Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 47
Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita';
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la
previdenza sociale complementare e individuale

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.";
b) nell'articolo 17, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";
c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) e' soppressa;
f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 marzo di ciascun anno";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato".
2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, vedi nelle note alla premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art.
3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante:
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio
1999: "Art. 3 (Fondi pensione). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle
forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali
vincolate a finalita' previdenziali, di modificare il
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime
fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre
indennita'. 2. Il riordino del regime fiscale delle
forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico e' informato ai seguenti principi e criteri
direttivi: a) revisione della deduzione fiscale
prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i
datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite
massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente
incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed
estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non
titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli
imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari
dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza
del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui
sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita'
della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci
lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro,
qualora queste ultime osservino in favore dei soci
lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto; b) riforma del trattamento fiscale dei
fondi pensione previsto dall'art. 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i
criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina
recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
per gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
determinando il risultato maturato di gestione al netto dei
costi; possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota
dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai
citati organismi di investimento collettivo; conferma del
regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n.
124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia
investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare
l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a
quello previsto per gli altri fondi pensione; c)
revisione della disciplina delle prestazioni erogate al
fine di escludere dall'imposizione la parte di esse
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta,
fermo restando il trattamento della residua parte come
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso
di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a
tassazione separata con i criteri previsti dall'art. 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna
riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le
prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente
lettera si applica a condizione che il loro ammontare non
sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data
di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di
cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 124 del
1993; d) previsione di una disciplina transitoria per
i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove
disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere
dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano
applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b)
sulla parte della posizione maturata corrispondente al
rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di
accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di
cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di
rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a
quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la
tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche
complementari in regime di prestazione definita, per le
quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui
alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della
tassazione della intera prestazione. 3. La disciplina
fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a
finalita' di previdenza e' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi: a) definizione delle
caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare,
previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri
fissati dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 124
del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione
in termini supplementari rispetto alla previdenza
complementare e con le forme di tutela previste dal
predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza
con i principi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo
n. 124 del 1993; estensione della possibilita' di
partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di
lavoro o di impresa; b) assoggettamento del risparmio
previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina
fiscale di cui alla lettera c); c) fermo restando il
limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del
comma 2, deducibilita' fiscale della contribuzione;
applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime
fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2; d)
definizione delle caratteristiche delle polizze vita con
finalita' previdenziali, secondo i principi e criteri di
cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime
fiscale di cui alla lettera c). 4. La modifica del
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione e' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi: a) esenzione
dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui
all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di
detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente
l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del
trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti
soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo
prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai
contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa
assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da
quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti
applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i
redditi compresi nei capitali corrisposti siano
assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta
sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del
risultato delle gestioni personali di portafoglio, con
applicazione di un apposito fattore di rettifica
finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella
che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito
la tassazione per maturazione; e) possibilita' di
prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che
tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle
precedenti lettere; f) applicazione della nuova
disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione
del presente comma. 5. Il riordino del regime fiscale
del trattamento di fine rapporto, nonche' delle indennita'
e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' informato ai seguenti principi e criteri
direttivi: a) tassazione dei rendimenti maturati e
degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2,
lettere b) e c), primo periodo, con possibilita' di
prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed
altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un
trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni
d'imposta; b) previsione di una disciplina
transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove
disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di attuazione del presente comma. 6.
Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri
direttivi di cui al presente articolo, con i decreti
legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva
e individuale, tenendo conto della natura finanziaria
dell'attivita' di gestione, nel rispetto delle direttive
comunitarie; b) l'armonizzazione del trattamento
delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi
funzione previdenziale relative a contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e
l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta
sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle
modalita' di contribuzione al Fondo di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonche',
relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto
legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di
istituzione, adesione e contribuzione alle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124; d) l'introduzione di tutte le
modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e
semplicita' di applicazione della nuova disciplina,
procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina
con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le
modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi
compresa la possibilita', in caso di incapienza
dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della
detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi
volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con
tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui
redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione
in titoli del trattamento di fine rapporto, e
l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli
oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo
unico i contributi previdenziali versati a titolo di
prosecuzione volontaria e di riscatto. 7. I decreti
legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal
presente articolo entrano in vigore il 1o giugno 2000. Gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri previsti, per l'espressione del parere da parte
delle competenti commissioni permanenti. Le commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere
delle commissioni parlamentari competenti, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui
al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato". - Il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993. - Il testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. - Si
riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1996: "136. Al fine della razionalizzazione e
della tempestiva semplificazione delle procedure di
attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti
contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con
regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la
conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo
degli studi di settore".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214, del 12 settembre
1988. "2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 17, 48,
48-bis, e 70 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note alle
premesse, cosi' come da ultimo modificati dal presente
decreto: "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e
quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai
soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di
premi di assicurazione da lui versati e per i quali non
spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili
dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono
a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito; c) gli assegni periodici
corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria; d) gli assegni periodici corrisposti in
forza di testamento o di donazione modale e, nella misura
in cui risultano da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone
indicate nell'art. 433 del codice civile; d-bis) le
somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a
formare il reddito in anni precedenti; e) i
contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti; e-bis) i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari e i contributi e
premi versati alle forme pensionistiche individuali,
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
per un importo complessivamente non superiore al 12 per
cento del reddito complessivo e comunque non superiore a
lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a
tali redditi, la deduzione compete per un importo
complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR
destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e,
comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del
reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La
disposizione contenuta nel precedente periodo non si
applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti
iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del
computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene
conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei
contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo
stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri
soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono
a carico, della condizione di destinazione delle quote di
TFR alle forme pensionistiche complementari; f) le
somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere
funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle
disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge
30 aprile l981, n. 178; g) i contributi, le donazioni
e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non
governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per
cento del reddito complessivo dichiarato; h) le
indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per
disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione
della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi
da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in
denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali
in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge
22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge
22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della
legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni
ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle
spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento
della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel capo l del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184. 2. Le spese di cui alla lettera b) del
comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Per
gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione
per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h)
del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui
all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5
ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa
proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo
d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro
successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
corrisposta dalle societa' stesse. 3-bis. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino
