Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 febbraio 2000, n. 52 |
Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso interno, per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore nel Corpo della polizia penitenziaria. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il decreto 21 luglio 1998, n. 297, recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruoli degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Considerato che ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, occorre individuare, con apposito regolamento, le modalita' di svolgimento del concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, nonche' determinare le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Esperite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999, prot. n. 246/99; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 9292 del 15 dicembre 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 30-bis,, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' ammesso a partecipare il personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del diploma di maturita' di scuola media superiore.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato". - Si trascrive il testo dell'art. 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comme 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395): "Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. 2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia". - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 490/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservata alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidcnte della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 30-bis del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare: a) il numero dei posti complessivi messi a concorso; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) le materie oggetto delle prove d'esame; f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio; g) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso. |
| Art. 3. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno 1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze. 2. E' escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): "Art. 93 (Esclusioni dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impietato dall'esame o dallo scrutinio". "Art. 205 (Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono ".
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| Art. 4. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al competente ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, devono essere presentate, alle direzioni di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso. |
| Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame e' composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. La commissione e' nominata con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. |
| Art. 6. Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta ed un colloquio. 2. La prova scritta concerne la trattazione di un elaborato vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria e di diritto penitenziario. 3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi. 5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato la votazione di ventuno/trentesimi. 6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. |
| Art. 7. Titoli di servizio 1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio posseduti nel triennio precedente la data di decorrenza della promozione ad eccezione di quelli previsti dalle lettere d) e g) del successivo comma, per i quali si prescinde da ogni limite di tempo. 2. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue: a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15; b) qualita' delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 3; d) diploma di laurea: punti da 2 a 5; e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 3; f) speciali riconoscimenti: fino a punti 2; g) anzianita' nella qualifica di ispettore capo: punti 2 per ciascun anno. Si valuta come anno intero la frazione residua superiore a sei mesi. 3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso. 4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione. 6. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. |
| Art. 8. Graduatoria 1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. 2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria di merito. 3. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. |
| Art. 9. Decorrenza della promozione 1. La nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria decorre, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 30-bis del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 10. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1o febbraio 2000 Il Ministro: Diliberto Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000 Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 71
Nota all'art. 10: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento di concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
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