Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA
DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;
Vista la legge n. 4/1999;
Vista la delibera del senato accademico del 13 gennaio 2000;
Visto il nuovo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Nel regolamento didattico dell'Universita' "La Sapienza", previsto dall'art. 21 dello statuto emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999, viene introdotto il nuovo ordinamento degli studi relativo alla scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.
Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia
1. La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia (sinonimo: neurofisiologia clinica) risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica strumentale delle malattie del sistema nervoso, con riferimento anche agli aspetti subspecialistici della neuroriabilitazione.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia.
4. Il corso ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto della capacita' formative delle strutture di cui al comma 5.
7. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente comma 4.
Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al comma 2 e gli obiettivi specificati nelle tabelle A e B, relativi agli standards formativi specifici per la specializzazione in neurofisiopatologia, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tebella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.
Il piano dettagliato delle attivita' formative, di cui sopra, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
8. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni degli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione di un periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Tabella A -Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.
Area A - Area propedeutica.
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi, l'organizzazione strutturale e funzionale del sistema nervoso centrale e periferico; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.
Settori: E04A Fisiologia generale, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica.
Area B - Farmacologia e medicina legale.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i meccanismi dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonche' le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e piu' in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.
Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale.
Area C - Fisiopatologia generale.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i meccanismi eziopatogenetici fondamentali, compresi quelli di medicina molecolare, applicati alla neuropatologia.
Settori: F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.
Area D - Tecnologica e diagnostico-metodologica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi di base della neurofisiopatologia, delle apparecchiature impiegate e delle tecniche di esplorazione del sistema nervoso.
Settori: B01B Fisica, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, K05B Informatica.
Area E - Disciplinare clinica.
Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'eta' infantile e geriatrica; eseguire esami strumentali atti alla diagnosi delle malattie del sistema nervoso centrale, periferico e neurovegetativo; valutare ed interpretare i dati neurofisiologici in funzione della prognosi e della terapia farmacologica e/o riabilitativa delle malattie neurologiche.
Settori: F11A Psichiatria, F11B Neurologia. F12B Neurochirurgia, F19B Neuropsichiatria infantile. Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.
Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici e procedimenti specialistici, come di seguito specificato:
a) esecuzione ed interpretazione di esami EEG e tecniche elettrofisiologiche correlate: almeno 500 casi discussi direttamente con un docente della scuola;
b) esecuzione ed interpretazione di registrazioni di risposte evocate (sensoriali e motorie): almeno 100 casi discussi direttamente con un docente della scuola;
c) esecuzione ed interpretazione di esami elettromiografici e tecniche elettrofisiologiclie correlate: almeno 200 casi discussi direttamente con un docente della scuola;
d) esecuzione e valutazione di esami dopplersonografici e flussimetrici: almeno 100 casi discussi direttamente con un docente della scuola;
e) esecuzione e valutazione di esami eseguiti in centri di rianimazione a scopo di accertamento della morte cerebrale: almeno 10 casi discussi direttamente con un docente della scuola;
f) discussione di esami neuroradiologici e di neuroimmagini funzionali delle principali patologie neurologiche: almeno 30 casi discussi direttamente con un docente della scuola;
g) casi clinici: lo specializzando deve seguire almeno 100 casi, dei quali 50 in prima persona, discutendone impostazione diagnostica e conduzione con un docente della scuola.
Degli esami relativi ai punti a, b, c, d, almeno il 25% deve essere refertato in prima persona da parte dello specializzando.
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2000
Il rettore: D'Ascenzo
 
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