a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. L'importo
della deduzione spettante non puo' comunque essere
superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata". "Art. 17 (Indennita' di
fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto
costituisce reddito per un importo che si determina
riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia'
assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata
con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui
e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli
uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla
percezione. 1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati
al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile l'aliquota
media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e'
stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito
imponibile in alcuno di tali anni si applica l'aliquota
stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lett. a)
del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori
dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti
del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a
titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha
generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili
per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennita'
equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lett. a) del
comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si
determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di
commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita'
convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la
riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e'
maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennita' alla cui formazione
concorrono contributi previdenziali posti a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa
detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il
diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 3. Se
per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento
di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad
una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso
a base di commisurazione, ai fini della determinazione
dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto
dell'eccedenza. 4. Salvo conguaglio all'atto della
liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli
acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle
indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni
relative alle altre indennita' e somme, si applica
l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi
1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato
delle anticipazioni e degli acconti complessivamente
erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettati ad
imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le
somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 4-bis.
Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che
abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne e di 55 anni se
uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), l'imposta si
applica con l'aliquota pari alla meta' di quella applicata
per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle
altre indennita' e somme indicate alla richiamata lettera
a) del comma 1 dell'art. 16. 5. Nell'ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al
comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del
presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno;
nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionali al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro". "Art. 48
(Determinazione del reddito di lavoro dipendente). 1. Il
reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti
nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme
e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito: a) i
contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni
di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformita' a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale per un importo non superiore complessivamente a
lire 7.000.000; b) le erogazioni liberali concesse in
occasione di festivita' o ricorrenze alla generalita' o a
categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta
a lire 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da
parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da
terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire
10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita'
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi
di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di
dipendenti; anche affidate a terzi ivi compresi gli
esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili
di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e di servizi di cui al
comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti
indicati nell'art. 12; f-bis) le somme erogate dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per frequenza di asili nido di
colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell'art. 12, nonche' per borse di studio a favore dei
medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte
alla generalita' dei dipendenti per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4
milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla
societa' emittente o dai datori di lavoro o comunque cedute
prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis)
la differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente,
a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al
valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal
dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione
al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la
predetta differenza concorre in ogni caso interamente a
formare il reddito; h) le somme trattenute al
dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni
ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore
di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese
sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lett. b).
Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono
essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance
percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura
di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa
nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel
periodo d'imposta. 2-bis. Le disposizioni di cui alle
lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente
alle azioni emesse dall'impresa con la quale il
contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a
quelle emesse da societa' che direttamente o
indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla l'impresa. 3. Ai fini della determinazione in
denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei
beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del
dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il
diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni
relative alla determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei
generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai
dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo
mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei
beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di
importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000;
se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo
stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai
fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli
autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c)
e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si
assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione
di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra
l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di
sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli
interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale
disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1o gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i
fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si
assume la differenza tra la rendita catastale del
fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato. 5. Le
indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori
del territorio comunale concorrono a formare il reddito per
la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire
150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese
di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese
di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o
vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un
terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di
rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di
vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per
trasferte o missioni fuori del territorio comunale non
concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e
al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente,
sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino
all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a
lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i
rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore,
concorrono a formare il reddito. 6. Le indennita' e le
maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori
tenuti per contratto all'espletamento delle attivita'
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se
corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di
navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del
50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, possono essere individuate
categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita'
della presente disposizione. 7. Le indennita' di
trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella
misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo
complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i
trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9
milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a
destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in
questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si
applica solo per le indennita' corrisposte per il primo
anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei
familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di
trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'. 8. Gli assegni di sede e le altre
indennita' percepite per servizi prestati all'estero
costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per
i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle
amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione
di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi
prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche
con riferimento all'attivita' prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa
disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al
comma 5. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi
del presente articolo non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto
supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo
indice rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si
provvede alla ricognizione della predetta percentuale di
variazione Nella legge finanziaria relativa all'anno per il
quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte
all'onere derivante dall'applicazione del medesimo
decreto". "Art. 48-bis (Determinazione dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini
della determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48
salvo quanto di seguito specificato: a) (soppressa);
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi
percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale per l'attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 90 per cento; b) ai fini della determinazione
delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 47, non concorrono, altresi', a formare il
reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive
pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di
cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di
rimborso di spese, purche' l'erogazione di tali somme e i
relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a
determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni
vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1
dell'art. 47, sono assoggettati a tassazione per la quota
parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute
effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute
fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto
complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a
ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni
vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai
distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo
a base ciascuno i propri elementi; c) per le rendite
e gli assegni indicati alle lettere h e i) del comma 1
dell'art. 47 non si applicano le disposizioni del predetto
art. 48. Le predette rendite e assegni si presumono
percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle
scadenze risultanti dai relativi titoli; d) per le
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'art. 47 erogate in forma periodica non si
applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse
si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi
gia' assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla
lettera g-quinquies) del comma 1 dell'art. 41, se
determinabili; d-bis) per le prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'art. 47 erogate in forma di capitale a seguito di
riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del
richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto dei
redditi gia' assoggettati ad imposta se determinabili".
"Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). -
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente
istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se
costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti,
sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi. l rendimenti attribuiti in ciascun
esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti
dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro
il 31 marzo di ciascun anno. 2. I maggiori
accantonamenti necessari per adeguare i fondi a
sopravvenute modificazioni normative e retributive sono
deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e
nei due successivi. 2-bis. E' deducibile un importo non
superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento
annuale del TFR destinate a forme pensionistiche
complementari, se accantonato in una speciale riserva,
designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, che concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o
del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'art. 44,
comma 2. Se l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo'
essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il
quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono
anche per gli accantonamenti relativi alle indennita' di
fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1
dell'art. 16". - Il decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Disciplina delle forme pensionistiche individuali

