelefoniche e di televisione; di costruzione,
riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte;
di collocamento, riparazionc e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia
uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci
o materiali;
9) per l'esercizio di rimasse per la custodia di
veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio
anche all'aperto, di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,
fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art.
34, regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207,
concernente norme per la navigazione aerea, convertito
nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con
galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle
spugne dei coralli, delle perle, e del tonno; della
vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto
di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
inflammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende
destinate a deposito e vendita di dette sostanze o
prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle
sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a
125 oC e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali
bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o
getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici,
comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi
il trattamento e la lavorazione delle materie estratte,
anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso
e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi
o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del
loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le
guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di
caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli
animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli
acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di
pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai
servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o
impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e
per effetto delle quali sono esposti al pericolo di
infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi
o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo
comma del presente articolo le persone le quali, nelle
condizioni previste dal presente titolo, sono comunque
occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o
sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e
separati da quelli in cui si svolge la lavorazione
principale.
Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui
numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone
previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di
lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente
articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita'
lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per
i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di
automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte
dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di
aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano
eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente
inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne
usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo
secondo del presente decreto".
- La legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per
l'artigianato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
agosto 1985, n. 199.
- La lettera e), comma 1, dell'art. 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) cosi'
recita:
"1. La classificazione dei datori di lavoro disposta
dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed
assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti
criteri:
a)-d) (Omissis);
e) credito, assicurazione e tributi, per le
attivita': bancarie e di credito; assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati".



 
Art. 2.
Classificazione dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e' disposta dall'INAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 e' dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.



Note all'art. 2:
- L'art. 9 del testo unico n. 1124/1965 e' il seguente:
"Art. 9. - I datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti
privati o pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali,
che nell'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1
occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.
Agli effetti del presente titolo, sono inoltre
considerati datori di lavoro:
le societa' cooperative e ogni altro tipo di
societa', anche di fatto, comunque denominata, costituite
totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti
dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n.
7) dell'art. 4;
le compagnie portuali nei confronti dei propri
iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco,
trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di
materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati
di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti
tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla
navigazione e alla pesca marittima;
le societa' concessionarie dei servizi
radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei
radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli
armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi
ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi
di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali o di cantieri
scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui
all'art. 4, n. 5);
le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli
istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle
persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di
pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui
all'art. 4, n. 9);
gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e
servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di
regioni, di province, di comuni o di altri enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle
persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o
impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli
apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da
loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in vioazione dei divieti
posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di
lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a
tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del
datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le
loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali
direttamente e per proprio conto adibiscano
complessivamente, anche se non contemporaneamente, piu' di
tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente
decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti
di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1;
di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, nonche' di rifinitura,
pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di
impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo
a cielo aperto in sotterraneo; di lavori di qualsiasi
genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza
privata; di allevamento, riproduzione e custodia di
animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici
spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di
divertimento".
- L'art. 49 della citata legge n. 88/1989 cosi' recita:
"Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione
dei datori di lavoro disposta dall'istituto ha effetto a
tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita':
manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia;
dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie
industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1 della legge
20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attivita': commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione,
intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le
attivita': bancarie e di credito; assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non
rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino
ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
a quelli previsti dalla legge.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori
indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli
effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
che svolgono attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
atto nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o
conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797".
- L'art. 45 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 45. - I ricorsi del datore di lavoro contro i
provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione
delle tariffe dei premi debbono pervenire alla commissione
di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione dei
provvedimenti stessi.
Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del
presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi
di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base
al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base al
tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato
luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale
differenza tra la somma versata e quella che risulti
dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto
al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso
di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art.
13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni".
- L'art. 12 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 12. - I datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del presente titolo debbono denunciare
all'istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima
dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in
particolare le lavorazioni specificate nella tabella
allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione
contro le malattie professionali, e debbono fornire
all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni
che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio
e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessita' del
loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia
preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro
entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono, altresi', denunciare
all'istituto assicuratore le successive modificazioni di
estensione e di natura del rischio gia' coperto
dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non
oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o
variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di
trasporto la denuncia non e' rchiesta quando la
modificazione del rischio si verifica durante il viaggio
indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia
delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare
dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche'
la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale
le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del
lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione,
nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al
decimo giorno successivo a quello della cessazione".



 
Art. 3.
Tariffe dei premi
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cuiall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265.
- Il secondo comma dell'art. 39 del testo unico n.
1124/1965 e' il seguente:
"Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate
in modo da comprendere l'onere finanziario previsto
corrispondente agli infortuni del periodo di
assicurazione".
- L'art. 44 del testo unico n. 1124/1965, e' il
seguente:
"Art. 44. - Il primo pagamento del premio di
assicurazione deve essere effettuato in via anticipata
entro la data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari
successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro
entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce;
contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il
pagamento della regolazione del premio relativo al periodo
assicurativo precedente.
Il pagamento all'INAIL della rata di premio puo', a
richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in
quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze
del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, e 30 novembre di
ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme
afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio
di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un
tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del
debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Il pagamento della regolazione del premio relativo al
periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato
in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio.
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di
lavoro, questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono
escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi
ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la
regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a
favore del datore di lavoro, l'istituto effettua il
rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto
medesimo intenda disporre.
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono
essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di
premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonche' le
differenze supplementari determinate da variazioni di
rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da
accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto.
L'istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare al
datore di lavoro le date delle singole scadenze".
- Il quarto comma dell'art. 28 del testo unico e' il
seguente:
"Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto
assicuratore nel termine di trenta giorni successivi alla
scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle
retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo,
salvo i controlli che l'istituto creda di disporre".
- La lettera o), comma 1, dell'art. 55 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), cosi' recita:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni
aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione
conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-n) (Omissis);
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- L'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
cosi' recita:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o -
11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono
adottate misure fiscali compensative e in particolare sono
ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, e al numero 11 della tabella A
allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura
dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a
decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite
nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
conto del valore delle emissioni di anidride carbonica
conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei
prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure
intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni
caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla
differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la
misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore
della presente legge e la misura delle stesse stabilite
nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento
dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno
del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta
differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva n. 88/609/CEE
del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli
oli minerali destinati alla produzione di energia
elettrica, di cui al numero 11 della tabella A
dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali
di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e
nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati
dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
versamento della prima rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il
versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro dal doppio al
quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi
generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005);
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche
miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non
metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e
delle isole minori, nonche' a consentire a decorrere dal
1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una
riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato
nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni
litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio
liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso
reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del
gasolio da riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci per conto
terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione
fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul
prezzo di cessione all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla
benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire
1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al
comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione
disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o
luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della
missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera
a)".



