Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2000 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 1 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000), coordinato con la legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2000), recante: "Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace", corredato delle relative note. |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. (Soppresso) |
| Art. 2. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace 1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000. 2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999. 3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino al 31 marzo 2000. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo. 5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2; b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron; c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonche' al personale di cui al comma 2; d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est. 6. Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessita' alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU). 6-bis). Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487 (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per le finalita' previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, e' autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est. 2. Al personale di cui al comma l e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni. 3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 gingno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185". - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (in Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134), reca: "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero". - Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 (Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi), e' il seguente: "3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresi', le disposizioni recate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77". - Il testo degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 (Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace), e' il seguente: "Art. 3-bis. - 1-2. (Omissis). 3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. 4. Per le finalita' e nei termini temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economica, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni". "Art. 3-quater. - 1. (Omissis). 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico prevista dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. 3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dell'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42". "Art. 3-quinquies. - 1. (Omissis). 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1o lugio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428". "Art. 3-sexies. - 1. (Omissis). 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42". "Art. 3-septies - 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482. 2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174". - Il testo dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo), e' il seguente: "2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301. 2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e con determina detrazioni di anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185".
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| Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 commi da 1 a 6 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede: a) quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1; b) quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2; c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unita' previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2000), reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)". - Il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corriposto, in aggiunta allo stipendino o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento econonnico accessorio: a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato; b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in fianzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di con- certo con il Ministero del tesoro". - Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente: "Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo mondo".
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| Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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