Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 10 febbraio 2000 |
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, in attuazione dell'art. 29, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Anno 2000. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza; Visto l'art. 29, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha confermato fino al 31 dicembre 2000 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997; Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47, esclusivamente per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti; Ravvisata l'opportunita' di stabilire per le predette province il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento che i trasferimenti statali registrano, a decorrere dall'anno 1999, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Considerato che per i comuni sopra richiamati possono essere individuate due categorie di enti in relazione al grado di copertura delle spese con le entrate proprie; Ravvisata l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica; Ravvisata l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1999 sempre dall'amministrazione centrale vigilante; Considerato che per le regioni e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata la necessita' di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilita' degli enti; Visti i propri decreti 16 gennaio 1998 e 4 marzo 1999 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998 e 1999 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997; Considerata l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2000 dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997; Decreta: Art. 1. Regioni e province autonome 1. Il limite di giacenza per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e' stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli di bilancio indicati nel comma 2. 2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sulle unita' previsionali di base di seguito indicate con riferimento ai capitoli accanto a ciascuna indicati: 7.1.2.5: cap. 3741 (Fondo compensativo interregionale); 7.1.2.10: cap. 3813 (Ammortamento mutui spesa sanitaria 1990); 7.1.2.13: cap. 3862 (Compensazione perdite derivanti dalla riduzione della sovrattassa diesel); 7.1.2.16: da cap. 3890 a cap. 3896 e cap. 3898 (devoluzione tributi regioni a statuto speciale); 7.1.2.18: cap.3933 (oneri personale Campania e Abruzzo); 7.2.1.1: cap. 8500 (terremoto 1990 Sicilia); 7.2.1.12: cap. 8640 (forestali Calabria). 3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli richiamati al comma 2. |
| Art. 2. Province e comuni 1. Il limite di giacenza per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e' stabilito nella misura del 20 per cento; per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti i limiti di giacenza sono stabiliti nelle misure del 14 e del 18 per cento come indicato per ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto. 2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 dal Ministero dell'interno a valere sulle unita' previsionali di base n. 3.1.2.2 e n. 3.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1601 (fondo ordinario), 1602 (fondo perequativo), 1603 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti). 3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 2. |
| Art. 3. Universita' 1. Il limite di giacenza per le universita' statali e' stabilito nella misura del 14 per cento. 2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1999 dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1263 (finanziamento ordinario), 7105 (conto interessi mutui), 7107 e 7108 (rate ammortamento), e 7109 (edilizia universitaria). 3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sul capitolo n. 1263. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 1999. 4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2000, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1999. 5. In caso di istituzione di nuove universita' nel corso del 2000 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2000 da attribuire a valere sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2. |
| Art. 4. Grandi enti di ricerca 1. Il limite di giacenza per gli enti di ricerca di cui all'art. 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e' stabilito nella misura del 14 per cento. 2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sulle unita' previsionali di base n. 4.1.2.1, 4.2.1.1 e n. 4.2.1.3 con specifico riferimento ai capitoli numero 1702 (sincrotrone), 7508, 7526 e n. 7536 (ricerca scientifica), quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 1999 attribuite al C.N.R. e all'A.S.I. - E.S.A. e 7591 (sincrotrone), e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a valere sull'unita' previsionale di base n. 3.2.1.13 con specifico riferimento al capitolo numero 7210 (E.N.E.A.). 3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2000 e 1999, limitatamente al C.N.R. e all'A.S.I. - E.S.A. di cui al citato capitolo 7536. 4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2000, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1999. |
| Art. 5. Altri enti assoggettati a tesoreria unica 1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e' stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2000 ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 1999. 2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza. 3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 20 miliardi di lire. 4. Tra gli enti individuati dal presente articolo non sono compresi le province con popolazione fino a 400.000 abitanti, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti e le comunita' montane, a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. |
| Art. 6. Disposizioni di carattere generale 1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 e integrato dall'art. 11, comma 1-ter, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilita' speciali o nei conti correnti con il Tesoro e' calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilita' libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2000, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 1999 che non abbiano gia' prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 1999. Resta altresi' ferma la possibilita' di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore. 3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamita' naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali di bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: "Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge 449/1997". 4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento e' apposta l'annotazione di cui al comma 3. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, puo' autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze. 6. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali di bilancio. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2000 Il Ministro: Amato Tabella (art. 2 comma 1) ELENCO DEGLI ENTI LOCALI SOGGETTI A LIMITE DI GIACENZA PARI AL 14% Comuni: Afragola Alessandria Altamura Ancona Andria Bari Barletta Benevento Brindisi Busto Arsizio Caltanissetta Carrara Casoria Castellamare di Stabia Catanzaro Cosenza Foggia Gela Giugliano in Campania Guidonia Montecelio Lamezia Terme Marsala Messina Molfetta Napoli Palermo Portici Potenza Pozzuoli Reggio Calabria Salerno San Giorgio a Cremano Taranto Terni Torre del Greco Trapani ELENCO DEGLI ENTI LOCALI SOGGETTI A LIMITE DI GIACENZA PARI AL 18% Comuni: Arezzo Asti Bergamo Bologna Brescia Cagliari Carpi Caserta Catania Cesena Cinisello Balsamo Como Cremona Ferrara Firenze Forli' Genova Grosseto Imola La Spezia L'Aquila Latina Lecce Livorno Lucca Massa Milano Modena Monza Novara Padova Parma Pavia Perugia Pesaro Pescara Piacenza Pisa Pistoia Prato Quartu Sant'Elena Ragusa Ravenna Reggio Emilia Rimini Roma Sassari Savona Sesto San Giovanni Siracusa Torino Treviso Varese Venezia Verona Vicenza Viterbo |
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