Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 7 febbraio 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rebin S.r.l., in Lecce, unita' di Lecce e Ruffano, Marcon e Portogruaro e Taranto. (Decreto n. 27776). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta Rebin S.r.l.; Visto il decreto ministeriale datato 14 gennaio 1999, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 23 ottobre 1998, il suddetto trattamento; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rebin S.r.l., con sede in Lecce, unita' di Lecce e Ruffano (Lecce) (NID 9916LE0006), per un massimo di 69 unita' lavorative, Marcon e Portogruaro (Venezia) (NID 9906VE0017), per un massimo di 41 unita' lavorative, Taranto (NID 9916TA0030), per un massimo di 39 unita' lavorative per il periodo dal 23 ottobre 1999 al 22 aprile 2000. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza del tribunale del 22 ottobre 1998, n. 6220, contributo addizonale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' stato autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2000 Il direttore generale: Daddi |
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