Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2000, n. 49
Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto, in particolare, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del predetto decreto n. 502 del 1992, e successive modificazioni, che dispongono in ordine all'opzione per il rapporto esclusivo per i dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede la possibilita' di disposizioni correttive ai decreti legislativi attuativi della richiamata legge n. 419 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata, reso il 20 gennaio 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 15-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' fissato al 14 marzo 2000. Tale termine si applica, altresi', ai dirigenti titolari di incarico quinquennale conferito prima del 31 dicembre 1998. I predetti dirigenti, in caso di non opzione per il rapporto esclusivo, sono confermati nell'incarico fino al 30 giugno 2000.
2. I dirigenti di cui all'articolo 15-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono sottoposti a verifica ai sensi del medesimo comma 7, e che, nel termine di cui al comma 1, abbiano optato per il rapporto esclusivo ovvero che non abbiano comunicato l'opzione al direttore generale, possono chiedere al direttore generale, entro il 30 aprile 2000, la verifica dell'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio. Il direttore generale dispone la verifica entro il 30 giugno 2000, da concludere entro il 31 dicembre 2000. La verifica e' effettuata da un comitato composto dal direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente, e da due esperti esterni all'azienda, di cui uno nominato dalla regione e uno nominato dal consiglio di direzione dell'azienda. Nel caso di verifica positiva i dirigenti sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. Nel caso di verifica non positiva al dirigente e' conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. I dirigenti di cui al comma 2 del presente articolo che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori due anni, a decorrere dal 30 aprile 2000. A decorrere dal 1o maggio 2002 ai dirigenti di cui al presente comma e' conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in caso di opzione per il rapporto non
esclusivo o di non accettazione dell'incarico con rapporto
esclusivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.((1))
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto
---- --------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/03/2000, n. 61 nell'introdurre l'art. 2 ha conseguentemente modificato la data di entrata in vigore del provvedimento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali dellla Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concerne "Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge
30 novembre 1998, n. 419".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inivare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappesentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
concerne "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo
unico in materia di organizzazione e funzionamento del
Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni modificative e integrative
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sulla base dei princi'pi e dei
criteri direttivi previsti dall'art. 2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve
avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle
regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma
1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delel disposizioni in esso
contenute, il Governo acquisisce il parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, nonche' della
conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi,
rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della
conferenza unificata e' immediatamente trasmesso alle
commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto
legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego
nonche' sull'eta' pensionabile, sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge
non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e
27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni".
- Per il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 29, si
veda in nota al titolo.
- Il testo degli articoli 15-quater e 15-quinquies del
citato decreto legislativo n. 502/1992, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro
dei dirigenti del ruolo sanitario). - 1. I dirigenti
sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il
contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale intramuraria, sono
assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato
per l'esercizio dell'attivita' libero professionale
extracomunitaria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo.
3. Entro novanta giornid alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti
i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono
tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in
ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione
si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto
esclusivo.
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro
esclusivo non puo' chiedere il passaggio al rapporto di
lavoro non esclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
sanitario con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva.
Art. 15-quinquies (Caratteristiche del rapporto di
lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari). - 1. Il rapporto
di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della
posizione ricoperta e della competenza professionale
posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno
orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero
professionale individuale, al di fuori dell'impegno di
servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
dal direttore generale d'intesa con il collegio di
direzione, salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' a pagamento svolta in e'quipe, al di fuori
dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in e'quipe, al di fuori dell'impegno di
servizio, in strutture di altra azienda del Servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione dell'azienda con le
predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' professionali, richieste a pagamento da terzi
all'azienda, quando le predette attivita' siano svolte al
di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione
dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall'azienda stessa, sentite le e'quipe dei servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche'
al personale che presta la propria collaborazione sono
stabiliti dal direttore generale in conformita' alle
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto
tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita'
libero professionale e al fine anche di concorrere alla
riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attivita'
libero professionale non puo' comportare per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella
assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina
contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
attivita' istituzionale e attivita' libero professionale
nel rispetto dei seguenti principi: l'attivita'
istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero
professionale, che viene esercitata nella salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi
orari di attivita' necessari per i compiti istituzionali,
devono essere comunque rispettati i piani di attivita'
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e
conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
e i tempi di attesa concordati con le e'quipe, l'attivita'
libero professionale e' soggetta a verifica da parte di
appositi organismi e sono individuate penalizzazioni,
consistenti anche nella sospensione del diritto
all'attivita' stessa, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma o di quelle
contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2
non e' consentito l'uso del ricettario del Servizio
sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o
complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per
struttura ai fini del presente decreto, si intende
l'articolazione organizzativa per la quale e' prevista,
dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis,
responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano
strutture complesse i dipartimenti e le unita' operative
individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo
e coordinamento previsto dall'art. 8-quater, comma 3. Fino
all'emanazione del predetto atto si considerano strutture
complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni
funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non
abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della
pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di
struttura complessa alla quale sono proposti. Essi sono
sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia'
previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di
verifica positiva, il dirigente e' confermato
nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette
anni. In caso di verifica non positiva o di non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al
dirigente e' conferito un incarico professionale non
comportante direzione di struttura in conformita' con le
previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro,
contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo
di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e
per i comandi e i corsi di aggiornamento
tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le
specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in
relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui
all'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle
disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 72 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- L'art. 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n.
133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente:
"2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere
coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi
al patto di stabilita' interno di cui alla legge
23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i
princi'pi e i criteri direttivi di cui alla legge
30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento
con i predetti obiettivi, princi'pi e criteri, entro un
anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e
nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri
direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998,
con uno o piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 15-quater, comma 3, del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 15-quinquies, comma 7, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive mdificazioni, si veda in nota alle premesse.



 
Art. 2 ((1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.))
 
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