Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 febbraio 2000, n. 57
Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualita' degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, e successive modificazioni e integrazioni, che reca disposizioni in materia di controlli di qualita' dei prodotti ortofrutticoli;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la preliminare delibera del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 19 novembre 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme comuni di qualita' stabilite a livello comunitario, commercializzati all'interno dell'Unione europea e nell'interscambio con i Paesi terzi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
Per quanto riguarda la legge 24 aprile 1998, n. 128, si
veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
1995-1997). L'art. 8, cosi' recita:
"Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive delle
Comunita' europee attuate in via regolamentare o
amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonche' della
presente legge e per le violazioni di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento
delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia; i decreti legislativi si informeranno ai princi'pi
e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c)".
- Il regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio e'
stato pubblicato nella GUCE L 297 del 21 novembre 1996.
- Il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione e'
stato pubblicato nella GUCE L 219 del 4 agosto 1992.
- Il decreto ministeriale del 2 giugno 1992, n. 339,
concernente il "Regolamento recante disposizioni in materia
di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualita'
dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 17 luglio 1992, n. 167.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: "Modifiche al
sistema penale".



 
Art. 2
Commercializzazione senza iscrizione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, non avendone titolo, appone sui colli etichette con il logo dell'esenzione dal controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 2.000.000 a L. 12.000.000.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 11, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 2251/92 e' il seguente:
"3. Gli Stati membri predispongono un registro degli
operatori e degli importatori di ortofrutticoli, ai quali
attribuiscono un numero di protocollo".
- Il testo dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 2251/92 e' il seguente:
"3. L'operatore esentato appone su ciascun collo
spedito un'etichetta conforme al modello di cui
all'allegato III, sulla quale figuri il suo numero di
protocollo nel registro di cui all'art. 11, paragrafo 3".



 
Art. 3
Impedimento delle operazioni di controllo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendone tenuto, omette di notificare all'organismo competente le informazioni necessarie per l'esecuzione del controllo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 500.000 a L. 3.000.000.
2. Salvo che il fatto costituisce reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo da parte del personale addetto o, comunque, ne ostacola l'esercizio.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 2251/92, e' il seguente:
"2. Per l'esecuzione del controllo di cui al presente
articolo l'operatore o il suo rappresentante notifica
all'organismo competente tutte le informazioni necessarie.
Esse comprendono gli elementi d'identificazione dei
prodotti, nonche' l'indicazione precisa del luogo e del
periodo in cui le spedizioni verranno effettuate e della
prevista destinazione".



 
Art. 4
Violazione delle norme comuni di qualita'