 
Art. 4.
Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi e' pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio e' quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1 del testo unico si veda in
nota all'art. 1.
- L'art. 4 del testo unico n. 1124/1965 e' il seguente:
"Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio
prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera
manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al
precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al
lavoro sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera
manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla
legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o
istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze
ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi,
gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione
alle di lui dipendenze opera manuale ed anche non manuale
alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di
societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita
od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non
manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in
ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando,
per il servizio interno degli istituti o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'articolo 1, nonche' loro istruttori o sovraintendenti
nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di
prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno
degli istituti o stabilimenti, o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o
sovraintendenti nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del
regolamento con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di
consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per
l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via
occasionale di veicoli a motore da essi personalmente
condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le
religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2),
alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
dalle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29,
lettere a) e b), del Concordato tra la Santa sede e
l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e
l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i
sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni
stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono
compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio
comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se
eserciti a scopo di diporto".
- Per l'articolo 9 del testo unico n. 1124/1965 si veda
in nota all'articolo 2;
- Il comma 3 dell'articolo 116 del testo unico n.
1124/1965 e' il seguente:
"In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un
minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione
media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un
massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione
media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo
effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per
ogni anno a partire dal 1o luglio 1983, non oltre i tre
mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a
base della liquidazione dell'indentita' per inabilita'
temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da
malattie professionali manifestatesi nell'esercizio
precedente e definiti nell'esercizio stesso".
- Per l'articolo 12 del testo unico n. 1124/1965 si
veda in nota all'articolo 2.



 
Art. 5.
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attivita' previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e' tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e' costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attivita' svolta dal lavoratore e' quello dell'azienda qualora l'attivita' stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovra' essere quello dell'attivita' effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 5:
- La lettera a), comma 2, dell'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
cosi' recita:
"2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e
commissioni e da altri rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti
aventi per oggetto la prestazione di attivita', non
rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata
dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo
contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono
svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita".
- Per il comma 3 dell'articolo 116 del testo unico n.
1124/1965 si veda in nota all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 12 del testo unico n.
1124/1965 si veda in nota all'articolo 2.



 
Art. 6.
Assicurazione degli sportivi professionisti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 6:
- Per l'articolo 9 del testo unico n. 1124/1965 si veda
in nota all'articolo 2.
- Per l'articolo 12 del testo unico n. 1124/1965 si
veda in nota all'articolo 2.



 
Art. 7.
Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.



Note all'art. 7:
- Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, reca norme
in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei
Paesi extra comunitari e di rivalutazione delle pensioni
erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto
1987. La legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 398 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
1987.
- Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale), e' il seguente:
"6-bis 1. I datori di lavoro, per i lavoratori
utilizzati in conseguenza di contatti stipulati e di
obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono
esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole
revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di
traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per
effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino
assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche'
la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori,
complessivamente, a quelle dell'assicurazione
obbligatoria".



 
Art. 8.
Retribuzioni di ragguaglio
1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".



Nota all'art. 8:
- L'articolo 30 del testo unico n. 1124/1965, come
modificato dal presente decreto, risulta essere il
seguente:
"Art. 30. - Per le categorie per le quali siano
stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per
la determinazione della retribuzione.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel
vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il
valore di essa e' determinato in ragione dei prezzi locali
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Nel lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si
intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo
della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio
carico dal lavoratore, anche se determinate in misura
forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia
accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle
fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione
valida ai fini della determinazione del minimale di legge
per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116,
comma 3.
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la
retribuzione annua da assumersi a base della determinazione
della rendita di inabilita' o della rendita ai superstiti
e' fissata, avuto riguardo a classi di eta' ed alla natura
del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica
istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta
retribuzione vale anche ai fini contributivi".



 
Art. 9.
Rettifica per errore
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario.
3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato.
4. E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non da' diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se piu' favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverra' con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.
 
Art. 10.
Malattie professionali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non piu' di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanita', del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonche' delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di funzionamento della commissione stessa.
2. Per l'espletamento della sua attivita' la commissione si puo' avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, e' istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificita' di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.



Note all'art. 10:
- L'articolo 139 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 139. E' obbligatoria per ogni medico, che ne
riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie
professionali, che saranno indicate in un elenco da
approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con quello per la sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita'.
La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del
lavoro per territorio, il quale ne trasmette copia
all'ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti
sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di
fabbrica previsto dall'articolo 33, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena
e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni".
- Gli articoli 3 e 211 del testo unico n. 1124/1965 con
le tabelle ivi richiamate, sono del seguente tenore:
"Art. 3. - L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per
le malattie professionali indicate nella tabella allegato
n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa
delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in
quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste
nell'articolo 1. La tabella predetta puo' essere modificata
o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con il Ministro per la sanita', sentite le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente
titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si
applicano quelle concernenti gli infortuni".

