Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 febbraio 2000
Integrazione al decreto 4 agosto 1997 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Faenza".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed
agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la nota dell'ente tutela vini di Romagna con la quale viene richiesta l'integrazione dell'articolo 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Faenza" e piu' precisamente alla caratteristica: "titolo alcolometrico volumico minimo", viene rilevata la mancata specificazione che trattasi di alcole "totale";
Ritenuto di doversi procedere alla riformulazione dell'articolo 6 del suddetto disciplinare di produzione, al fine di una corretta applicazione del medesimo;
Decreta:
L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" riconosciuto con decreto dirigenziale 4 agosto 1997 -, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 204 - del 2 settembre 1997 -, e' sostituito con il testo annesso al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
Annesso
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli di Faenza" Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Colli di Faenza" Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l.
"Colli di Faenza" Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino, tavolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Colli di Faenza" Sangiovese:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, delicato che ricorda la viola;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l (25 per il tipo "riserva").
"Colli di Faenza" Trebbiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
Per tutte le tipologie, in cui e' stato effettuato l'affidamento in fusti di legno puo' notarsi la presenza di sapore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
 
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