Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 23 febbraio 2000
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1o maggio 1999 e scadenza 1o novembre 2009, diciannovesima e ventesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 56, in virtu' del quale il Ministro del Tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 2.869 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto, 22 settembre, 26 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre 1999, 26 gennaio 2000, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1o maggio 1999 e scadenza 1o novembre 2009;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1o maggio 1999 e scadenza 1o novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 25 giugno 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1o novembre 1999, non verra' corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, e' pervenuta a scadenza.
 
Art. 2.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibiie vengono arrotondate per difetto.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.
 
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avra' inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 2000 con le modalita' indicate nell'art. 12 del citato decreto del 25 maggio 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della diciannovesima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1o marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventuno giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1o marzo 2000.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2000
Il Ministro: Amato
 
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