"Allegato 4
Tabella delle malattie professionali nell'industria =====================================================================
| | Periodo massimo di
| |indennizzabilità dalla
MALATTIE | LAVORAZIONI | cessazione del lavoro ===================================================================== 1) Malattie causate | | da: a) piombo, leghe | | e suoi composti | | inorganici; | |4 anni; 18 mesi per
b) composti organici |Lavorazioni che |malattie causate dai del piombo, con le |espongono all'azione |composti organici del loro conseguenze |del piombo, leghe e |piombo. In caso di dirette |composti |nefrite: 8 anni --------------------------------------------------------------------- 2) Malattie causate | | da: a) mercurio, | | amalgame e composti | | inorganici; | |
b) composti organici |Lavorazioni che | del mercurio, con le |espongono all'azione | loro conseguenze |del mercurio, amalgame| dirette |e composti |4 anni --------------------------------------------------------------------- 3) Malattie causate | | da: a) fosforo e suoi| | composti inorganici; | |
b) composti organici | | del fosforo, con le |Lavorazioni che | loro conseguenze |espongono all'azione | dirette |del fosforo e composti|6 anni --------------------------------------------------------------------- 4) Malattie causate | | da: a) arsenico, | | leghe e composti | | inorganici; | |
b) composti organici |Lavorazioni che |3 anni. In caso di dell'arsenico, con le |espongono all'azione |manifestazioni loro conseguenze |dell'arsenico, leghe e|neoplastiche: dirette |composti |illimitato --------------------------------------------------------------------- 5) Malattie causate | | da: a) cromo, leghe e| | composti del cromo | | trivalente; | |
b) composti del cromo|Lavorazioni che |3 anni. In caso di esavalente, con le |espongono all'azione |manifestazioni loro conseguenze |del cromo, leghe e |neoplastiche: dirette |composti |illimitato --------------------------------------------------------------------- 6) Malattie causate da|Lavorazioni che | berillo, leghe e |espongono all'azione | composti, con le loro |del berillo, leghe e | conseguenze dirette |composti |4 anni --------------------------------------------------------------------- 7) Malattie causate da|Lavorazioni che | cadmio, leghe e |espongono all'azione | composti, con le loro |del cadmio, leghe e | conseguenze dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 8) Malattie causate da|Lavorazioni che | vanadio e composti, |espongono all'azione | con le loro |del vanadio, leghe e | conseguenze dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 9) Malattie causate | | da: a) nichel, leghe | | e composti inorganici | |
b) nichel |Lavorazioni che |3 anni. In caso di tetracarbonile, con le|espongono all'azione |manifestazioni loro conseguenze |del nichel, leghe e |neoplastiche: dirette |composti |illimitato --------------------------------------------------------------------- 10) Malattie causate |Lavorazioni che | da manganese, leghe e |espongono all'azione | composti, con le loro |del manganese, leghe e| conseguenze dirette |composti |4 anni --------------------------------------------------------------------- 11) Malattie causate | | da alogeni e loro | | composti inorganici: | |
a) fluoro | |
b) cloro |Lavorazioni che |
c) bromo |espongono all'azione |
d) iodio |del fluoro, cloro, |
d) con le loro |bromo, iodio e | conseguenze dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 12) Malattie causate | | da: a) acido | | nitrico b) ossidi |Lavorazioni che | di azoto |espongono all'azione |
c) ammoniaca con |dell'acido nitrico, | le loro conseguenze |degli ossidi di azoto | dirette; |e dell'ammoniaca |3 anni ---------------------------------------------------------------------
|Lavorazioni che | 13) Malattie causate |espongono all'azione | da: a) anidride |dell'anidride | solforosa e acido |solforosa, dell'acido | solforico b) idrogeno |solforica, | solforato, con le oro |dell'idrogeno | conseguenze dirette; |solforato |3 anni --------------------------------------------------------------------- 14) Malattie causate |Lavorazioni che | da tallio, leghe e |espongono all'azione | composti, con le loro |del tallio, leghe e | conseguenze dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 15) Malattie causate | | da antimonio, leghe e |Lavorazioni che | composti con le loro |espongono all'azione | conseguenze dirette |dell'antimonio |3 anni --------------------------------------------------------------------- 16) Malattie causate |Lavorazioni che | da osmio, leghe e |espongono all'azione | composti, con le loro |dell'osmio, leghe e | conseguenze dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 17) Malattie causate |Lavorazioni che | da selenio, leghe e |espongono all'azione | composti, con le loro |del selenio, leghe e | conseguenze dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 18) Malattie causate |Lavorazioni che | da rame, leghe e |espongono all'azione | composti, con le loro |del rame, leghe e | conseguenze dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 19) Malattie causate |Lavorazioni che | da stagno, leghe e |espongono all'azione | composti con le loro |dello stagno, leghe e | conseguenze dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 20) Malattie causate |Lavorazioni che | da zinco, leghe e |espongono all'azione | composti, con le loro |dello zinco, leghe e | conseguenze dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 21) Malattie causate | | da acido carbammico, | | tiocrbammico, |Lavorazioni che | carbammati e |espongono all'azione | tiocarbammati, con le |dell'acido carbammico,| loro conseguenze |tiocarbammico e | dirette |composti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 22) Malattie causate | | da solfuri di bario, |Lavorazioni che | calcio e sodio, con le|espongono all'azione | loro conseguenze |dei solfuri di bario, | dirette |calcio e sodio |3 anni --------------------------------------------------------------------- 23) Malattie causate |Lavorazioni che | da: a) ozono |espongono all'azione | b) ozonuri e |dell'ozono degli | perossidi, con le loro|ozonuri e dei | conseguenze dirette |perossidi |3 anni ---------------------------------------------------------------------
|Lavorazioni che | 24) Malattie causate |espongono all'azione | da: a) acido |dell'acido cianidrico,| cianidrico, cianuri e |dei cianuri e dei | composti del cianogeno|composti del |18 mesi. In caso di b) acido isocianico ed|cianogeno, dell'acido |fibrosi polmonare da isocianati con le loro|isocianico e suoi |alveolite allergica conseguenze dirette |esteri |estrinseca: 3 anni --------------------------------------------------------------------- 25) Malattie causate | | da: a) alcoli e |Lavorazioni che | derivati b) glicoli e |espongono all'azione | derivati, con le loro |degli alcoli e dei | conseguenze dirette |glicoli |3 anni ---------------------------------------------------------------------
|a) lavorazioni |
|inerenti alla |
|produzione, |
|distribuzione e |
|trattamento |
|industriale |
|dell'ossido di |
|carbonio e di miscele |
|gassose contenenti |
|ossido di carbonio |
|b) produzione di |
|carbone da legna |
|c) condotta termica |
|dei forni, delle |
|fornaci, delle fucine |
|e degli apparecchi a |
|combustione in genere,|
|ricottura e |
|sinterizzazione dei |
|metalli d) seconda |
|lavorazione del vetro |
|e) lavori di saldatura|
|autogena e taglio dei |
|metalli con arco |
|elettrico e con fiamma|
|ossidrica o |
|ossiacentilenica |
|f) prova dei motori a |
|combustione interna in|
|ambienti chiusi |
