Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 14 febbraio 2000
Individuazione, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 507/1999, dell'ufficio al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il regio decreto legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, in particolare l'art. 11 concernente le violazioni in materia di esportazioni ed importazioni di merci;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", in particolare gli articoli 67, 93 e 103;
Ritenuta la necessita' di dover individuare, ai sensi dell'art. 103, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999, l'ufficio al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
Decreta:
L'ufficio al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la divisione quarta della Direzione generale per la politica commerciale e gestione del regime degli scambi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 febbraio 2000
Il Ministro: Fassino
 
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