IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente "Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale in via transitoria e' stata regolamentata la materia a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 135/97 dell'8-16 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 maggio 1997; Visto l'art. 105, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di competenza delle regioni stesse; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1999, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale 27 febbraio 1998 sono state prorogate per sei mesi; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1999, mediante il quale sono stati prorogati di ulteriori sei mesi i termini di validita' del decreto ministeriale 27 febbraio 1998; Considerato che continua a permanere per l'amministrazione l'obbligo di disciplinare la materia nel rispetto delle nuove competenze attribuite alle regioni dal precitato decreto legislativo per cio' che attiene al rilascio dell'autorizzazione per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio con conducente a quello di linea relativamente alle autolinee di competenza statale nonche' al rilascio dell'autorizzazione ex art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni per la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente; Decreta: Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1998 sono prorogate di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto ministeriale 9 settembre 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2000 p. Il Ministro: Angelini |