|g) altre lavorazioni | 26) Malattie causate |che espongono | da ossido di carbonio |all'azione di ossido | con le loro |di carbonio, svolte in| conseguenze dirette |ambiente confinato |18 mesi --------------------------------------------------------------------- 27) Malattie causate |Lavorazioni che | da cloruro di |espongono all'azione | carbonile, con le loro|del cloruro di | conseguenze dirette |carbonile |18 mesi --------------------------------------------------------------------- 28) Malattie causate |Lavorazioni che | da solfuro di |espongono all'azione | carbonio, con le loro |del solfuro di |4 anni. In caso di conseguenze dirette |carbonio |encefalopatica: 8 anni --------------------------------------------------------------------- 29) Malattie causate | | da: a) idrocarburi| | alifatici saturi | |
b) idrocarburi |Lavorazioni che | alifatici non saturi |espongono all'azione |
c) idrocarburi |degli idrocarburi | alicielici con le loro|alifatici ed | conseguenze dirette |aliciclici |3 anni ---------------------------------------------------------------------
|Lavorazioni che |
|espongono all'azione |
|degli idrocarburi |
|aromatici, compresi il|
|processo So"deberg per| 30) Malattie causate |la preparazione | da idrocarburi |dell'alluminio e i | aromatici mononucleari|processi di fusione |3 anni. In caso di e polinucleari, con le|dell'acciaio in forni |manifestazioni loro conseguenze |ad arco, mononucleari |neoplastiche: dirette |e polinucleari |illimitato --------------------------------------------------------------------- 31) Malattie causate | | da: | |
a) nitroderivati | | degli idrocarburi |Lavorazioni che | alifatici |espongono all'azione |
b) esteri nitrici,|dei nitroderivati |
con le loro |alifatici, esteri | conseguenze dirette |dell'acido nitrico |3 anni --------------------------------------------------------------------- 32) Malattie causate | | da chinoni e derivati,|Lavorazioni che | con le loro |espongono all'azione | conseguenze dirette |dei chinoni e derivati|3 anni --------------------------------------------------------------------- 33) Malattie causate |Lavorazioni che | da fenoli ed omologhi,|espongono all'azione | tiofenoli ed omologhi,|dei fenoli ed | naftoli ed omologhi, |omologhi, tiofenoli ed| con le loro |omologhi, naftoli ed | conseguenze dirette |omologhi |3 anni --------------------------------------------------------------------- 34) Malattie causate | | da: a) amine | | alifatiche (primarie, | | secondarie, terziarie | | ed esterocicliche) e | | loro derivati | | alogenati, fenolici, | | nitrosi, nitrati e | | solfonati b) amine| | aromatiche (primarie, | | secondarie, terziarie | | ed esterocicliche) e |Lavorazioni che | loro derivati |espongono all'azione | alogenati, fenolici, |delle anime alifatiche| nitrosi, nitrati e |ed aromatiche | solfonati |(primarie, secondarie,|
c) idrazine |terziarie ed | aromatiche e loro |eterocicliche) e delle| derivati alogenati, |idrazine aromatiche; | fenolici, aitrosi, |loro derivati, |3 anni: In caso di nitrati e solfonati |alogenati, fenolici, |manifestazioni con le loro |nitrosi, nitrati e |neoplastiche: conseguenze dirette |solfonati |illimitato --------------------------------------------------------------------- 35) Malattie causate | | da: a) derivati | | alogenati, nitrici, | | solfonici e fosforati | | degli idrocarburi |Lavorazioni che | aromatici, |espongono all'azione | mononucleari e |dei derivati | polinucleari |alogenati, nitrici, |
b) derivati |solfonici e fosforati | alogenati, nitrici, |degli idrocarburi | solfonici e fosforati |aromatici, | dei fenoli ed omologhi|mononucleari e | tiofenoli ed omologhi,|polinucleari dei | naftoli ed omologhi |fenoli, tiofenoli e | con le loro |naftoli e loro | conseguenze dirette |omologhi |3 anni --------------------------------------------------------------------- 36) Malattie causate | | da: a) cloruro di |Lavorazioni che | vinile b) altri |espongono all'azione | derivati alogenati |del cloruro di vinile | degli idrocarburi |e degli altri derivati| alifatici saturi e non|alogenati degli |3 anni. In caso di saturi, ciclici e non |idrocarburi alifatici,|manifestazione ciclici, con le loro |saturi e non saturi, |neoplastiche: conseguenze dirette |ciclici e non ciclici |illimitato --------------------------------------------------------------------- 37) Malattie causate |Lavorazioni che | da chetoni e derivati |espongono all'azione | alogenati, con le loro|dei chetoni e derivati| conseguenze dirette |alogenati |3 anni --------------------------------------------------------------------- 38) Malattie causate |Lavorazioni che | da: a) esteri ed |espongono all'azione |3 anni. In caso di eposidi e loro |degli eteri ed |manifestazioni derivati alogenati |epossidi e loro |neoplastiche da b) esteri organici e |derivati alogenati, |clorometiletere e derivati, con le loro |degli esteri organici |bisclorometiletere: conseguenze dirette |e derivati |illimitato --------------------------------------------------------------------- 39) Malattie causate | | da: a) aldeidi e loro |Lavorazioni che | derivati b) acidi |espongono all'azione | organici, tioacidi ed |delle aldeidi degli | anidridi e loro |acidi organici, | derivati, con le loro |tioacidi ed anidridi | conseguenze dirette |loro derivati |3 anni --------------------------------------------------------------------- 40) Asma bronchiale | | primario estrinseco | | con le sue conseguenze| | dirette causato dai | | seguenti amogeni | | professionali non | | considerati in altre | | voci: a) sali di | | platino, palladio, | | cobalto | | b) prepolimeri, | | oligomeri, | | catalizzatori della | | polimerizzazione di | | resine sintetiche | | c) colofonia, gomma | | arabica d) enzimi | | proteolitici e | | glicolitici (amilasi, | | lisozima) e) derivati | | di animali, compresi |Lavorazioni che | gli acari ed altri |espongono all'azione | artropodi f) pellicce |degli agenti asmogeni | e piume g) polveri e/o|a fianco indicati. Per| farine di: cereali |quelli di cui alla | caffè verde, cacao, |lettera e) | carrube e soia |limitatamente alle | h) miceti e b. |attività di ricerca | subtilis i) farmaci |scientiica, didattica,| (compresi i principi |allevamento, | attivi e gli |addestramento e | intermedi) l) residui |custodia degli | di estrazione |animali; mattazione e | dell'olio di ricino |macellazione, | m) polveri di legno |conceria; produzione | n) persolfati |lattocasearia |18 mesi --------------------------------------------------------------------- 41) Alveoliti | | allergiche estrimesche| | e fibrosi polmonari da| | esse derivate causate |Lavorazioni che | da miceti, altre |espongono | sostanze vegetali o |all'inalazione di | animali o sostanze |miceti, altre sostanze| chimiche, con le loro |vegetali o animali, | conseguenze dirette |sostanze chimiche |3 anni --------------------------------------------------------------------- 42) Malattie cutanee | | delle seguenti | | sostanze e materiali: | |
a) catrame, | | bitume, pesce, | | fuliggine, antracene, | | loro miscele e | | formulati | |
b) paraffine | | grezze, olii minerali,| | fluidi | | lubrorefrigeranti, | | cere, loro miscele e | | formulati | |
c) resine | | naturali, artificiali | | e sintetiche, | | oligomeri, elastomeri,| | gomma arabica, | | caprolaitame | |
d) olii di lino, | | trementina, suoi | | distillati e residui, | | lacche, vernici, | | smalti e pitture | |
e) cemento e calce| |
f) alcali | | caustici, cloruro di | | sodio, persolfato di | | ammonio e acido | | tannico | |
g) detersivi | |
h) conchiglie, | | coralli e madreperla | |
i) antibiotici, | | disinfettanti e |Lavorazioni che |6 mesi. In caso di sulfamidici |espongono alle |manifestazioni
l) legni ed altre |sostanze cutilesive a |neoplastiche: sostanze vegetali |fianco indicate |illimitato ---------------------------------------------------------------------
