IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visti i decreti di attuazione, finora emanati della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Aversa" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1994 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di terra di lavoro di Caserta, intesa ad ottenere la modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere favorevole della regione Campania sulla citata domanda; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Aversa" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il settimo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa" e' sostituito per intero dal testo seguente: Per il solo tipo spumantizzato in autoclave e' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere della regione Campania, consentire per un periodo di anni 8 a decorrere dalla data di entrata in vigore (31 luglio 1993) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa", che le operazoni sopra indicate siano effettuate in stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 del disciplinare di cui trattasi o autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Uffidella Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2000 Il direttore generale: Di Salvo |