Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 28 febbraio 2000 |
Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso variabile, decennali, con godimento 1o gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, sesta tranche. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato; Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-bis, che - per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995 - autorizza il Ministro del tesoro ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, con decorrenza 1o gennaio 1996 e durata dieci anni, con caratteristiche, modalita' e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto n. 787352 del 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996 e dal decreto n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1o gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, l'importo di ciascun credito con le modalita' ivi indicate; Visti i sottoindicati decreti ministeriali: n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1996; n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997; n. 179618 del 22 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997; n. 471821 del 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998; n. 474306 del 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, emissioni di certificati di credito del Tesoro, per complessive L. 128.592.377.960 ad estinzione di crediti d'imposta per L. 128.462.753.960; Vista la lettera in data 15 febbraio 2000 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 11 contribuenti, titolari di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, cui dovranno essere assegnati certificati di credito del Tesoro per L. 1.687.000 euro, tenuto conto degli arrotondamenti effettuati per l'importo complessivo di L. 10.881.000; Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una sesta tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessivi 1.687.000 euro (pari a L. 3.266.487.490), e che a fronte di tale emissione verra' versato all'entrata del bilancio statale la suddetta somma di L. 10.881.000, nonche' l'importo di L. 3.255.606.490, pari alla differenza fra la somma predetta ed il controvalore in lire italiane dell'importo emesso; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, e' disposta l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali1.687.000 euro da assegnare ai soggetti creditori d'imposta indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni: durata: dieci anni; godimento: 1o gennaio 1996; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1o gennaio 2006; tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse. |
| Art. 2. E' affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati e' rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. Il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la gestione accentrata della Banca d'Italia, intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto. |
| Art. 4. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni. |
| Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1o luglio ed al 1o gennaio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera a), del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime due semestralita' dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986. Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale. Per le semestralita' scadute dal 1o luglio 1996 al 1o gennaio 1999, il calcolo degli interessi verra' effettuato con le modalita' indicate nel terzo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 settembre 1996, citato nelle premesse. Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, cosi' come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire piu' vicine. |
| Art. 6. Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 1o gennaio 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997, nonche' del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998. |
| Art. 7. Presso la filiale della Banca d'Italia territorialmente competente verra' aperto un conto di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi attribuiti. In detti depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente art. 1. |
| Art. 8. I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 27 novembre 1998. In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative. |
| Art. 9. Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 2000, faranno carico al capitolo 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi. Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2006, faranno carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2000 Il Ministro: Amato |
| Allegato ----> Vedere Tabelle a pag. 45 (PDF) <---- |
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