|Estrazione, scavo e |
|trattamento meccanico |
|di rocce silicatiche, |
|lavorazioni |
|dell'industria |
|marmifera, del |
|cemento, dei |
|refrattari, della |
|carta, della gomma, |
|delle smalterie ed |
|altre lavorazioni che |
|espongono a polveri di|
|feldspati, miche, | 43) Pneumoconiosi da |caolino, talco, | poveri di silicati, |cemento ed altri | con le loro |silicati naturali ed | conseguenze dirette |artificiali |20 anni ---------------------------------------------------------------------
|Estrazione, scavo e |
|trattamento meccanico |
|di calcari e dolomie, |
|lavorazioni |
|dell'industria |
|marmifera, dei |
|refrattari, della | 44) Pneumoconiosi da |calce ed altre | poveri di calcari e |lavorazioni che | dolomie, con le loro |espongono a polveri di| conseguenze dirette |calcari e dolomite |20 anni ---------------------------------------------------------------------
|Lavorazioni di |
|produzione primaria e |
|secondaria |
|dell'alluminio, delle |
|fonderie di alluminio,| 45) Pneumoconiosi da |dei refrattari, degli | poveri e fumi di |esplosivi ed altre | alluminio e di ossidi |lavorazioni che | di alluminio, con le |espongono a polveri e | loro conseguenze |fumi di alluminio e di| dirette |ossidi di alluminio |3 anni ---------------------------------------------------------------------
|Lavorazioni per | 46) Pneumoconiosi e |produrre oggetti in | processi fibrosanti |"metallo duro" e di | del polmone |affilatura sistematica| conseguenti ad |di utensili in | alveoliti da polveri |"metallo duro" o che | di "metalli duri" |espongono a polveri | (carburi metallici |costituite da carburi | sinterizzati), con le |metallici legati con | loro conseguenze |cobalto, nichel e | dirette |ferro |3 anni ---------------------------------------------------------------------
|Lavorazioni che |
|espongono |
|all'inalazione di | 47) Siderosi |ossidi di ferro |20 anni ---------------------------------------------------------------------
|Lavorazioni di | 48) Bissimosi e |apritura, mischia, | pneumopatie da fibre |battitura, cardatura | tessili vegetali ed |del cotone, del lino e| animali, con le loro |di altre fibre tessili| conseguenze dirette |vegetali ed animali |3 anni ---------------------------------------------------------------------
|a) lavorazioni di |
|scavo e smarino |
|eseguite nel |
|sottosuolo |
|b) produzione di soda |
|caustica, potassa |
|caustica, calce viva |
|c) insaccamento e |
|travaso del cemento |
|sfuso d) fusione | 49) Bronchite cronica |artigianale ed | ostruttiva |artistica del vetro |6 anni ---------------------------------------------------------------------
|a) martellatura, |
|cianfrinatura, |
|acriccatura, molatura |
|ed aggiustaggio nella |
|costruzione di |
|caldaie, serbatoi e |
|tubi metalli |
|b) picchettaggio e |
|disincrostazione di |
|contenitori metallici:|
|vasche, cisterne, |
|serbatori, gasometri |
|c) martellatura sulle |
|lamiere d) punzonatura|
|o tranciatura alle |
|presse, prive di |
|efficace cabinatura, |
|di materiali metallici|
|e) prova al banco dei |
|motori a combustione |
|interna, priva di |
|efficace cabinatura |
|f) prova dei motori a |
|reazione e a |
|turboelica, priva di |
|efficace cabinatura |
|g) ribaditura di |
|chiodi nella |
|costruzione di |
|carlinghe per |
|aereomobili |
|h) frantumazione o |
|macinazione ai |
|frantoi, molini e |
|macchine a pestelli, |
|priva di efficace |
|cabinatura di: |
|minerali o rocce; |
|clinker per la |
|produzione di cemento;|
|resine sintetiche per |
|la loro |
|riutilizzazione |
|i) fabbricazione di |
|chiodi, viti e bulloni|
|alle presse, prive di |
|efficace cabinatura |
|l) filatura, torcitura|
|e ritorcitura di |
|filari, tessitura ai |
|telai a navetta, privi|
|di efficace cabinatura|
|m) taglio di marmi o |
|pietre ornamentali con|
|dischi di acciacio o |
|con telai multilame, |
|privi di efficace |
|cabinatura |
|n) perforazione con |
|martelli pneumatici ed|
|avvitatura con |
|avvitatori pneumatici |
|a percussione |
|o) conduzione dei |
|forni elettrici ad |
|arco, privi di |
|efficace cabinatura |
|p) formatura e |
|distaffatura in |
|fonderia con macchine |
|vibranti, prive di |
|efficace cabinatura |
|q) sbavatura in |
|fonderia con mole |
|r) formatura di |
|materiale metallico |
|con macchine prive di |
|efficace cabinatrua, |
|mediante fucinatura e |
|stampaggio |
|s) lavorazione |
|meccanica del legno |
|con impiego di seghe |
|circolari, seghe a |
|nastro, piallatrici e |
|toupies, prive di |
|efficace cabinatura |
|t) lavori in galleria |
|con mezzi meccanici ad|
|aria compressa |
|u) lavorazioni di |
|martellatura, |
|picchettaggio, |
|cianfrinatura, |
|scriccatura, molarura,|
|ribattitura di chiodi,|
|su qualsiasi parte |
|metallica di nave a |
|scafo metallico sia in|
|costruzione che in |
|riparazione, svolte a |
|bordo v) stampaggio di|
|vetro cavo, privo di |
|efficace cabinatura |
|x) prova delle armi da|
|fuoco in ambiente |
|privo di efficace |
|cabinatura |
|z) conduzione delle |
|riempitrici |
|automatiche, prive di |
|efficace cabinatura, |
|per l'imbottigliamento|
|in vetro o |
|l'imbarattolamento in |
|metallo di: birra, |
|acque minerali, | 50) Ipocusia e sordità|bevande analcoliche | da rumori |gassate; |4 anni --------------------------------------------------------------------- 51) Malattie causate | | da: a) radiazioni |Lavorazioni che | ionizzanti |espongono alle |
b) laser e onde |radiazioni ionizzanti,|5 anni. In caso di elettromagnetiche, |ai raggi laser ed alle|manifestazioni
con le loro |altre onde |neoplastiche: conseguenze dirette |elettromagnetiche |illimitato ---------------------------------------------------------------------
|Lavorazioni svolte in |
|modo prevalente con |
|impiego di: |
| a) macchine |
|portatili munite di | 52) Malattie |utensile | osteoarticolari e | b) macchine | angioneurotiche |portatili ad asse | causate da vibrazioni |flessibile | meccaniche prodotte da| c) macchine per | strumenti di lavoro e |calzaturifici: | trasmesse al sistema |ribattitrici, | manobraccio, con le |rigasuole e rigatacchi| loro conseguenze | d) motoseghe | dirette |portatili |6 anni --------------------------------------------------------------------- 53) Malattie causate | |3 anni. In caso di da lavori subacquei ed|Lavori subacquei ed in|manifestazioni in camere iperbariche |camere iperbariche |artiropatiche: 10 anni ---------------------------------------------------------------------
|Fusione del vetro e |
|dei metalli: | 54) Cataratta da |lavorazioni su masse | energie raggianti |incandescenti |6 anni ---------------------------------------------------------------------
|Lavori di scavo | 55) Anchilostomiasi, |all'aperto ed in | con le sue conseguenze|sottosuolo in presenza| dirette |di rocce argillose |3 anni --------------------------------------------------------------------- 56) Malattie | | neoplastiche causate | | dall'asbesto: |Lavorazioni che | mesotelioma pleurico, |espongono all'azione | pericardico, |delle fibre di asbesto| peritoneale: carcinoma|anche se presenti nel | del polmone |talco |Illimitato --------------------------------------------------------------------- 57) Malattie | | neoplastiche causate |Lavorazioni che | da polvere di legno: |espongono all'azione | carcinoma delle cavità|delle polveri del | nasali e paranasali |legno |Illimitato ---------------------------------------------------------------------
|Lavorazioni che | 58) Malattie |espongono all'azione | neoplastiche causate |delle polveri di cuoio| da polvere di cuoio: |nella rifinitura e | carcinoma delle cavità|riparazione delle | nasali e paranasali |calzature |Illimitato".

