IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il proprio decreto n. 6088 del 20 ottobre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999) con il quale, al fine di assicurare da un lato la piu' ampia sicurezza dell'attivita' di pesca e dall'altro di consentire, per effetto dell'istituzione di zone di tutela, la ricostituzione ulteriore degli stock ittici, sono state istituite due zone di riposo biologico; Considerato che le operazioni di recupero degli ordigni rilasciati in mare durante le operazioni legate alla crisi internazionale in Kosovo non sono ancora ultimate; Ritenuta la necessita' per motivi di sicurezza, mantenere il divieto dell'attivita' di pesca nell'area circolare "Zona B" incentrata sul punto di coordinate lat. 44o30'00'' - long. 13o30'00'' avente raggio di sette miglia nautiche dal medesimo punto; Decreta: Art. 1. Per i motivi in premessa indicati, con effetto immediato, nella zona di riposo biologico individuata quale "Zona A" dalle seguenti coordinate geografiche: a) lat. 44o20'00'' - long. 13o16'00''; b) lat. 44o26'30'' - long. 13o28'00''; c) lat. 44o08'30'' - long. 13o52'00''; d) lat. 44o03'00'' - long. 13o40'00'' , e' consentita l'attivita' di pesca. Il presente decreto, avente carattere di urgenza, e' comunicato alle altre Amministrazioni interessate ed alle Associazioni professionali ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2000 Il Ministro: De Castro |