Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2000, n. 58
Regolamento recante norme concernenti le modalita' di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e le relative regolazioni contabili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e, in particolare l'articolo 1, il quale, nel prevedere la possibilita' di utilizzare incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze siano approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, recante le norme di attuazione sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, che ha sostituito la suddetta delibera dell'8 agosto 1995;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Ritenuta la necessita' di modificare il suddetto decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, a seguito delle modifiche intervenute, in materia di versamenti e compensazioni, per effetto del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota del 22 dicembre 1999, n. 3-17370/UCL;
A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1
Trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministero delle finanze, in via telematica, l'elenco delle imprese che usufruiscono delle agevolazioni, di cui all'articolo l del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, per le quali e' stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti, la data dell'avvenuta liquidazione, e l'importo dell'agevolazione. Detta trasmissione va effettuata entro il quinto giorno successivo all'adozione del provvedimento di liquidazione. Ricevuto l'elenco il Ministero delle finanze esegue, con i dati in suo possesso, il controllo del predetto elenco e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in via telematica, l'elenco delle imprese il cui domicilio fiscale non corrisponde a quello risultante dai propri archivi.
2. I dati di cui al comma 1, che hanno superato il controllo di cui al comma stesso, sono trasmessi dal Ministero delle finanze ai concessionari della riscossione entro il quinto giorno successivo alla comunicazione degli stessi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio
1996, n. 90, recante: "Regolamento attuativo delle norme
sulla regolamentazione contabile per i concessionari della
riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di
agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree
depresse", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
28 febbraio 1996.
- La delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 18 dicembre 1997, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo
1998.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 28 luglio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1998, n. 189, recante: "Regolamento recante norme di
attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in
tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 10, del
citato decreto legislativo n. 241/1997:
"10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 7,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle
previsioni contenute nella sezione I del presente capo e
dall'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n.
567, le modalita' di versamento in tesoreria delle somme
riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo
durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio
telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di
cui all'art. 22".
- Il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183,
recante: "Regolamento recante norme per l'individuazione
della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la
determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti
destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno
1998.
- Si riporta l'art. 22, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 241/1997:
"3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto
1995, n. 341:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai
fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle
aree depresse, le somme individuate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
per consentire l'erogazione di incentivi industriali in
forma automatica nelle aree depresse del territorio
nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita
sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate
trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nel rispetto dei princi'pi e degli indirizzi stabiliti
dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua
l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli
investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma
automatica, detta le modalita' e le procedure di
attuazione, approvando altresi' un apposito modello di
documento dal quale dovra' risultare in particolare
l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il
documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che
si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la
liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata
sulla base di una verifica di regolarita' meramente
formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo
stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza
di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le
norme attuative sulla regolazione contabile per i
concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo
dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per
cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite
dall'Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma
automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed
ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti,
altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non
vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite
da disposizioni normative finalizzate a favorire
specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto
dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro
diciotto mesi dalla presentazione del documento come
prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare
effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative
spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al
soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma
automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del
documento e la liquidazione dell'agevolazione il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto
ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni".



 
Art. 2
Adempimenti del beneficiario dell'agevolazione

1. I beneficiari delle agevolazioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di liquidazione, possono usufruire, a fini compensativi, dell'agevolazione in occasione dell'effettuazione dei versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; l'agevolazione puo' essere fatta valere anche su piu' versamenti.
2. Il beneficiario dell'agevolazione effettua le operazioni di cui al comma 1 esclusivamente presso il concessionario della riscossione competente secondo il proprio domicilio fiscale e consegna, in occasione del primo versamento per il quale intende avvalersi dell'agevolazione, uno dei due esemplari del modulo rilasciato, unitamente alla comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il contribuente presenta, nel contempo, sempre al concessionario il modello di versamento nel quale va indicato l'importo dell'agevolazione che si utilizza per il pagamento ed il relativo codice-tributo.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 241/1997:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni
individuate con decreto del Ministro delle finanze.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".



 
Art. 3
Adempimenti del concessionario

1. Ogni qualvolta il contribuente effettui pagamenti avvalendosi dell'agevolazione, il concessionario verifica preventivamente che il contribuente stesso sia l'effettivo beneficiario dell'agevolazione, che il relativo ammontare complessivo riportato sul documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato corrisponda a quello comunicato dal Ministero delle finanze e che l'importo dell'agevolazione che il contribuente utilizza in sede di versamento trovi capienza nell'ammontare dell'agevolazione concessa. Effettuate tali verifiche, il concessionario esegue le operazioni di riscossione ed annota gli estremi dell'eseguito versamento sia sul modulo, rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in suo possesso che su quello conservato dal contribuente.
 