"Art. 211. - L'assicurazione comprende, altresi', le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208. Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni specialil, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura".
"Allegato 5
Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura =====================================================================
| | Periodo massimo di
| |indennizzabilità dalla
MALATTIE | LAVORAZIONI | cessazione del lavoro ===================================================================== 1) Anchilostomiasi, | | con le sue conseguenze|Lavorazioni in terreni| dirette |irrigui ed argillosi |3 anni ---------------------------------------------------------------------
2) Malattie causate | | da: a) composti | | inorganici | | dell'arsenico | |
b) composti organici |Lavorazioni che |3 anni. In caso di dell'arsenico, con le |espongono all'azione |manifestazioni loro conseguenze |dei composti |neoplastiche: dirette |arsenicali |illimitato ---------------------------------------------------------------------
3) Malattie causate | | da: a) composti | | inorganici del | | mercurio b) composti |Lavorazioni che | organici del mercurio,|espongono all'azione | con le loro |dei composti del | conseguenze dirette |mercurio |4 anni ---------------------------------------------------------------------
4) Malattie causate |Lavorazioni che | da solfuro di |espongono all'azione | carbonio, con le loro |del solfuro di | conseguenze dirette |carbonio |3 anni ---------------------------------------------------------------------
5) Malattie causate | | da: a) composti | | inorganici del fosforo| |
b) composti organici |Lavorazioni che | del fosforo, con le |espongono all'azione | loro conseguenze |dei composti del | dirette |fosforo |6 anni ---------------------------------------------------------------------
6) Malattie causate | | da: a) derivati | | clorurati degli |Lavorazioni che | idrocarburi alifatici |espongono all'azione |
b) derivati bromurati|dei derivati del | degli idrocarburi |benzolo, dei fenoli, |3 anni. In caso di alifatici, con le loro|dei cresoli e dei |manifestazioni conseguenze dirette |relativi composti |noplastiche: illimitato ---------------------------------------------------------------------
7) Malattie causate | | da: a) derivati del | | benzolo ed omolochi | |
b) derivati dei |Lavorazioni che | fenoli ed omologhi |espongono all'azione |
c) derivati dei |dei derivati del | crosoli ed omologhi, |benzolo, dei fenoli, |3 anni. In caso di con le loro |dei cresoli e dei |manifestazioni conseguenze dirette |relativi omologhi |noplastiche: illimitato ---------------------------------------------------------------------
8) Malattie causate | | dai composti del rame,|Lavorazioni che | con le loro |espongono all'azione | conseguenze dirette |dei composti del rame |3 anni ---------------------------------------------------------------------
9) Malattie causate | | dai drivati dell'acido|Lavorazioni che | carbammico e |espongono all'azione | tiocarbammico, con le |dei derivati | loro conseguenze |dell'acido carbammico | dirette |e tiocarbammico |3 anni --------------------------------------------------------------------- 10) Malattie causate | | da: a) polisolfuri di| | bario b) polisolfuri | | di calcio |Lavorazioni che |
c) polisolfuri di |espongono all'azione | sodio, con le loro |dei composti di bario,| conseguenze dirette |di calcio, di sodio |3 anni --------------------------------------------------------------------- 11) Malattie causate | | da composti oganici |Lavorazioni che | della stagno, con le |espongono all'azione | loro conseguenze |dei composti organici | dirette |dello stagno |3 anni --------------------------------------------------------------------- 12) Malattie causate | | da derivati degli |Lavorazioni che | arilsolfoni, con le |espongono all'azione | loro conseguenze |dei derivati degli | dirette |arilsolfoni |3 anni --------------------------------------------------------------------- 13) Malattie causate | | dai fenossiderivati, |Lavorazioni che | con le loro |espongono all'azione | conseguenze dirette |dei fenossiderivati |3 anni --------------------------------------------------------------------- 14) Malattie causate | | dai derivati | | dell'acido ftalico e |Lavorazioni che | della ftalimide, con |espongono all'azione | le loro conseguenze |dell'acido ftalico e | dirette |della ftalimide |3 anni --------------------------------------------------------------------- 15) Malattie causate | | dai derivati delle |Lavorazioni che | diazine e delle |espongono all'azione | triazine, con le loro |delle diazine e delle | conseguenze dirette |triazine |3 anni --------------------------------------------------------------------- 16) Malattie causate |Lavorazioni che | dai derivati del |espongono all'azione | dipiridile |del dipiridile |3 anni --------------------------------------------------------------------- 17) Malattie causate | | dai derivati clorurati| | dell'acido benzoico, |Lavorazioni che | con le loro |espongono all'azione | conseguenze dirette |dell'acido benzoico |3 anni --------------------------------------------------------------------- 18) Malattie causate | | da: a) ammoniaca |Lavorazioni che |
b) altri concimi |espongono all'azione | azotati, con le loro |dell'ammoniaca e di | conseguenze dirette |altri concimi azotati |3 anni --------------------------------------------------------------------- 19) Malattie causate | | da cianocomposti, con |Lavorazioni che | le loro conseguenze |espongono all'azione | dirette |dei cianocomposti |3 anni --------------------------------------------------------------------- 20) Malattie causate | | da chinoni, con le |Lavorazioni che | loro conseguenze |espongono all'azione | dirette |dei chinoni |3 anni --------------------------------------------------------------------- 21) Malattie causate |Lavorazioni che | da: a) zolfo |espongono all'azione |
b) anitride |dello zolfo e | solforosa, con le loro|dell'anitride | conseguenze dirette |solforosa |3 anni --------------------------------------------------------------------- 22) Malattie causate | | da: a) composti |Lavorazioni che | amminici b) composti |espongono all'azione | ammidici, con le loro |dei composti amminici | conseguenze dirette |e ammidici |3 anni ---------------------------------------------------------------------
| |6 mesi. In caso di 23) Malattie cutanee |Lavorazioni che |manifestazione causate da olii |espongono all'azione |neoplastiche: minerali |di olii minerali |illimitato --------------------------------------------------------------------- 24) Asma bronchiale, | | primario, estrinseco |Lavorazioni che | causato da sostanze |espongono | vegetali e derivati |all'inalazione di | animali, con le loro |sostanze vegetali e | conseguenze dirette |derivati animali |18 mesi --------------------------------------------------------------------- 25) Alveoliti | | allergiche estrinseche| | e fibrosi polmonari da|Lavorazioni che | esse derivate, causate|espongono | da miceti e da altre |all'inalazione di | sostanze vegetali o |miceti e altre | animali, con le loro |sostanze vegetali e | conseguenze dirette |animali |3 anni ---------------------------------------------------------------------
|Lavoratori forestali |
|nelle quali si |
|impiegano in modo |
|prevalente motoseghe |
|portabili prive di | 26) Ipoacusia e |efficaci sistemi | sordità da rumori |insonorizzanti |4 anni --------------------------------------------------------------------- 27) Malattie | | osteoarticolari e | | angioneurotiche | | causate da vibrazioni | | meccaniche trasmesse |Lavoratori forestali | al sistema |nelle quali si | manobraccio, con le |impiegano in modo | loro conseguenze |prevalente motoseghe | dirette |portatili |6 anni".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1997, n. 5.