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalita' di partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianita' siano consentite, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale puo' essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalita' ivi previste, e consentano le facolta' di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, puo' essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.".



Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse.
- La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Si
riporta il testo degli articoli 1, comma 20 e 3, commi 6 e
7: "Art. 1, comma 20. Il diritto alla pensione di cui
al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si
consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta',
a condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione
effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto
requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi
superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in
conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle
condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6,
compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare
dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato
per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata
a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in
base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e'
calcolata in proporzione alle settimane coperte da
contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
dell'indennita'". "Art. 3. - 1-5. (Omissis). 6. Con
effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo della pensione
sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini
italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente
comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile
fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il
soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in
misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se
non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo,
se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il
medesimo sia titolare. l successivi incrementi del reddito
oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito
dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili
nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con
carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione
rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla
formazione del reddito concorrono i redditi, al netto
dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi
natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 7.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati le modalita' e i termini di presentazione delle
domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al
comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato
circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la
misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del
50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato
in istituti o comunita' con retta a carico di enti
pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente
comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le
disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni".



 
Art. 3. Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) nell'articolo 10:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.";
4) nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
5) nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";
6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
"3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi.
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";
c) nell'articolo 13:
1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
2) il comma 13 e' sostituito con il seguente:
"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.".



Note all'art 3:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato
nelle note alle premesse, cosi' come da ultimo modificati
dal presente decreto: "Art. 7 (Prestazioni). - 1. Le
fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle
prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi
successivi. 2. Le prestazioni pensionistiche per
vecchiaia sono consentite al compimento dell'eta'
pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di
appartenenza con un minimo di. cinque anni di
partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b-ter), si considera eta'
pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'art. 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Le
prestazioni pensionistiche per anzianita' sono consentite
solo in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa
comportante la partecipazione al fondo pensione nel
concorso del requisito di almeno quindici anni di
appartenenza al fondo stesso e di un'eta' di non piu' di
dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento
di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
All'atto della costituzione di forme pensionistiche
complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga
al requisito di cui al primo periodo, la gradualita' di
accesso alle prestazioni di cui al presente comma in
ragione dell'anzianita' gia' maturata dal lavoratore. Le
fonti costitutive definiscono altresi' i criteri con i
quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei
lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui all'art.
10, comma 1, lettera a). 4. L'iscritto al fondo da
almeno otto anni puo' conseguire un'anticipazione dei
contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per
terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della
prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato
con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi
di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con facolta' di reintegrare la propria posizione nel
fondo secondo modalita' stabilite dal fondo stesso. Non
sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da
quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Ai fini
della determinazione dell'anzianita' necessaria, per
avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono
considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme
pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i
quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della
posizione individuale. 5. L'entita' delle prestazioni
e' determinata dalle scelte statutarie e contrattuali
effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo
pensione, secondo criteri di corrispettivita' ed in
conformita' al principio della capitalizzazione,
nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione
definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2,
comma 2. 6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facolta' del titolare del diritto di chiedere
la liquidazione della prestazione pensionistica
complementare in capitale secondo il valore attuale, per un
importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo
maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare
inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335; b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto
dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna
forma". "Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella
forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti
di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i requisiti di
partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo
statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti
opzioni stabilendone misure, modalita' e termini di
esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo
pensione complementare, cui il lavoratore acceda in
relazione alla nuova attivita'; b) il trasferimento
ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a una delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter; c) il riscatto della posizione individuale.
1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione
individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter e' consentito soltanto
nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 7. 2. Gli
aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delle
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis
e 9-ter possono trasferire la posizione individuale
corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma
1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attivita'. 3. Gli adempimenti a carico del
fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter, conseguenti all'esercizio
delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere
effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio
dell'opzione. 3-bis. Le fonti istitutive prevedono per
ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni
di cui ai commi precedenti, la facolta' di trasferimento
dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso
presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o
presso forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di
permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire
limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo
stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre
anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16
emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte
dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni
nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai
fondi. 3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto
al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la
posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi
del comma 1, e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli
ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai
genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse
disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione
resta acquisita al fondo pensione. 3-quater. In caso di
morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima
dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale e'
riscattata dagli eredi. 3-quinquies. I regolamenti e i
contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la
facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui
agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche
individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non
prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o
di conclusione del contratto". "Art. 13 (Trattamento
tributario dei contributi e delle prestazioni). -
1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Sostituisce la
lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all'art.
48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 4. (Aggiunge
la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 10, del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917). 5. (Abrogato).
6. (Abrogato). 7. (Aggiunge la lettera h-bis) al
comma 1 dell'art. 47, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
8. (Aggiunge il comma 7-bis) all'art. 48 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917). 9. (Abrogato).
10. (Abrogato). 11. (Abrogato). 12. (Abrogato).
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto. Sono altresi' esenti da
ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle
riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma
pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad
altra forma pensionistica individuale. 14. I fondi
pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della
contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote
di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico
dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di TFR. Le
risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa
cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".



 
Art. 4.
Decorrenza e norme transitorie

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilita' prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire e' maggiorato, per per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalita' per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.



Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse.
- La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: "Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31
ottobre 1992. - Per il testo, cosi' come da ultimo
modificato dal presente decreto, dell'art. 10, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sopra citato, si rinvia nelle note all'art. 1.



