Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 25 febbraio 2000
Autorizzazione all'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona ad espletare le attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane
e tecnologiche in sanita'
e assistenza sanitaria di competenza statale
Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona in data 25 novembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 7 febbraio 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione II del Consiglio superiore di sanita' in data 9 febbraio 2000;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanita', che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999 convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 10 aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di polmone debbono essere eseguite presso l'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di polmone debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Calabro' prof. Francesco, primario della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Furlan dott. Gaetano, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Magnanelli dott. Giovanni, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Terzi dott. Alberto, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Falezza dott. Giovanni, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Luciani dott. G. Battista, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Santini dott. Francesco, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Veneto non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2000
Il direttore generale: D'Ari
 
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