Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 10 marzo 2000 |
Determinazione dell'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 116, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che ha recepito il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996, che fissa l'importo massimo delle commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro con durata trimestrale, semestrale ed annuale; Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1998 con cui si dispone, tra l'altro, che la durata dei buoni ordinari del Tesoro puo' essere espressa in giorni; Ravvisata l'opportunita' di stabilire l'importo massimo delle commissioni da applicare per le operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro la cui durata e' espressa in giorni; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. A modifica dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996, dal 1o maggio 2000 l'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro e' stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni; 0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 350 giorni e 0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 351 giorni. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2000 Il Ministro: Amato |
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