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme comuni di qualita' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 30.000.000, a seconda della gravita' dell'infrazione e del valore commerciale del prodotto.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2200/96
e' il seguente:
"Art. 2. - 1. I prodotti destinati ad essere forniti al
consumatore allo stato fresco possono essere classificati
in base ad un sistema di norme.
2. Le norme per gli ortofrutticoli freschi indicare
nell'allegato I sono adottare secondo la procedura di cui
all'art. 46 ai fini dell'attuazione dell'organizzazione
comune dei mercati. A tal fine si tiene conto delle norme
CEE (ONU) raccomandare dal gruppo di lavoro sulla
normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento
qualitativo istituito presso la Commissione economica per
l'Europa.
Fino al momento dell'adozione di nuove norme continuano
ad applicarsi le norme definire a norma dell'art. 2 del
regolamento (CEE) n. 1035/72.
3. La Commissione puo', secondo la procedura di cui
all'art. 46, inserire altri prodotti nell'elenco che figura
nell'allegato I".
- Le norme comuni di qualita' per gli ortofrutticoli
freschi, adottate ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 2 di
cui sopra, sono le seguenti: =====================================================================
"Norma comune di qualità | Prodotti interessati ===================================================================== Reg. (CEE) n. 1292/81 del 12 giugno 1981 |Melanzane Reg. (CEE) n. 1292/81 del 12 giugno 1981 |Zucchine Reg. (CEE) n. 778/83 del 30 marzo 1983 |Pomodori Reg. (CEE) n. 2213/83 del 28 luglio 1983 |Cicoria Witloof Reg. (CEE) n. 2213/83 del 28 luglio 1983 |Cipolle Reg. (CEE) n. 899/87 del 30 marzo 1987 |Ciliege Reg. (CEE) n. 899/87 del 30 marzo 1987 |Fragole Reg. (CEE) n. 1591/87 del 5 giugno 1987 |Cavoli di Bruxelles Reg. (CEE) n. 1591/87 del 5 giugno 1987 |Cavoli cappucci Reg. (CEE) n. 1591/87 del 5 giugno 1987 |Sedani da coste Reg. (CEE) n. 1591/87 del 5 giugno 1987 |Spinaci Reg. (CEE) n. 1730/87 del 22 giugno 1987 |Uva da tavola Reg. (CEE) n. 79/88 del 13 gennaio 1988 |Indivie ricce e scarole Reg. (CEE) n. 79/88 del 13 gennaio 1988 |Lattuga romana Reg. (CEE) n. 79/88 del 13 gennaio 1988 |Lattughe Reg. (CEE) n. 1677/88 del 15 giugno 1988 |Cetrioli Reg. (CEE) n. 920/89 del 10 aprile 1989 |Arance Reg. (CEE) n. 920/89 del 10 aprile 1989 |Clementine Reg. (CEE) n. 920/89 del 10 aprile 1989 |Limoni Reg. (CEE) n. 920/89 del 10 aprile 1989 |Mele Reg. (CEE) n. 920/89 del 10 aprile 1989 |Monreal/Satsuma Reg. (CEE) n. 920/89 del 10 aprile 1989 |Mandarini/Wilking Reg. (CEE) n. 920/89 del 10 aprile 1989 |Pere Reg. (CEE) n. 920/89 del 10 aprile 1989 |Tangerini Reg. (CEE) n. 920/89 del 10 aprile 1989 |Altri ibridi mandarini Reg. (CEE) n. 1076/89 del 26 aprile 1989 |Porri Reg. (CEE) n. 410/90 del 16 febbraio 1990 |Kiwi Reg. (CEE) n. 3590/90 del 12 dicembre 1990 |Pesche Reg. (CEE) n. 3596/90 del 12 dicembre 1990 |Nettarine Reg. (CEE) n. 1108/91 del 30 aprile 1991 |Albicocche Reg. (CE) n. 831/97 del 7 maggio 1997 |Avocadi Reg. (CE) n. 1093/97 del 16 giugno 1997 |Cocomeri Reg. (CE) n. 1093/97 del 16 giugno 1997 |Meloni Reg. (CE) n. 2288/97 del 18 novembre 1997 |Agli Reg. (CE) n. 963/98 del 7 maggio 1998 |Carciofi Reg. (CE) n. 963/98 del 7 maggio 1998 |Cavolfiori Reg. (CE) n. 963/98 del 7 maggio 1998 |Fagiolini Reg. (CE) n. 730/99 del 7 aprile 1999 |Carote Reg. (CE) n. 1168/99 del 3 giugno 1999 |Prugne Reg. (CE) n. 1455/99 del 1° luglio 1999 |Peperoni dolci Reg. (CE) n. 2377/99 del 9 novembre 1999 |Asparagi Reg. (CE) n. 2561/99 del 3 dicembre 1999 |Piselli da sgranare".



 
Art. 5
Modalita' di versamento delle somme dovute

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono versati alle regioni e alle province autonome secondo criteri e modalita' da stabilirsi con propri provvedimenti.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1967, n. 268, e' abrogato.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.



Note all'art. 6:
- Il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito
dalla legge 13 maggio 1967, n. 268, reca: "Organizzazione
del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di
qualita' dei prodotti ortofrutticoli".
- Per quanto riguarda la legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1o febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
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