 
Art. 5. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione
definita
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse".
2. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) e' soppressa;
b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: "decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti: "nonche' per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";
c) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1, lettera d)".
3. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.
5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva e' liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed e' versata entro il giorno 16 del mese successivo.
7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo, cosi' come da ultimo modificato
dal presente decreto, degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante: "Modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio
1996: "Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli
similari per i soggetti residenti). - 1. Sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonche'
gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati,
emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di
possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel
territorio dello Stato: a) persone fisiche; b)
soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate; c) enti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo
unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo
articolo 88; d) fondi d'investimento immobiliare di
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;
e) (soppresso); f) soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle persone giuri-diche. 1-bis. Sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel
periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non
residenti. L'imposta e' applicata nella misura del 12,50
per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato,
emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992,
indipendentemente dalla scadenza. 1-ter. L'imposta e'
applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei
titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis e'
inferiore a diciotto mesi. 1-quater. L'imposta di cui
ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri
proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i
soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonche' per i fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, l'imposta e' applicata limitatamente ai titoli
indicati nel comma 1-ter. 2. L'imposta sostitutiva di
cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter e' applicata dalle banche,
dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa'
fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti
espressamente indicati in appositi decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
residenti in Italia, che comunque intervengono nella
riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero,
anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei
titoli di cui al comma 1. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si
intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo
oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della
titolarita' giuridica dei titoli. 3. Per i buoni
postali di risparmio l'imposta sostitutiva e' applicata
dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto
dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta
del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane,
possono essere stabilite particolari modalita' applicative
della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7".
"Art. 3 (Istituzione di un conto unico presso gli
intermediari per la determinazione dell'imposta
sostitutiva). - 1. Gli intermediari di cui all'art. 2,
comma 2, istituiscono un "conto unico destinato ad
accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni
effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai
commi 1 e 1-quater del medesimo articolo: a) accredito
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata
all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti,
nonche' alla differenza tra la somma corrisposta alla
scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli; b) accredito
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai
redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore
nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito; c)
addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti
dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito
che implicito. I medesimi intermediari provvedono, con pari
valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b),
ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei
corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2,
comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono
effettuate. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma
deve essere effettuato con riferimento al giorno di
scadenza delle cedole e dei titoli; b) gli accrediti e gli
addebiti di cui alle lettere b) e c) del predetto comma
devono essere effettuati con riferimento alla data di
regolamento delle operazioni. 3. Gli accrediti e gli
addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con
riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore
degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'art.
2, comma 1, lettera d). Alla fine di ciascun mese, la banca
depositaria accredita sul "conto unico l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi
conseguiti nei medesimo mese dall'organismo di investimento
o dal fondo e maturati nel periodo di possesso: a)
interessi, premi ed altri frutti scaduti; b) interessi,
premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che
implicito, a seguito di cessione dei titoli. La banca
depositaria preleva, con pari valuta, le somme
corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio
dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini
dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti
per primi i titoli acquisiti per ultimi. 4. Se in una
operazione intervengono piu' intermediari di cui all'art.
2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale
operazione e' accreditata o addebitata al "conto unico
dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o
a favore del quale l'operazione e' stata effettuata,
intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei
titoli. 5. Il trasferimento ad un altro deposito
costituito presso il medesimo o altro intermediario, e'
equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti
delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi
riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla
data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i
titoli indicati nell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, si
considerano cessioni anche i prelievi dai depositi
costituiti presso gli intermediari. 6. Qualora i titoli
di cui all'art. 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di
trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei
soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano
immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da
quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva,
l'intermediario presso il quale e' costituito il deposito
accredita il "conto unico dell'ammontare dell'imposta
sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1,
lettera a), maturati fino alla data dell'immissione. 7.
Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non
comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che
dispone l'operazione deve versare all'intermediario
l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel
"conto unico . L'intermediario ha la facolta' di non
eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la
restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto
interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta
ai sensi del presente comma. 8. Il saldo positivo fra
gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico risultante
alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le
modalita' e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo
negativo costituisce il primo addebito del mese successivo.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalita'
per i rimborsi. 9. Per i titoli senza cedola aventi
durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986,
n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi
precedenti si applicano coerentemente con la previsione
contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la
differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione
e' considerata interesse anticipato". - Si riporta il
testo degli articoli 26 e 27, quest'ultimo cosi' come
modificato dal presente decreto, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante:
"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi", pubblicato nel supplemento ordinario
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973:
"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale). - 1. I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti
ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al
12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con
scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali
finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
periodo sono emessi da societa' od enti, diversi dalle
banche, il cui capitale e rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da
quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso
ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati di paesi
aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di
emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di
due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e
dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto
mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e
altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
cento. 2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri
proventi corrisposti da banche italiane o da filiali
italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a
filiali estere di banche italiane; b) gli interessi
derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le
banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
debito pubblico. 3. Quando gli interessi ed altri
proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non
residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti
di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione.
Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari
con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da
soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza,
e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento
degli interessi e degli altri proventi maturati fino al
momento dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata
dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti. 3-bis. I
soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e
g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento
ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero
assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al
comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei
titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei
predetti rapporti. 4. Le ritenute previste nei commi da
1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti
di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e
conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed
altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e'
applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a
ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome
collettivo; in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera
d) dello stesso art. 87. 5. I soggetti indicati nel
primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui
redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli
indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia
prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di
imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i
percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o
stabili organizzazioni di soggetti non residenti la
predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e'
operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio
d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e'
stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati con il decreto del Ministro delle finanze
emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri
proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili
organizzazioni estere di imprese residenti, non
appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo
d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito
di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni
altro caso". "Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le
societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del
comma l dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di
rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo
testo unico, nonche' sugli utili in qualunque forma
corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 86. 2. In caso di
distribuzione di utili in natura, anche in sede di
liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti,
per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle
societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma
1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad
essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata
dalla societa' emittente. 3. La ritenuta e' operata a
titolo d'imposta con l'aliquota del 27 per cento sugli
utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio
dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno
diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni
della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero. 4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed
enti indicati nella lettera d) del comma l dell'art. 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente dea Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'art.
77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai
fondi indicati nel comma 1, e' operata una ritenuta, con
obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui
al primo comma dell'art. 23; che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei
confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei
confronti dei fondi. 5. La ritenuta di cui al comma 1
e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti
che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni
nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari
cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti
di cui allo stesso comma. La ritenuta non e' operata
qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano
richiesta all'atto della riscossione degli utili. Le
ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota
del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche. 6. Per gli utili corrisposti a soggetti
residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta
o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di
gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5,
7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n.
1745". - Si riporta il testo dell'art. 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, recante: "Istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo
1983. "Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui
proventi delle quote di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui
proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati
negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle
direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel
territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i
soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o
delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La
ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di
cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato
di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso
come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il
valore della quota rilevato dai prospetti periodici
relativi alla data di acquisto delle quote medesime. 2.
Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione
prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i
coefficienti di rettifica determinati con il decreto del
Ministro delle finanze. 3. La ritenuta del comma 1 e'
applicata a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico; c)
societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87
del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di
tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 4. Nel caso
in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate
all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti
all'estero senza applicazione della ritenuta, detti
proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi
dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori
dell'esercizio di imprese commerciali. 5. I proventi di
cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di
cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di
proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale
differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle
quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il
costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo
il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte
per la loro quantita'. 6. Nel caso in cui i proventi di
cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti
residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi,
del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle
azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 7.
Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato. 8. Con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della
dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti
che corrispondono i proventi di cui al presente articolo,
nonche' degli eventuali altri adempimenti. 9. Gli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero situati negli Stati membri della Comunita'
economica europea e conformi alle direttive comunitarie
possono, con riguardo agli investimenti effettuati in
Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla
Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei redditi e proventi
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute
da soggetti non residenti in Italia. 10. Le
disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente
agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione
riconosca analogo diritto agli organismi di investimento
collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze
determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai
commi 9 e 10 del presente articolo".



 
Art. 6. Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che si trova in essi capienza".
2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.



Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e'
gia' citato nelle note alle premesse.



 
Art. 7.
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili). - 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresi' soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7".
2. Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
3. L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' abrogato.



Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e'
gia' citato nelle note alle premesse. - La legge 9
dicembre 1998, n. 431, reca: "Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998.



 
Art. 8. Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 8, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituita".
2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.



Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e'
gia' citato nelle note alle premesse.



 
Art. 9.
Decorrenza
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.
 