Art. 4
Regolazioni contabili

1. Ai fini della regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che utilizzano le agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimenta la contabilita' speciale "fondi di bilancio" prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, con le somme necessarie.
2. Il citato Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettua sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, mensilmente, e comunque prima dell'utilizzo da parte dei beneficiari, il versamento degli importi corrispondenti alle agevolazioni liquidate.
3. La struttura di gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede alla regolazione contabile con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183.
4. Nel caso in cui le agevolazioni siano fruite su somme di spettanza della regione siciliana tali somme vengono riportate al lordo prima dell'attribuzione alla stessa regione.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189
(Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni
in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art.
24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241):
"3. La contabilita' speciale "fondi di bilancio" e'
alimentata con le seguenti modalita':
a) nel primo anno di applicazione, dopo l'apertura
della contabilita' speciale, con il cinquanta per cento
delle disponibilita' esistenti al momento sulle unita'
previsionali di base indicate al comma 2. La parte di
stanziamento corrispondente all'ammontare dei rimborsi gia'
erogati e dei compensi gia' trattenuti dalle banche e dai
concessionari e' mantenuta nell'unita' previsionale di base
per provvedere alle necessarie regolazioni contabili da
parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle
entrate - Direzione centrale per la riscossione; ulteriori
afflussi alla contabilita' speciale "fondi di bilancio sono
effettuati nei mesi successivi, tenuto conto delle risorse
necessarie per effettuare i rimborsi con le disponibilita'
esistenti nello stato di previsione del Ministero delle
finanze a favore di soggetti non titolari di partita
I.V.A., nonche' dei soggetti non ammessi alla compensazione
ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 9 luglio
9 luglio 1997, n. 241;
b) per gli esercizi successivi, la contabilita'
speciale "fondi di bilancio e' alimentata, nel mese
di gennaio di ciascun anno, entro il limite del cinquanta
per cento dei fondi iscritti nelle unita' previsionali di
base indicate al comma 2. Ulteriori afflussi sono
effettuati nei mesi successivi sulla base dei criteri
indicati nella lettera a)".
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo
successivo a quello di versamento delle somme da parte
delle banche e di ricevimento dei relativi dati
riepilogativi, un'apposita struttura di gestione
attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di
essi spettanti, tenendo conto del-l'eventuale compensazione
eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'art. 17, puo' operare
soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma
3".



 
Art. 5
Revoca dell'agevolazione

1. La revoca delle agevolazioni, ovvero, la riduzione dell'importo delle stesse, disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' comunicata, in via telematica, al Ministero delle finanze, il quale a sua volta provvede a darne notizia al concessionario entro tre giorni dalla comunicazione. A seguito della comunicazione di revoca, il concessionario non accetta piu' modelli di versamento relativi alle agevolazioni, ovvero, nel caso di comunicazione concernente la riduzione dell'importo dell'agevolazione accetta versamenti agevolati fino all'ammontare del nuovo importo comunicato. Il concessionario provvede, altresi', ad annotare tale nuovo importo sul modulo, rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in suo possesso, nonche', su quello che il beneficiario dell'agevolazione presenta in occasione del primo versamento successivo alla comunicazione di riduzione dell'agevolazione.
2. A seguito del provvedimento di revoca, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al recupero delle somme gia' fruite dal beneficiario. A tal fine il concessionario comunica l'importo dell'agevolazione effettivamente fruita dal beneficiario stesso.
3. Nei casi in cui i provvedimenti di revoca ovvero di riduzione dell'importo dell'agevolazione intervengano prima che la stessa sia in tutto o in parte fruita dal beneficiario, l'importo corrispondente alle quote non fruite viene scomputato dal primo versamento utile alla contabilita' speciale "fondi di bilancio" di cui all'articolo. 4
 
Art. 6
Trasmissioni in via telematica

1. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvate le specifiche tecniche per le trasmissioni in via telematica di cui all'articolo 1 ed all'articolo 5.
 
Art. 7
Ambito di applicazione del decreto

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto 24 gennaio 1996, n. 90.
2. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto 24 gennaio 1996, n. 90, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 gennaio 2000
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 116



Nota all'art. 7:
- Per quanto concerne il decreto ministeriale n.
90/1996, vedi nelle note alle premesse.



 
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