Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 febbraio 2000 |
Annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 4 novembre 1996 concernente: Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Castelli Romani" in conformita' della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio, sez. II-ter, n. 2539/99. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Castelli Romani"; Vista la sentenza 2539/99 con la quale il TAR del Lazio sez. II-ter, in accoglimento del ricorso n. 1764/97 presentato, avverso il predetto decreto di riconoscimento, da soggetti a vario titolo legittimati, ha disposto l'annullamento del decreto dirigenziale 4 novembre 1996 nella parte in cui delimita l'area di produzione escludendo quella dei ricorrenti; Considerato che il reg. (CEE) 823/87 del 16 marzo 1987 stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate ed impone che la delimitazione della zona di produzione delle uve in detta zona ed in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle particelle o degli appezzamenti vitati; Considerato che la legge 10 febbraio 1992, n. 164, "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" prevede, nella delimitazione della zona di produzione delle uve, la esclusione dei territori non vocati alla qualita', mediante verifica da parte di una commissione composta da membri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini coordinata dagli organismi tecnici e, ove esistenti dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti; Preso atto che il TAR del Lazio ha ritenuto sussistente il vizio di carenza istruttoria nell'accertamento delle caratteristiche fondanti la delimitazione della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani", informando "lo svolgimento di una procedura idonea a stabilire sulla base di qualificati accertamenti se la zona di produzione vinicola dei ricorrenti possa ricomprendersi in concreto nell'area della denominazione di origine controllata" in questione; Ritenuto di dover dare certezze alle situazioni giuridiche interessate alla predetta pronunzia dell'organo giurisdiziale; Decreta: Art. 1. In esecuzione della sentenza il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini effettuera' entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i necessari accertamenti atti a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento (CEE) 823/87 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nei territori dei quali si richiede l'inclusione nella zona di produzione dei vini a D.O.C. "Castelli Romani" riconosciuto con il suddetto decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 febbraio 2000 Il direttore generale: Di Salvo |
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