Art. 10. Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 16, comma 1, e' inserita la seguente lettera:
"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;";
b) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote di trattamento di fine rapporto e dei redditi gia' assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto di percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione e' non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica e' inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo";
c) nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), e' inserita la seguente "g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;";
d) nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: "4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo, nonche', per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta.";
e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis e' sostituita dalla seguente:
"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";
f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: "d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, se determinabili;".
2. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;".
3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde il solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'assolvimento dei predetti obblighi.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e'
gia' citato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 16, 41, 42 e 47
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sopra' citato, cosi' come da ultimo modificato dal
presente decreto:
"Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi: a)
trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenu'te, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto
di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art. 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e a titolo di anticipazioni;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
dell'art. 46; c) indennita' percepite per la
cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto
all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore
all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i
valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa; c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui
all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis
del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente; d) indennita' per la
cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili; f) indennita' percepite da sportivi
professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi
del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n.
91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla
lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di
avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi
conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di
cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera
b), del comma 1 dell'art. 81, realizzate a seguito di
cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare; i) indennita'
spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di
redditi relativi a piu' anni; l) redditi compresi
nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati ai soci delle societa' indicate nell'art. 5 nei
casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli
eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai
soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso
tra la costituzione della societa' e la comunicazione del
recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione
del capitale, la morte del socio o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni; m) redditi
compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei
beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso,
riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale,
se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa', la comunicazione del recesso, la deliberazione di
riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e'
superiore a cinque anni; n) redditi compresi nelle
somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a),
b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto
o del titolo e' superiore a cinque anni; n-bis) somme
conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri
dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito
della detrazione in periodi di imposta precedenti. La
presente disposizione non si applica alle spese rimborsate
di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto
periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se
conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta al quale sarebbero
imputabili come componenti del reddito di impresa. 3.
Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1
e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non
conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente". "Art. 41 (Redditi di capitale). - 1.
Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli
altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
nonche' dei certificati di massa; c) le rendite
perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli
articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi
per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del
comma 2 dell'art. 49; f) gli utili derivanti da
associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel
primo comma dell'art. 2554 del codice civile, salvo il
disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi
derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quarter) i
redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti
dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale; h) gli interessi e gli altri proventi
derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego
del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono
essere realizzati differenziali positivi e negativi in
dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale
di enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; si considerano similari
alle obbligazioni: a) (soppressa);
b) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; c) i
titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa". "Art. 42
(Determinazione del reddito di capitale). - 1. Il reddito
di capitale e' costituito dall'ammontare degli interessi,
utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta,
senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a),
b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 e' compresa anche la
differenza tra la somma percepita o il valore normale dei
beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la
somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero
il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati
in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 41 sono determinati valutando le somme impiegate,
apportate o affidate in gestione nonche' le somme percepite
o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente,
secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori
sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la
somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla
scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati
indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia
determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o
di parametri non ancora certi o determinati alla data di
emissione dei titoli o certificati, la parte di detto
importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della
determinazione della differenza, si considera interamente
maturata in capo al possessore a tale ultima data. I
proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art.
41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle
valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e
gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte
sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi
in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il
cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei
proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al
compenso per il mutuo, anche il controvalore degli
interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di
durata del rapporto. 2. Per i capitali dati a mutuo gli
interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti
alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le
scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si
presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di
imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale. 3. Per i
contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate in conto corrente si considerano percepiti anche
gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi
pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo
gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la
tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se
tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione,
calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle
eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta
sostitutiva, nonche' della data di pagamento della stessa.
Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito
organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica.
La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle
prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni. 4-bis. Le somme od il
valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di
riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento
collettivo mobiliari, nonche' le somme od il valore normale
dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni
ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo
corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di
valore delle azioni o quote rilevato alla data della
distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e
l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla
data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore
delle azioni o quote e' rilevato dall'ultimo prospetto
predisposto dalla societa' di gestione. 4-ter. I
proventi di cui alla lettera g-quinquies, del comma 1
dell'art. 41 sono costituiti dai rendimenti maturati nel
periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle
prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1,
lettera h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo,
nonche', per le rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo
d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite
erogate o in via di costituzione al termine di ciascun
periodo d'imposta".
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). 1. Sono assimilati a quelli di lavoro
dipendente):
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato; c) le somme da
chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di
assegno, premio o sussidio per fini di studio o di
addestramento professionale, se il beneficiario non e'
legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante; d) le remunerazioni dei sacerdoti,
di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge
20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi
di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26
luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l'attivita'
libero professionale intramuraria del personale dipendente
del servizio sanitario nazionale, del personale di cui
all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'art. 6,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di
cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662; f) le indennita', i gettoni di presenza e gli
altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti
del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
per legge debbono essere riversati allo Stato; g) le
indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965,
n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, percepite
dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per
le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli
114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985,
n. 816, nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive
e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le
prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli
altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui
produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne'
lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi
quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla
lettera a), del comma 1 sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia
iscritta nel registro prefettizio o nello schedario
generale della cooperazione, che nel suo statuto siano
inderogabilmente indicati i princi'pi della mutualita'
stabiliti dalla legge e che tali princi'pi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13". - Per il testo dell'art. 48-bis del del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra
citato, cosi' come modificato dal presente decreto, si
rinvia alle note all'art. 1. - Si riporta il testo
dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, gia' citato nelle note all'art.
5, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, nonche' il condominio quale
sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. 2. La
ritenuta da operare e' determinata: a) sulla parte
imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b)
e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le
aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni
annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e
13, del citato testo unico sono effettuate se il
percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli
emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico,
con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico,
intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal
sostituto al sostituito nel biennio precedente; d)
sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e
delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e
somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato
testo unico con i criteri di cui all'art. 17, comma 1,
secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso
testo unico; d-bis) sulla parte imponibile delle
prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis),
del citato testo unico, con i criteri di cui all'art.
17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b), del comma 2, nonche'
sui compensi e le indennita' di cui all'art. 47, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del
citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a
norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle
lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in
sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio
dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per
iscritto al sostituto di volergli versare l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di
autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni
dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso
periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il
pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e
con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine dei periodo d'imposta non e' stato
trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato
all'interessato che deve provvedere al versamento entro il
15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'stero abbiano concorso a formare il reddito di
lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito
deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni
previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. (Abrogato)".