 
Art. 11.
Rivalutazione delle rendite
1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanita', nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.



Note all'art. 11:
- I commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
1986), cosi' recitano:
"3. A decorrere dal 1o luglio 1985 la retribuzione
media giornaliera di cui all'art. 116 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui
all'art. 234 del medesimo testo unico, cosi' come
modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora
intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento
delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano
fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per
i quali sono determinate.
4. La retribuzione annua di cui all'art. 8 della legge
20 febbraio 1958, n. 93, cosi' come modificato dall'art. 1
della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'art. 5 della legge
10 maggio 1982, n. 251, e' fissata, qualora intervenga una
variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla
retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita'. Sono fatti salvi
i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali e'
determinata".



 
Art. 12.
Infortunio in itinere
1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".



Note all'art. 12:
- L'art. 2 e l'art. 210 del testo unico n. 1124/1965,
come integrati dal presente decreto, risultano essere del
seguente tenore:
"Art. 2. - L'assicurazione comprende tutti i casi di
infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita'
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione
dal lavoro per piu' di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, e' considerata
infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e'
invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro
l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale
e' regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il
lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello
di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente
rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
del mezzo di traporto privato, purche' necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o
dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di
guida".
"Art. 210. - L'assicurazione secondo il presente titolo
comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa
violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la
morte, o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o
parziale, ovvero una inabilita' temporanea assoluta che
importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni.
Deve considerarsi come inabilita' permanente assoluta
la conseguenza di un infortunio la quale tolga
completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Deve considerarsi come inabilita' permanente parziale
la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in
misura superiore la quindici per cento e per tutta la vita
l'attitudine al lavoro, in conformita' della tabella
allegato n. 2.
Si considera come inabilita' temporanea assoluta la
conseguenza di un infortunio che, impedisca totalmente e di
fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al
lavoro.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
il normale percorso che collega luoghi di lavoro se il
lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello
di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente
rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
del mezzo di traporto privato, purche' necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o
dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di
guida".



 
Art. 13.
Danno biologico
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrita' psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
3. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.



Note all'art. 13:
- L'art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico n.
1124/1965 e' il seguente:
"Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
(Omissis);
2) una rendita per l'inabilita' permanente".
- L'art. 91 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 91. - Nel caso di infortunio che abbia causato
ernia addominale, l'Istituto assicuratore e' tenuto solo
alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento
dell'indennita' per l'inabilita' temporanea, fermo restando
il disposto dell'art. 72.
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile e'
dovuta la rendita di inabilita' nella misura stabilita per
la riduzione del quindici per cento dall'attitudine al
lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilita',
la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito
in conformita' dell'art. 87".
- L'art. 74 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 74. - Agli effetti del presente titolo deve
ritenersi inabilita' permanente assoluta la conseguenza di
un infortunio o di una malattia professionale, la quale
tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al
lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la
conseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale la quale diminuisca in parte, ma
essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla
malattia professionale sia derivata un'inabilita'
permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura
superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al
venti per cento per i casi di malattia professionale, e'
corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello
della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una
rendita d'inabilita' rapportata al grado dell'inabilita'
stessa sulla base delle seguenti aliquote della
retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli
articoli da 116 a 120:
1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al
sessanta per cento, aliquota crescente col grado della
inabilita', come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta
per cento al sessanta per cento;
2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento
al settantanove per cento, aliquota pari al grado di
inabilita';
3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per
cento, aliquota pari al cento per cento.
Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al
migliaio piu' prossimo: per eccesso quelli uguali o
superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli
inferiori a tale cifra.
A decorrere dal 1o luglio 1965, per il calcolo delle
rendite per inabilita' permanente si applica la tabella
delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
Dalla data del 1o luglio 1965 sono riliquidate tutte le
rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote
di retribuzione di cui al comma precedente".
- Gli articoli 83, 137 e 146 del testo unico n.
1124/1965 cosi' recitano:
"Art. 83. - La misura della rendita di inabilita' puo'
essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o
per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di
diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in
genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche
del titolare della rendita, purche', quando si tratti di
peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha
dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo'
anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine
al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata
all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un
certificato medico dal quale risulti che si e' verificato
un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti
anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al
lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla
domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la
domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non
accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle
relative contestazioni si applicano le disposizioni
dell'art. 104.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di
sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai
fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto l'Istituto assicuratore puo' disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della
rendita la prima revisione puo' essere richiesta o disposta
solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e
almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita,
ciascuna delle successive revisioni non puo' essere
richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla
precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione
della rendita, la revisione puo' essere richiesta o
disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio
e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici
anni se trattasi di malattia professionale, qualora le
condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza
postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non
raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in rendita,
dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della
malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilita', l'assicurato stesso puo' chiedere
all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita,
formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per
la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di
aggravamento, la misura della rendita d'inabilita' e'
quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della
revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento".
"Art. 137. - La misura della rendita di inabilita' da
malattia professionale puo' essere riveduta su domanda del
titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto
assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della
rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo
sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo
alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche
essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al
lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata
all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un
certificato medico dal quale risulti che si e' verificato
un aggravamento nelle conseguenze della malattia
professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione
dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore e'
tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento
di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la
domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta
la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative
contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di
sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai
fini del presente articolo, dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
essa.
La prima revisione puo' essere richiesta o disposta
dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione
del periodo di inabilita' temporanea, ovvero, qualora non
sussista tale inabilita', dopo che sia trascorso un anno
dalla data di manifestazione della malattia professionale.
Ciascuna delle successive revisioni non puo' essere
richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla
precedente, mentre l'ultima puo' aversi soltanto per
modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni
dalla costituzione della rendita.
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di
decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di
quindici anni di cui al comma precedente".
"Art. 146. - La misura della rendita di inabilita'
permanente da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta,
su richiesta del titolare della rendita o per disposizione
dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di
aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della
rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo
sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita. Accertata
l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli
effetti della misura dell'inabilita' complessiva da
valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145,
le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le
forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato
respiratorio. La rendita puo' anche essere soppressa nel
caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del
minimo indennizzabile.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di
sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai
fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
essa.
La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia
trascorso un anno dalla data della manifestazione della
malattia o dopo almeno sei mesi da quella della
costituzione della rendita. Ciascuna delle successive
revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un
anno dalla precedente.
In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a
carattere tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al
presente articolo possono aver luogo anche fuori dei
termini ivi previsti.
Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere
richieste o disposte anche oltre il termine di quindici
anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla
domanda medesima".
- L'art. 77 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 77. - Se l'infortunato ha moglie e figli, solo
moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2
dell'art. 85 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la
moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data
di matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte
anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una
donna, a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge,
debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo
comma del n. 1 dell'art. 85.
Le quote integrative della rendita seguono le
variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa,
qualora non siano cessate prima per il decesso della
persona per la quale furono costituite o per il
raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i
figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette
quote sono corrisposte fino al raggiungimento del
ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o
professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma
non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti
universitari.
Le quote predette, che sono parte integrante della
rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta
la durata della rendita alla composizione della famiglia
dell'infortunato stesso".



 
Art. 14.
Norme in materia di procedure
e speditezza dell'azione amministrativa
1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL puo' adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.



