Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 7 marzo 2000 |
Autorizzazione all'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Bergamo ad effettuare le attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, su pazienti in eta' adulta e su quelli in eta' pediatrica, presso le sale operatorie ed i locali di terapia intensiva dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera medesima. |
|
|
IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale Visti i propri decreti in data 10 giugno 1997 e 9 aprile 1999 che autorizzano l'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Bergamo ad effettuare, rispettivamente, attivita' di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, su pazienti in eta' pediatrica e su quelli in eta' adulta, presso le sale operatorie dell'unita' operativa di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera medesima; Visto il proprio decreto del 13 luglio 1998 che autorizza l'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Bergamo ad espletare le attivita' di trapianto di fegato in eta' pediatrica, di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1997, anche presso le sale operatorie site al primo piano del nuovo quartiere operatorio attivato presso l'azienda ospedaliera in parola, nonche' ad effettuare la degenza post-trapianto anche presso il reparto di terapia intensiva pediatrica, ubicato al piano rialzato del medesimo quartiere operatorio; Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1992 che autorizza l'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Bergamo ad effettuare attivita' di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, presso le sale operatorie della divisione di cardiochirurgia della medesima azienda; Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Bergamo in data 15 luglio 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione a poter utilizzare, nell'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, sia in eta' adulta che pediatrica, i locali della terapia intensiva dell'unita' operativa di cardiochirurgia insistenti nell'ambito dell'azienda ospedaliera di che trattasi; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 2 novembre 1999. in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanita' che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. Le operazioni di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, in eta' pediatrica nonche' in quella adulta, di cui ai decreti ministeriali 10 giugno 1997 e 9 aprile 1999, possono essere eseguiti anche presso le sale operatorie ed i locali di terapia intensiva dell'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Bergamo. |
| Art. 2. Resta valido quanto ulteriormente disposto con i decreti ministeriali in data 27 maggio 1992, 10 giugno 1997 e 9 aprile 1999. |
| Art. 3. Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia non adottera' le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. |
| Art. 4. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Bergamo, e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2000 Il dirigente generale: D'Ari |
|
|
|