 
Art. 11.
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva".
2. Nell'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico".
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza e' applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta e' imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso l'anno 2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e' corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.
5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1o gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17 del testo unico del imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato
dai presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1. -
Per il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato
dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sopra citato: "Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri
redditi corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni
dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita': a) sulla parte imponibile
delle somme e dei valori, di cui all'art. 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c),
aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le
modalita' di cui al comma 2 dell'art. 23; b) sulle
mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura,
nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di
cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle
indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento
di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle
altre indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'art. 17, dello stesso testo unico; e) sulla parte
imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del
citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1,
lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli
eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di
reddito. 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di
emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono
effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore
all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con
le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare
in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di
conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono
compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e
continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio
dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
l'importo degli eventuali contributi previdenziali e
assistenziali, compresi quelli a carico del datore di
lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a
carattere ricorrente la comunicazione deve essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4. 3. Le
amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e
della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della
Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a
statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di
cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una
ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le
medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle
indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47,
comma l, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta
a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in
denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto
l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse". Per il testo, cosi' come da
ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 17, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sopra citato, si rinvia alle note all'art. 1.



 
Art. 12.
Decorrenza e disciplina transitoria
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonche', in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonche' a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.



Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, cosi' come modificato dal presente
decreto, si rinvia alle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art, 17 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificato dal presente decreto, si rinvia alle note
all'art. 1. Per opportuna conoscenza si riporta il testo
del medesimo art. 17 vigente anteriormente a quello
modificato dal presente decreto:
"Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il
trattamento di fine rapporto e le altre indennita'
equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che
si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
pari a lire 600 mila per ciascun anno preso a base di
commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita'
convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la
riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria,
la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
con la aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto
il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
L`ammontare netto delle indennita' equipollenti al
trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
formazione concorrono contributi previdenziali posti a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
previa detrazione di una somma pari alla percentuale di
tale indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il
diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
effetti del comma 1. L'ammontare netto e' costituito
dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo
dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo
dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per
cento dell'importo annuo in denaro o in natnra, al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in
dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi
o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano
previste clausole che consentano l'erogazione di
anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante.
Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a
titolo definitivo per effetto della cessazione del solo
rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il
loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il
criterio di cui al comma 1.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, l'imposta si applica,
rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio
all'atto della liquidazione definitiva.
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne
e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla
meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
di fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate
alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionali al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi'.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro".



 
Art. 13. Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica
obbligatoria di appartenenza.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.";
b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";
c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonche' della data di pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica";
d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;";
c) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;
d) nella tariffa, allegato C, e' aggiunto l'articolo 11, cosi' rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni ".
4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 e' soppresso.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificato dal presente decreto, si rinvia alle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra
citato, cosi' come da ultimo modificato dal presente
decreto:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei
mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro, In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o
di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di solo cambio automatico, pu'rche'
prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art.
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono
compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
.cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5
per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di
recesso dal contratto, per un importo complessivamente non
superiore a lire 2 milioni e 500 mila Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
Vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza,
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza a del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a un milione di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche;
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'
semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art.
5 ai fini della imputazione del reddito".
- Per il testo degli articoli 42 e 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'
citato, cosi' come da ultimo modificato dal presente
decreto, si rinvia alle note all'art. 10.
- Per il testo dell'art. 48-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato,
cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto, si
rinvia alle note all'art. 1.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo, vigente
anteriormente all'abrogazione disposta dal presente
decreto, degli articoli 13, 14 e 15 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, recante: "Nuove disposizioni tributarie in
materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre
1961:
"Art 13. - I contratti di rendita vitalizia mediante
conferimento in denaro, fatto nello Stato da assicuratori
nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli stipulati
con assicuratori all'estero da persone domiciliate in
Italia, sono soggetti all'imposta di cui all'art. 23 della
annessa tariffa allegato A sull'ammontare della somma
capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia
o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento
non e' effettuato in unica soluzione.
Agli effetti della presente legge non si considerano
fatti nello Stato i contratti di rendita vitalizia
stipulati dai predetti assicuratori con con traenti
domiciliati all'estero.
Sono, altresi', soggetti ad imposta i contratti di
rendita vitalizia, da chiunque fatti all'estero, quando ne
sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia
costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato.
Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di
rendita vitalizia elencati nella tabella allegato C".
"Art. 14. - Per i contratti di rendita vitalizia
soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente, gli
assicuratori nazionali e quelli esteri, operanti in Italia,
debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i
rispettivi bilanci, un registro conforme al modello
stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di
concerto con quello per l'industria e il commercio, nel
quale, con le modalita' e' secondo le norme stabilite dagli
articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano
loro versate in Italia e all'estero, direttamente o a mezzo
di agenti od incaricati, in dipendenza di detti contratti,
per la costituzione della rendita vitalizia.
Per la tenuta del registro di cui al comma precedente
si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 12.
Le imprese che, oltre ai contratti di rendita
vitalizia, stipulino contratti di assicurazione, possono
iscrivere le somme loro corrisposte, in dipendenza degli
uni o degli altri contratti, nello stesso registro tenendo
distinte le somme versate per contratti di rendita
vitalizia dalle altre".
"Art. 15. - Per la denunzia dell'imponibile, nei
contratti di rendita vitalizia, per la liquidazione e la
riscossione della imposta dovuta, vanno osservate le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge
29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da
ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 21. - I rappresentanti e gli incaricati speciali
nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente
responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il
pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie
stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle
disposizioni in essa contenute.
Per i contratti di assicurazione, stipulati con
assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi
sede in Italia, sono del pari solidalmente responsabili,
con il contraente per il pagamento delle imposte,
soprattasse e pene pecuniarie previste dalla presente
legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione,
sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta
attivita' d'intermediazione per la stipulazione
dell'assicurazione. E' fatta salva l'applicazione nei
confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste
dall'art. 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Per le assicurazioni previste dall'art. 1, quinto
comma, lettera e) e' solidalmente responsabile per il
pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie, la
ditta o persona per conto della quale e' fatta
l'assicurazione".
- Si riporta il testo della tariffa, allegato A, della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da
ultimo modificato dal presente decreto:
"Allegato A TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA IN MISURA
ORDINARIA (L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'art. 4 della legge) ----> Vedere tabella <----
- Si riporta il testo della tabella, allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Allegato C TABELLA DELLE ASSICURAZIONI E DEI CONTRATTI VITALIZI ESENTI DA
IMPOSTA

