Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 10 marzo 2000, n. 54 |
Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in relazione alle pressanti esigenze connesse alla fase di prima attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, di non privare gli uffici giudiziari dello specifico apporto professionale assicurato dai lavoratori socialmente utili o impegnati in progetti di utilita' collettiva che attualmente vi operano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per far fronte alla necessita' e alla urgenza di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia puo' provvedere, alla data di scadenza dei progetti in corso, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per 18 mesi, fino ad un massimo di 1.850 per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilita' collettiva realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12 della legge della regione siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997. |
| Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede: a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 16.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002; l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle finanze rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni per l'anno 2000; b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro della giustizia Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto |
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