Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 16 febbraio 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la delibera del senato accademico, n. 28 del 16 novembre 1999, con la quale il senato ha approvato modifiche al testo degli articoli 23.10, 23.11, 28.8, 28.9, 33.7, 33.8 e 47.10 dello statuto di ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, n. 423 del 23 novembre 1999, con la quale il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole sulle modifiche al testo dei suddetti articoli;
Vista la nota, prot. n. 5539 del 9 febbraio 2000, con la quale il MURST comunica di non avere alcun rilievo da sollevare in merito alle modifiche di statuto sopracitate;
Decreta:
Art. 1.
1. Al testo dello statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, sono apportate le modifiche di cui all'articolo seguente.
 
Art. 2.
1. Il testo attuale dell'art. 23.10 e' sostituito dal seguente:
Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facolta'. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
2. Il testo attuale dell'art. 23.11 e' sostituito dal seguente:
Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni.
3. Il testo attuale dell'art. 28.8 e' sostituito dal seguente:
Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
4. Il testo attuale dell'art. 28.9 e' sostituito dal seguente:
Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni.
5. Il testo attuale dell'art. 33.7 e' sostituito dal seguente:
Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del dipartimento. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato
6. Il testo attuale dell'art. 33.8 e' sostituito dal seguente:
Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni.
7. Il testo attuale dell'art. 47.3 e' sostituito dal seguente:
Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facolta' e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'universita', ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di cui agli articoli 23.11, 28.9 e 33.8, il decano dei professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente dell'universita', della facolta' e della struttura interessata, indice le elezioni per il rinnovo della carica vacante.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Il presente decreto e' altresi' pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa.
Pisa, 16 febbraio 2000
Il rettore: Modica
 
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