Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 31 gennaio 2000, n. 58 |
Regolamento recante norme concernenti le modalita' di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e le relative regolazioni contabili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e, in particolare l'articolo 1, il quale, nel prevedere la possibilita' di utilizzare incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze siano approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, recante le norme di attuazione sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, che ha sostituito la suddetta delibera dell'8 agosto 1995; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Ritenuta la necessita' di modificare il suddetto decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, a seguito delle modifiche intervenute, in materia di versamenti e compensazioni, per effetto del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota del 22 dicembre 1999, n. 3-17370/UCL; A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministero delle finanze, in via telematica, l'elenco delle imprese che usufruiscono delle agevolazioni, di cui all'articolo l del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, per le quali e' stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti, la data dell'avvenuta liquidazione, e l'importo dell'agevolazione. Detta trasmissione va effettuata entro il quinto giorno successivo all'adozione del provvedimento di liquidazione. Ricevuto l'elenco il Ministero delle finanze esegue, con i dati in suo possesso, il controllo del predetto elenco e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in via telematica, l'elenco delle imprese il cui domicilio fiscale non corrisponde a quello risultante dai propri archivi. 2. I dati di cui al comma 1, che hanno superato il controllo di cui al comma stesso, sono trasmessi dal Ministero delle finanze ai concessionari della riscossione entro il quinto giorno successivo alla comunicazione degli stessi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, recante: "Regolamento attuativo delle norme sulla regolamentazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996. - La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1998. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 10, del citato decreto legislativo n. 241/1997: "10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente capo e dall'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalita' di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22". - Il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante: "Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998. - Si riporta l'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241/1997: "3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341: "Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2. 2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei princi'pi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione. 3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dall'Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea. 4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese. 5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. 6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione dell'agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni".
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| Art. 2 Adempimenti del beneficiario dell'agevolazione
1. I beneficiari delle agevolazioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di liquidazione, possono usufruire, a fini compensativi, dell'agevolazione in occasione dell'effettuazione dei versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; l'agevolazione puo' essere fatta valere anche su piu' versamenti. 2. Il beneficiario dell'agevolazione effettua le operazioni di cui al comma 1 esclusivamente presso il concessionario della riscossione competente secondo il proprio domicilio fiscale e consegna, in occasione del primo versamento per il quale intende avvalersi dell'agevolazione, uno dei due esemplari del modulo rilasciato, unitamente alla comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il contribuente presenta, nel contempo, sempre al concessionario il modello di versamento nel quale va indicato l'importo dell'agevolazione che si utilizza per il pagamento ed il relativo codice-tributo.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241/1997: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche]; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze. 2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
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| Art. 3 Adempimenti del concessionario
1. Ogni qualvolta il contribuente effettui pagamenti avvalendosi dell'agevolazione, il concessionario verifica preventivamente che il contribuente stesso sia l'effettivo beneficiario dell'agevolazione, che il relativo ammontare complessivo riportato sul documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato corrisponda a quello comunicato dal Ministero delle finanze e che l'importo dell'agevolazione che il contribuente utilizza in sede di versamento trovi capienza nell'ammontare dell'agevolazione concessa. Effettuate tali verifiche, il concessionario esegue le operazioni di riscossione ed annota gli estremi dell'eseguito versamento sia sul modulo, rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in suo possesso che su quello conservato dal contribuente. |
| Art. 4 Regolazioni contabili
1. Ai fini della regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che utilizzano le agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimenta la contabilita' speciale "fondi di bilancio" prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, con le somme necessarie. 2. Il citato Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettua sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, mensilmente, e comunque prima dell'utilizzo da parte dei beneficiari, il versamento degli importi corrispondenti alle agevolazioni liquidate. 3. La struttura di gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede alla regolazione contabile con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183. 4. Nel caso in cui le agevolazioni siano fruite su somme di spettanza della regione siciliana tali somme vengono riportate al lordo prima dell'attribuzione alla stessa regione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241): "3. La contabilita' speciale "fondi di bilancio" e' alimentata con le seguenti modalita': a) nel primo anno di applicazione, dopo l'apertura della contabilita' speciale, con il cinquanta per cento delle disponibilita' esistenti al momento sulle unita' previsionali di base indicate al comma 2. La parte di stanziamento corrispondente all'ammontare dei rimborsi gia' erogati e dei compensi gia' trattenuti dalle banche e dai concessionari e' mantenuta nell'unita' previsionale di base per provvedere alle necessarie regolazioni contabili da parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione; ulteriori afflussi alla contabilita' speciale "fondi di bilancio sono effettuati nei mesi successivi, tenuto conto delle risorse necessarie per effettuare i rimborsi con le disponibilita' esistenti nello stato di previsione del Ministero delle finanze a favore di soggetti non titolari di partita I.V.A., nonche' dei soggetti non ammessi alla compensazione ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 9 luglio 9 luglio 1997, n. 241; b) per gli esercizi successivi, la contabilita' speciale "fondi di bilancio e' alimentata, nel mese di gennaio di ciascun anno, entro il limite del cinquanta per cento dei fondi iscritti nelle unita' previsionali di base indicate al comma 2. Ulteriori afflussi sono effettuati nei mesi successivi sulla base dei criteri indicati nella lettera a)". - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto del-l'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti. 3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme. 4. La compensazione di cui all'art. 17, puo' operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3".
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| Art. 5 Revoca dell'agevolazione
1. La revoca delle agevolazioni, ovvero, la riduzione dell'importo delle stesse, disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' comunicata, in via telematica, al Ministero delle finanze, il quale a sua volta provvede a darne notizia al concessionario entro tre giorni dalla comunicazione. A seguito della comunicazione di revoca, il concessionario non accetta piu' modelli di versamento relativi alle agevolazioni, ovvero, nel caso di comunicazione concernente la riduzione dell'importo dell'agevolazione accetta versamenti agevolati fino all'ammontare del nuovo importo comunicato. Il concessionario provvede, altresi', ad annotare tale nuovo importo sul modulo, rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in suo possesso, nonche', su quello che il beneficiario dell'agevolazione presenta in occasione del primo versamento successivo alla comunicazione di riduzione dell'agevolazione. 2. A seguito del provvedimento di revoca, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al recupero delle somme gia' fruite dal beneficiario. A tal fine il concessionario comunica l'importo dell'agevolazione effettivamente fruita dal beneficiario stesso. 3. Nei casi in cui i provvedimenti di revoca ovvero di riduzione dell'importo dell'agevolazione intervengano prima che la stessa sia in tutto o in parte fruita dal beneficiario, l'importo corrispondente alle quote non fruite viene scomputato dal primo versamento utile alla contabilita' speciale "fondi di bilancio" di cui all'articolo. 4 |
| Art. 6 Trasmissioni in via telematica
1. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvate le specifiche tecniche per le trasmissioni in via telematica di cui all'articolo 1 ed all'articolo 5. |
| Art. 7 Ambito di applicazione del decreto
1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto 24 gennaio 1996, n. 90. 2. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto 24 gennaio 1996, n. 90, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 gennaio 2000 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 116
Nota all'art. 7: - Per quanto concerne il decreto ministeriale n. 90/1996, vedi nelle note alle premesse.
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