Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 3 febbraio 2000 |
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), unita' di Casteggio. (Decreto n. 27714). |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 1, comma 2 e l'art. 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - C.I.P.I., adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale cosi' come modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata nella riunione del 18 ottobre 1994; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto ministeriale n. 22875 del 12 giugno 1997, con il quale e' stato approvato il programma per crisi aziendale presentato dalla societa' Sernagiotto S.p.a. ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, limitatamente a soli sei mesi (19 settembre 1996-18 marzo 1997) dei dodici richiesti; Considerato che il suddetto decreto ministeriale ha recepito il parere del comitato tecnico, il quale, nella seduta del 30 aprile 1997 ha ridotto il periodo C.I.G.S. a soli sei mesi "in considerazione della circostanza che, al termine del precedente biennio di ristrutturazione, si e' verificata la cessione da parte dell'azionista Ansaldo industria dell'unico committente Ansaldo acque, cosicche' la societa' si e' trovata nella necessita' di dover gestire eccedenze di personale, pari a 43 unita', ricorrendo all'intervento G.I.G.S."; Visto il ricorso presentato al T.A.R. Lombardia, notificato in data 29 ottobre 1997, contro il suddetto provvedimento, nella parte in cui limita gli effetti dell'approvazione del programma di crisi aziendale al solo periodo 19 settembre 1996-18 marzo 1997; Rilevato, in occasione dell'ulteriore esame della documentazione istruttoria e da ulteriori accertamenti ispettivi a seguito del predetto ricorso, che la ditta in questione ha, nonostante la mancanza dell'unico committente Ansaldo acque portato a termine il piano di risanamento e il programma di gestione degli esuberi cosi' come richiesto dalla delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994; Ritenuto, quindi, di dover procedere all'approvazione del residuo periodo del programma richiesto ovvero 19 marzo 1997-18 settembre 1997, presentato dalla societa' interessata ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991; Decreta: E' approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo 19 marzo 1997-18 settembre 1997 della ditta Sernagiotto S.p.a., con sede in Casteggio (Pavia), unita' di Casteggio (Pavia). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2000 Il Sottosegretario di Stato: Morese |
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