===================================================================== Natura delle | |Indicazione delle assicurazioni |Articolo della tariffa|operazioni =====================================================================
| |Operazioni fatte dalle
| |società di mutuo
| |soccorso registrate in
| |conformità alla legge
| |15 aprile 1886, n.
| |3818, che non siano
| |soggette alle
| |disposizioni del testo
| |unico delle leggi
| |sull'esercizio delle
| |assicurazioni private
| |approvato con decreto
| |del Presidente della Società di mutuo | |Repubblica 13 febbraio soccorso | 1 |1959, n. 449 ---------------------------------------------------------------------
| |Assicurazioni
| |obbligatorie contro gli
| |infortuni sul lavoro e
| |le malattie
| |professionali previste
| |dal decreto legisaltivo
| |luogotenenziale 23
| |agosto 1917, n. 1150, e
| |successive disposizioni
| |modificative ed
| |integrative, e dal
| |decreto-legge 17 agosto
| |1935, n. 1765, e Assicurazioni | |successive disposizioni obbligatorie agli | |modificative ed infortuni sul lavoro | 2 |integrative ---------------------------------------------------------------------
| |Operazioni di
| |trasformazioni di
| |capitali in rendite
| |vitalizie effettuate
| |dall'Istituto nazionale
| |della previdenza
| |sociale ai sensi del
| |decreto-legge 4 ottobre
| |1935, n. 1827, e
| |successive disposizioni Assicurazioni sociali | |modificative ed obbligatorie gestite | |integrative, ed ogni dall'Istituto | |altra forma di nazionale della | |assicurazione gestita previdenza sociale | 3 |dall'I.N.P.S. ---------------------------------------------------------------------
| |Assicurazioni e
| |riassicurazioni dei
| |crediti alla
| |esportazione stipulate
| |ai sensi della legge 22
| |dicembre 1953, n. 955,
| |e successive Assicurazioni dei | |disposizioni crediti alla | |modificative ed esportazione | 4 |integrative ---------------------------------------------------------------------
| |Operazioni delle
| |società mutue di Assicurazioni mutue | |assicurazione per del bestiame in | |l'assicurazione del Sardegna | 5 |bestiame in Sardegna ---------------------------------------------------------------------
| |Contratti di
| |assicurazione stipulati
| |dalle società nazionali
| |assuntrici di trasporti
| |aerei di linea, per il Assicurazioni aeree | |trasporto di cose o di (*) | 6 |persone ---------------------------------------------------------------------
| |Assicurazioni delle
| |opere d'arte
| |figurativa, degli
| |oggetti d'arte
| |decorativa, delle
| |pellicole
| |cinematografiche ed in
| |genere del materiale
| |necessario
| |all'allestimento delle
| |manifestazioni
| |organizzate dall'ente
| |"La Biennale di
| |Venezia" sia in Italia Biennale di Venezia | 7 |che all'estero ---------------------------------------------------------------------
| |Contratti di
| |assicurazione di beni
| |di pertinenza
| |dell'Opera nazionale Opera nazionale | |combattenti ed enti combattenti | 8 |assimilati ---------------------------------------------------------------------
| |Assicurazioni stipulate
| |dall'ente delle Tre
| |Venezie in dipendenza
| |della sua attività Ente delle Tre Venezie| 9 |istituzionale ---------------------------------------------------------------------
| |Assicurazioni delle
| |indennità dovute agli
| |impiegati privati di
| |cui agli articoli 4 e 5
| |del decreto-legge 8
| |gennaio 1942, n. 5,
| |convertito nella legge
| |2 ottobre 1942, n.
| |1251, per la parte di
| |premio afferente alle Indennità impiegati | 10 |prestazioni di legge ---------------------------------------------------------------------
| |Assicurazione sulla
| |vita di qualunque
| |specie, ivi compresi i Assicurazioni sulla | |contratti di rendita vita e contratti di | |vitalizia e i contratti capitalizzazione | 11 |di capitalizzazione
(*) L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole societa'. Avvertenza. Restano ferme le esenzioni o riduzioni d'imposta previste da leggi speciali".
- Si riporta il testo, cosi' come da ultimo modificato
dal presente decreto, dell'art. 2 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, recante: "Attuazione della
delega contenta dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della
gestione "Mutualita' pensioni di cui alla legge 5 marzo
1963, n. 389", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996: "Art. 2
(Contribuzione). - 1. A decorrere dal 1o gennaio l999,
l'importo della contribuzione da versare al fondo non puo'
essere inferiore a lire 50.000 mensili. 2. (Abrogato).
3. In caso di iscrizione in eta' superiore ai
sessant'anni, l'iscritto ha facolta' di incrementare
l'anzianita' contributiva fino ad un numero di anni che
consentano il perfezionamento del requisito dei cinque anni
di contribuzione al raggiungimento del sessantacinquesimo
anno di eta' mediante il versamento della relativa riserva
matematica. 4. Sulla contribuzione al fondo di cui
all'art. 1 e' applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata
alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita
contabilita', con verifica di congruita' a cadenza
quinquennale. La predetta aliquota e' determinata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta del comitato di cui all'art. 5.
5. (Soppresso)".



 
Art. 14. Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui
redditi.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.".
2. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.



Note all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' gia' citato nelle note
all'art. 5. - Per il testo dell'art. 41, comma 1,
lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si rinvia alle note
all'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662): "Art. 7 (Imposta
sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni
individuali di portafoglio). - 1. I soggetti che hanno
conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire
masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non
relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai
redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e
3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla
determinazione del risultato della gestione ai sensi del
comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al presente articolo. 2. Il contribuente puo' optare
per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante
comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore
all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei
rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo
d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e
puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno
solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.
Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca
dell'opzione di cui al presente articolo. 3. Qualora
sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi
che concorrono a formare il risultato della gestione,
determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e
82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche'
all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5.
Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita'
finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in
gestione non si applicano: a) l'imposta sostitutiva
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996,
n. 239; b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia
soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la
sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun
mandante; c) le ritenute del 12,50 per cento previste
dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n.
600 del 1973; d) le ritenute previste dai commi 1 e 4
dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle
ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in
societa' estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. l0-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
8, comma 5. 4. Il risultato maturato della gestione e'
soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio
gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e
diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad
imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote
di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8,
nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e'
computato al netto degli oneri e delle commissioni relative
al patrimonio gestito. 5. La valutazione del patrimonio
gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo
d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai
regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli,
quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati
in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio
annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio
gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale,
ferma restando la facolta' del contribuente di revocare
l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote,
partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le
modalita' e i criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto. 7. Il conferimento di titoli, quote,
certificati o rapporti in una gestione per la quale sia
stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera
cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le
disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia
nel caso di conferimento di strumenti finanziari che
formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il
quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si
assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai
medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla
conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso
di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia
stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume
quale costo il valore, determinato agli effetti
dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5. 9. Nelle ipotesi di cui al comma
8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote,
certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con
riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si
assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e
rapporti che ha concorso a determinare il risultato della
gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo
comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al
mandante apposita certificazione dalla quale risulti il
valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi. 11. L'imposta
sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto
gestore ed e' versata al concessionario della riscossione
ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato
entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il
secondo mese solare successivo a quello in cui e' stato
revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo'
effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. Le modalita' di effettuazione
dei versamenti e la presentazione della dichiarazione
prevista nel presente comma sono disciplinate dalle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 13. Nel
caso in cui alla conclusione del contratto il risultato
della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia
al mandante apposita certificazione dalla quale risulti
l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4
dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4,
comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura
di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o
gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al
contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui
alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art.
6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo
del periodo temporale entro cui il risultato negativo e'
computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico
del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti
posseduti alla data della violazione. 15. Nel caso di
revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini
dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'art.
82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dall'art. 4, comma l, la data di
acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e
rapporti si considera il lo gennaio dell'anno in cui ha
effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in
corso d'anno la predetta data e' quella di chiusura del
rapporto. 16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi. 17. Con il
decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al
comma 12". - Si riporta il testo dell'art. 6 della
legge 26 settembre 1985, n. 482, recante: "Modificazioni
del trattamento tributario delle indennita' di fine
rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1985: "Art.
6. - Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a
seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di
assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di
imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La
ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del
capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta
del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il
capitale e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla
conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la
disposizione dell'art. 10, primo comma, lettera l), ultima
parte, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.
Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute
di cui al precedente comma alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici
giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono
state operate e devono presentare annualmente, entro il
30 aprile, la dichiarazio'ne di cui all'art. 7, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti,
delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono
state commisurate".