Note all'art. 14:
- Per l'art. 12 del testo unico n. 1124/1965 si veda in
nota all'art. 2.
- L'art. 197 del testo unico n. 1224/1965 e' il
seguente:
"Art. 197. - Le somme riscosse per contravvenzioni al
presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore
del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa
depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 37 del R.D. 31
gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale puo' erogare somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale
assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del
lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla
malattia professionale;
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il
mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti
sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;
c) per contribuire allo sviluppo ed al
perfezionamento degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere.
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo
del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, fino alla data di entrata in vigore della presente
legge restano acquisite al fondo speciale infortuni".



 
Art. 15.
Natura e funzione del Casellario centrale infortuni
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessita', determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.
 
Art. 16.
Compiti del Casellario
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonche' con quelle a carattere previdenziale.
2. Puo', altresi', fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
 
Art. 17.
Utenti del Casellario
1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
 
Art. 18.
Obblighi e diritti degli utenti
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidita' derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidita' o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte, nonche' dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.



Nota all'art. 18:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1997, n. 5.
Nota all'art. 19: - Il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30.



 
Art. 19.
Organi del Casellario
1. Gli organi del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, e' composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce le modalita' per l'acquisizione e la gestione dei dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL.
4. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi;
c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformita' alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.
 
Art. 20.
S a n z i o n i
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.



Nota all'art. 20:
- Per l'art. 197 del testo unico n. 1124/1965 si veda
in nota all'art. 14.



 
Art. 21.
Contributi
1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17.
2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilita' civile auto, incassati nell'anno di riferimento.
 
Art. 22.
Regolamento di esecuzione
1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonche' le modalita' di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo.



Nota all'art. 22:
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si
veda in nota all'art. 18.



 
Art. 23.
Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
1. E' istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilita' generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta piu' accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalita' per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.



Nota all'art. 23:
- Gli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo
n. 626/1994, cosi' recitano:
"Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attivita' dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica,
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3".
"Art. 22 (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di
lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art 1, comma 3, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di
salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza
di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma
3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia
delle imprese";



 
Art. 24. Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonche', in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.



Nota all'art. 24:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili), e' pubblicata nel supplemento
ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23
marzo 1999.



 
Art. 25.
Denuncia degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico e' posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalita' operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.



Nota all'art. 25:
- Gli articoli 238 e 239 del testo unico n. 1224/1965,
cosi' recitano:
"Art. 238. - Qualunque medico presti la prima
assistenza ad un infortunato e' obbligato a rilasciare un
certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione
possa avere per conseguenza un'inabilita' che importi
l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni.
Detto certificato vale anche come denunzia
dell'infortunio: esso e' compilato secondo un modulo
speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da
quello per le poste e le telecomunicazioni sentito
l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire
periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai
medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali
della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le
aziende.
Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le
notizie necessarie per completare il modulo, e firmarlo
egli pure quando ne sia richiesto dal medico.
Il medico deve curare, sotto la sua responsabilita',
che il certificato sia consegnato, non oltre il giorno
successivo a quello della prima assistenza, all'ufficio
postale per l'invio all'Istituto assicuratore e, qualora la
consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sara'
passibile della penalita' comminata dall'art. 246.
L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino
di ricevuta e lo consegna al mittente con la firma
dell'impiegato di posta e col timbro dell'ufficio di
accettazione e trasmette il certificato stesso,
raccomandato a carico del destinatario, all'Istituto
assicuratore.
La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di
redigere il certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto
assicuratore, fermo l'obbligo di redigerlo sul modulo a
richiesta dell'Istituto stesso".
"Art. 239. - Nei casi da infortunio seguiti da morte o
da lesioni tali da doversene prevedere la morte o
un'inabilita' assoluta al lavoro superiore ai trenta
giorni, il medico e' obbligato a trasmettere direttamente
copia del certificato-denuncia all'autorita' di pubblica
sicurezza. Questa non piu' tardi del giorno successivo a
quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato
del lavoro e al pubblico ministero nella cui circoscrizione
e' avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio
mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo
immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore
dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa
la spesa.
La direzione provinciale del lavoro-settore ispezione
del lavoro nel piu' breve tempo possibile e in ogni caso,
non piu' tardi di quattro giorni dal ricevimento della
denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una
inchiesta secondo le disposizioni contenute negli articoli
da 56 a 62 e negli artt. 64 e 232".



 
Art. 26.
Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa
1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarita' assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di piani di attivita' concordati con I'INPS.
 
Art. 27.
Banca dati
1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realta' produttive e per diverse zone territoriali, nonche' informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarieta' di categoria e solidarieta' generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.



Nota all'art. 27:
- Il comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo
65, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e'
il seguente:
"3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei
princi'pi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le
modalita' di controllo, gli adempimenti, derivanti
dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per
la gestione dei diversi settori produttivi di intervento.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono
abrogate le disposizioni relative alle procedure
dichiarative, gli adempimenti e le modalita' di controllo,
contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge
10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41;
legge 10 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della
semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale) istituito con
legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi
informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento
cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese
agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali
unita' tecnico-economiche".



 
Art. 28.
Rideterminazione dei contributi
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificita' del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, e' previsto, per glianni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 e' fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.



Nota all'art. 28:
- Gli articoli 257 e 262 del testo unico n. 1124/1965
cosi' recitano:
"Art. 257. - Al fabbisogno di ciascun esercizio e'
provveduto mediante contributi costituenti quote
addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici,
corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente
dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti
tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.
I contributi sono determinati in ragione
dell'estensione dei terreni, della specie di coltivazione,
della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed
anche del rischio di infortunio, oppure possono essere
commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo
le norme indicate negli articoli successivi.
Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta
erariale sui fondi rustici deve essere stabilito il massimo
dei contributi per ettaro.
I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi
esecutivi dall'intendente di finanza. I contributi possono
essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta
erariale sui fondi rustici.
Le quote addizionali al tributo fondiario erariale
disposte col presente articolo non consentono sovrimposte
provinciali ne' comunali.
Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al
contributo disposto dal presente articolo, qualora ai casi
di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e
forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali
disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un
trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente
titolo".
"Art. 262. - Il fabbisogno di ogni esercizio e'
determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile
ammontare delle indennita' e delle rendite dovute per
infortuni e per malattie professionali, delle spese per
l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione, compreso
l'ammortamento degli impianti, delle altre spese che
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e' tenuto a sostenere per disposizioni
di legge e delle assegnazioni al fondo di riserva.
La valutazione delle predette indennita' e spese e'
effettuata tenendo conto del presunto rischio di
infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi
precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per
indennita' di inabilita' permanente e di morte viene
assunto l'ammontare delle rate di rendita che debbono
essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti
antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano
nell'esercizio.
In aumento del fabbisogno predetto sono portati i
disavanzi degli esercizi precedenti e, a diminuzione del
fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di
esercizio e gli interessi del fondo di riserva, quando
questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno di ogni esercizio e' stabilito con
delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale".



 
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