 
Art. 15.
Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.
1. Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo, cosi' come da ultimo modificato
dal presente decreto, dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante; "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972: "Art.
10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti
dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi
concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la
gestione degli stessi da parte dei concedenti e le
operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di
natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta; 2) le operazioni
di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) le
operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli
non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate
la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni,
incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la
custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in
particolare operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli
e altri strumenti finanziari e le relative opzioni,
comunque regolati; i contratti a termine su tassi di
interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di
somme di denaro o di valute determinate in funzione di
tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici
finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su
tassi di interesse o su indici finanziari, comunque
regolate; 5) le operazioni relative alla riscossione
dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di
imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del
lotto, delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative
all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla
legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giuocate; 7) le operazioni relative all'esercizio
delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi,
concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle
indicate al numero precedente, nonche' quelle relative
all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e
alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le
locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati
esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile
abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per
la vendita; 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di
porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa,
effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge
5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
rivendita dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni; 9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche
agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente
decreto; 10) (soppresso); 11) le cessioni di
oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS; 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a
favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri; 15) le prestazioni di trasporto di malati
o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da
imprese autorizzate e da ONLUS; 16) le prestazioni
relative ai servizi postali; 17) (abrogato);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze; 19) le prestazioni di ricovero e cura
rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura
convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con
personalita' giuridica e da ONLUS, compresa la
somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto,
nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti
termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e
della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche
per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni
proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per anziani e simili, delle colonie marine, montane e
campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di
cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le
prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili; 23) le
prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del
personale dipendente; 24) le cessioni di organi,
sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) (soppresso); 26) (abrogato); 27) le
prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) (i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi
comprese le aziende municipalizzate, o private per
l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio
di impianti, comprese le di scariche, destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS; 27-quater) le
prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3
della legge 2 agosto 1897, n. 382; 27-quinquies) le
cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati
senza il diritto alla detrazione totale della relativa
imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2".



 
Art. 16.
D e c o r r e n z a
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
 
Art. 17. Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.";
c) nell'articolo 7, comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";
d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 ed 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato
nelle note alle premesse, cosi' come da ultimo modificato
dal presente decreto: "Art. 2 (Destinatari). - 1. Forme
pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia
pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il
criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto
o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e
distinti eventualmente anche per categorie contrattuali,
oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla
medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa
organizzazione di lavoro e produttiva; b) per
raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi
professionisti, anche organizzati peraree professionali e
per territorio; b-bis) per raggruppamenti di soci
lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche
unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative
interessate; b-ter) per i soggetti destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non
iscritti al fondo ivi previsto. 2. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo possono
essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma
1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme
pensionistiche complementari in regime di contribuzione
definita; b) per i soggetti di cui al comma 1,
lettera b), anche forme pensionistiche complementari in
regime di prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio". "Art. 3 (Istituzione delle forme
pensionistiche complementari). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari sono le seguenti: a) contratti e
accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza,
accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro; b) accordi fra
lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi
da loro indacati o associazioni di rilievo almeno
regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui
rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o
accori collettivi, anche aziendali; c-bis) accordi
fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute. c-ter)
accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale. 2. Per il
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono
essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al
titolo III del medesimo decreto 1egislativo. Per il
personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del
medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro
associazioni. 3. Le forme pensionistiche complementari
sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4
di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere
l'indicazione di "fondo pensione , la quale non puo' essere
utilizzata da altri soggetti. 4. Le fonti istitutive di
cui al comma 1 stabiliscono le modalita' di partecipazione
garantendo la liberta' di adesione individuale". "Art.
8 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto
legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di
lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art.
409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul
datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le
previsioni delle fonti costitutive che determinano la
misura dei contributi. 1-bis. Per i soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite
contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti
possono altresi' delegare il centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito, al versamento
con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo
corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di
acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i
centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di
dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra
soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato
con il titolare della moneta elettronica e con il titolare
della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.
2. Le fonti istitutive fissano il contributo
complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in
percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi
particolari della retribuzione stessa o essere individuato
mediante destinazione integrale di alcuni di questi al
fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo e' definito in percentuale
del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai
fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel
caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il
contributo e' definito in percentuale degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva possono
prevedere la destinazione al finanziamento anche di una
quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le
quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le
medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota
dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo,
determinano la misura della riduzione della quota degli
accantonamenti annuali futuri al TFR. 3. Per i
lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari
su base contrattuale collettiva prevedono la integrale
destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali
al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti
ai fondi medesimi, nonche' le quote di contributo a carico
del datore di lavoro e del lavoratore. 4. Nel caso di
forme di previdenza pensionistica complementare di cui
siano destinatari dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere
definiti in sede di determinazione del trattamento
economico, secondo procedure coerenti alla natura del
rapporto e in conformita' ai principi del presente decreto
legislativo. 5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), sentita l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni; detto servizio deve essere oranizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente". - Per il testo
dell'art. 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come da ultimo
modificato dal presente decreto, si rinvia alle note
all'art. 3.



 
Art. 18.
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, gia' citata, si rinvia alle note
alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' citata, si
rinvia alle note alle premesse.



 
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1o giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1o gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Note all'art. 19:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e'
gia' citato nelle note alle premesse. - Per il testo
dell'art. 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
si rinvia alle note alle premesse.



 
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